Assegno per il Nucleo Familiare

Dall’INPS le tabelle dettagliate con gli importi complessivi mensili dell'assegno calcolati in base al livello di reddito e al numero dei componenti del nucleo familiare

Con il Decreto Legge n. 79 del 8 giugno 2021 è stata riconosciuta agli aventi diritto all’Assegno per il Nucleo Familiare (ANF), a decorrere dal 1° luglio e fino al 31 dicembre 2021, una maggiorazione di 37,5 euro per ciascun figlio, per i nuclei familiari fino a due figli, e di 55 euro per ciascun figlio, per i nuclei familiari di almeno tre figli.

Con il Messaggio n. 2331 del 17 giugno 2021, l’INPS ha fornito i nuovi importi, allegando le tabelle relative all’adeguamento dei livelli di reddito familiare, con decorrenza 1° luglio 2021, ai fini della corresponsione dell'assegno.
Alla luce delle disposizioni vigenti in materia, infatti, sono stati rivalutati i livelli di reddito familiare validi per la definizione del diritto e della misura relativi all’assegno per il nucleo familiare. 

Con la Circolare n. 92 del 30 giugno 2021, l'INPS ha fornito le istruzioni relative alle maggiorazioni e le indicazioni in merito all’adeguamento, con decorrenza 1° luglio 2021, dei livelli di reddito familiare ai fini della corresponsione dell'ANF alle diverse tipologie di nuclei. Inoltre, con la stessa comunicazione l'Istituto precisa che l’Assegno per il Nucleo Familiare non è compatibile con l’Assegno temporaneo per i figli minori.

CHE COS’È L’ANF

L’Assegno per il Nucleo Familiare è una prestazione economica erogata dall'INPS ai nuclei familiari di alcune categorie di lavoratori, dei titolari delle pensioni e delle prestazioni economiche previdenziali da lavoro dipendente e dei lavoratori assistiti dall’assicurazione contro la tubercolosi.

Il riconoscimento e la determinazione dell’importo dell’assegno avvengono tenendo conto della tipologia del nucleo familiare, del numero dei componenti e del reddito complessivo del nucleo stesso.

A CHI SPETTA

L’Assegno per il Nucleo Familiare erogato dall’INPS spetta a:

  • lavoratori dipendenti del settore privato;
  • lavoratori dipendenti agricoli;
  • lavoratori domestici e somministrati;
  • lavoratori iscritti alla Gestione Separata;
  • lavoratori dipendenti di ditte cessate e fallite;
  • titolari di pensione a carico del Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti, dei fondi speciali ed ex ENPALS;
  • titolari di prestazioni previdenziali;
  • lavoratori in altre situazioni di pagamento diretto.

A QUANTO AMMONTA L’ASSEGNO

L’importo dell’assegno è calcolato in base alla tipologia del nucleo familiare, del numero dei componenti e del reddito complessivo del nucleo. Sono previsti importi decrescenti per scaglioni crescenti di reddito. La corresponsione cessa in corrispondenza di soglie di esclusione diverse a seconda della tipologia familiare.

redditi del nucleo familiare da considerare sono quelli assoggettabili all' IRPEF, al lordo delle detrazioni d'imposta, degli oneri deducibili e delle ritenute erariali. Devono essere considerati i redditi prodotti nell'anno solare precedente al 1° luglio di ogni anno e che hanno valore fino al 30 giugno dell'anno successivo. Quindi, se la richiesta di assegno per il nucleo familiare riguarda periodi compresi nel primo semestre, ovvero da gennaio a giugno, i redditi da dichiarare sono quelli conseguiti due anni prima. Invece, se i periodi sono compresi nel secondo semestre, da luglio a dicembre, i redditi da dichiarare sono quelli conseguiti nell'anno precedente.

Non devono essere dichiarati tra i redditi:

  • i Trattamenti di Fine Rapporto (TFR) comunque denominati e le anticipazioni sui TFR;
  • i trattamenti di famiglia, comunque denominati, dovuti per legge;
  • le rendite vitalizie erogate dall'INAIL, le pensioni di guerra e le pensioni tabellari ai militari di leva vittime di infortunio;
  • le indennità di accompagnamento agli invalidi civili, ai ciechi civili assoluti, ai minori invalidi che non possono camminare e ai pensionati di inabilità, gli importi percepiti a titolo di assegno di cura ai sensi della legge provinciale di Bolzano 12 ottobre 2007, n. 9;
  • le indennità di comunicazione per sordi e le indennità speciali per i ciechi parziali;
  • gli indennizzi per danni irreversibili da vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazioni di emoderivati;
  • gli arretrati di cassa integrazione riferiti ad anni precedenti a quello di erogazione;
  • l'indennità di trasferta per la parte non assoggettabile a imposizione fiscale;
  • gli assegni di mantenimento percepiti dal coniuge legalmente separato a carico del/della richiedente e destinati al mantenimento dei figli.

Sono previsti importi e fasce reddituali più favorevoli per alcune tipologie di nuclei, per esempio nuclei monoparentali o con componenti inabili.

Gli importi sono pubblicati annualmente dall’INPS in tabelle valide dal 1° luglio di ogni anno, fino al 30 giugno dell’anno seguente. Quelli attualmente in vigore, validi fino al 30 giugno 2022, sono contenuti nelle tabelle allegate al Messaggio 2331/2021.

GLI IMPORTI DEDICATI ALLE FAMIGLIE CON MEMBRI DISABILI

All'interno dell'allegato che contiene tutte le tabelle, che sono suddivise prima di tutto sulla base della composizione del nucleo familiare, ve ne sono alcune specificamente dedicate ai nuclei familiari con membri disabili, ovvero:

  • Tab. 14 - Nuclei familiari con entrambi i genitori e almeno un figlio minore in cui sia presente almeno un componente inabile e nuclei familiari con entrambi i genitori, senza figli minori e con almeno un figlio maggiorenne inabile;

  • Tab. 15 - Nuclei familiari con un solo genitore e almeno un figlio minore in cui sia presente almeno un componente inabile e nuclei familiari con un solo genitore, senza figli minori e con almeno un figlio maggiorenne inabile;

  • Tab. 16 - Nuclei familiari orfanili composti da almeno un minore in cui sia presente almeno un componente inabile;

  • Tab. 19 - Nuclei familiari orfanili composti solo da maggiorenni inabili;

  • Tab. 20A - Nuclei familiari con entrambi i coniugi e senza figli (in cui sia presente almeno un fratello, sorella o nipote inabile);

  • Tab. 20B - Nuclei monoparentali (*) senza figli (in cui sia presente almeno un fratello, sorella o nipote inabile);

  • Tab. 21A - Nuclei familiari (**) senza figli (in cui non siano presenti componenti inabili);

  • Tab. 21B - Nuclei monoparentali (***) senza figli con almeno un fratello, sorella o nipote (in cui non siano presenti componenti inabili);

  • Tab. 21C - Nuclei familiari (****) senza figli (in cui sia presente almeno un coniuge inabile e nessun altro componente inabile);

  • Tab. 21D - Nuclei monoparentali (*****) senza figli con almeno un fratello, sorella o nipote (in cui solo il richiedente sia inabile).

(*) Richiedente celibe\nubile, separato\a, divorziato\a, vedovo\a, abbandonato\a, straniero\a con coniuge residente in un Paese estero non convenzionato.
(**) Solo coniugi o entrambi i coniugi e almeno un fratello, sorella o nipote.
(***) Richiedente celibe\nubile, separato\a, divorziato\a, vedovo\a, abbandonato\a, straniero\a con coniuge residente in un Paese estero non convenzionato
(****) Solo coniugi o entrambi i coniugi e almeno un fratello, sorella o nipote
(*****) Richiedente celibe\nubile, separato\a, divorziato\a, vedovo\a, abbandonato\a, straniero\a con coniuge residente in un Paese estero non convenzionato

Una volta individuata la tabella a cui fare riferimento, incrociando il reddito familiare con la numerosità del nucleo familiare stesso sarà possibile individuare l'importo esatto dell'assegno.

LE PRECISAZIONI INTRODOTTE DAL MESSAGGIO N. 754

Con il Messaggio n. 754 del 22 febbraio 2021 l’INPS ha fornito precisazioni in merito all'accertamento e alla revisione dell’inabilità, prevista dalla normativa in materia di Assegno per il Nucleo Familiare (ANF) in favore dei soggetti minorenni inabili o maggiorenni inabili al lavoro, componenti il nucleo familiare del richiedente la prestazione.

Il Messaggio ricorda che il riconoscimento del diritto alle maggiorazioni degli importi ANF è vincolato alla preventiva autorizzazione da parte delle Strutture territoriali dell’Istituto, acquisito il parere dell’Ufficio medico legale. In generale, la durata di godimento del diritto non supera mai la data di revisione prevista nel verbale sanitario o comunque la data indicata dal responsabile sanitario di sede.

La sospensione delle visite per l’accertamento sanitario degli stati di invalidità e disabilità, determinata dalla fase emergenziale legata alla crisi epidemiologica da Covid-19, sta comportando il dilatarsi dei tempi di attesa per il rinnovo dell’autorizzazione alla maggiorazione degli importi ANF in conseguenza dell’iter sanitario di revisione.

In questo caso, valgono le previsioni di legge in materia di semplificazione dell’iter sanitario amministrativo per l’accertamento dell’invalidità e della disabilità. Pertanto, il riconoscimento della maggiorazione degli importi ANF al richiedente lavoratore, in caso di componente inabile nel nucleo familiare, tra la data di scadenza del verbale rivedibile e il completamento dell’accertamento sanitario, in presenza degli altri requisiti normativamente previsti, sarà accolto provvisoriamente in attesa della conclusione dell’iter sanitario di revisione.

COME E QUANDO FARE DOMANDA

Lavoratori dipendenti di aziende attive nel settore privato non agricolo
La domanda di Assegno per il Nucleo Familiare deve essere presentata dal lavoratore all’INPS attraverso il servizio online dedicato o tramite i servizi telematici offerti dagli enti di patronato.

Lavoratori dipendenti di aziende attive del settore privato agricolo
La domanda di Assegno per il Nucleo Familiare deve essere presentata al datore di lavoro con il modello ANF/DIP (SR16) cartaceo. Nei casi previsti dalle disposizioni vigenti è necessario allegare alla stessa l’Autorizzazione ANF (ANF43) rilasciata dall’Istituto.

Lavoratori di ditte cessate e fallite
La domanda telematica (cfr. la Circolare INPS n. 136 del 30 ottobre 2014) deve essere presentata all’Istituto, nel limite della prescrizione quinquennale, attraverso il servizio online dedicato. La prestazione familiare verrà poi erogata direttamente dall’Istituto.

La domanda deve essere presentata per ogni anno a cui si ha diritto, tramite il servizio online. Qualsiasi variazione intervenuta nel reddito e/o nella composizione del nucleo familiare, durante il periodo di richiesta dell'ANF, deve essere comunicata entro 30 giorni.

Il diritto decorre dal primo giorno del periodo di paga o di pagamento della prestazione previdenziale, nel corso del quale si verificano le condizioni prescritte per il riconoscimento del diritto (ad esempio, celebrazione del matrimonio, nascita di figli). La cessazione avviene alla fine del periodo in corso o alla data in cui le condizioni stesse vengono a mancare (ad esempio separazione legale del coniuge, conseguimento della maggiore età da parte del figlio).

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