Le tutele devono diventare durature e strutturali e proteggere da possibili contagi, ben consapevoli che il virus Sars-CoV2 non cesserà con il termine delle attuali tutele
Mancano meno di due settimane alla scadenza delle tutele per i lavoratori fragili, che il DL riaperture aveva prorogato fino al 30 giugno 2022, la Senatrice e Presidente dell'Intergruppo parlamentare per le malattie rare Paola Binetti (FI), ha presentato ieri in Aula un’interrogazione a risposta orale rivolta ai ministri della Salute e del Lavoro e Politiche Sociali, relativa misure da adottare per garantire le dovute tutele ai lavoratori fragili.
Premesso che – sottolinea l’interrogazione – il 30 giugno 2022 decadrà l'obbligo dell'uso della mascherina anche al chiuso e con esso gli obblighi relativi al distanziamento, riducendosi in tal modo le tutele per i lavoratori fragili, che dovranno tornare in presenza, considerato che in alcuni luoghi di lavoro terminerà il lavoro agile (smart working); numerosissimi lavoratori fragili chiedono che vengano stabilite tutele durature e strutturali che possano proteggerli da possibili contagi, ben consapevoli che il virus Sars-CoV2 non cesserà con il termine delle attuali tutele.
È convinzione diffusa – prosegue la Sen. Binetti – che i lavoratori fragili abbiano un rischio più elevato di ospedalizzazione e di morte e il solo vaccino, a causa delle patologie di cui soffrono, non può assicurare protezione sufficiente contro il Covid-19.
Richiamando la Costituzione italiana (articoli 2, 32 e 41), l’interrogazione ricorda che, in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, è prevista la tutela della persona umana nella sua integrità psico-fisica come principio assoluto ai fini della predisposizione di condizioni ambientali sicure e lo Stato ha l'obbligo di tutelare le persone più fragili, affinché non debbano scegliere tra la loro vita ed il lavoro.
In questi ultimi anni, sottolinea la Senatrice, i lavoratori fragili hanno affrontato i maggiori rischi a causa della pandemia. Per questo chiedono una serie di misure di garanzia per la loro salute e per il loro lavoro, che si elencano di seguito:
- la proroga oltre il 30 giugno delle tutele di cui all'articolo 10, comma 1-bis, del decreto-legge n. 24 del 2022 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 52 del 2022 (che modifica l'articolo 26, commi 2 e 2-bis del decreto-legge n. 18 del 2020 sul lavoro agile) o in alternativa, che le loro assenze siano equiparate a quelle per ricovero ospedaliero e non siano conteggiate;
- la proroga della sorveglianza sanitaria eccezionale con riferimento alla situazione epidemiologica e alle misure di contenimento del virus;
- la possibilità di accedere a una pensione anticipata per i lavoratori considerati fragili, con il riconoscimento di contributi figurativi;
- l'incentivazione del lavoro da remoto sia nel settore pubblico che in quello privato e la precedenza nell'accesso al lavoro per i lavoratori fragili, attraverso nuovi contratti integrativi, con una normativa che preveda misure efficaci ed inderogabili e ogni altra tutela che possa garantirli;
- di essere adibiti a mansioni della stessa area di inquadramento o predisposizione di luoghi di lavoro più sicuri possibile;
- la concessione di mascherine FFP2 gratuite per i lavoratori a maggior rischio contagio;
- procedure agevolate per il riconoscimento della legge n. 104 del 1992 art. 3, comma 3, per la durata di 2 anni, con proroghe nel caso in cui la situazione epidemiologica non sarà mutata;
- l'istituzione di apposite commissioni mediche presso l'INPS che procedano, nel giro di 30 giorni dalla domanda, in modalità telematica, a riconoscere ai soggetti fragili gli stessi diritti previsti per chi ha il riconoscimento della legge n. 104 del 1992, art. 3, comma 3, in quanto la presente situazione epidemiologica sta influenzando negativamente la vita dei soggetti fragili riducendone l'autonomia personale a causa dei rischi creati dal contagio;
- la possibilità di usufruire di congedo straordinario (equiparato a livello economico e contributivo a quello previsto nel decreto legislativo 26 marzo 2001 n. 151, art. 42, come modificato dal decreto legislativo n. 119 del 2011), per la durata di 24 mesi, anche in attesa dell'approvazione da parte dell'INPS;
- per quanti lavorano nella pubblica amministrazione, l'adozione di sistemi di ventilazione meccanica controllata in presenza di persone vulnerabili e rilevatori di CO2;
- la possibilità di cambio mansione anche intercompartimentale, con definizione dei criteri generali per l'attuazione di quanto previsto dall'art. 30, comma 1, del decreto legislativo n. 165 del 2001 (anche nel comparto scuola).
Si chiede – conclude Binetti – di sapere quali misure i Ministri in indirizzo, ciascuno per le proprie competenze, intendano adottare per garantire le dovute tutele ai lavoratori fragili.
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