Smart working per i lavoratori fragili: le tutele scadute il 30 giugno

Stesso problema per le tutele previdenziali dei lavoratori in malattia. Nessuna risposta dal Governo

Lo smart working sarà ancora una priorità per i lavoratori fragili? Ufficialmente la misura  di tutela per i lavoratori in situazione di fragilità, prevista dal DL Riaperture convertito in Legge a maggio 2022, è scaduta il 30 giugno scorso.

Cosa accade dunque a chi non può rientrare al lavoro in presenza?
Ancora non è chiaro, visto che il Governo, nonostante le sollecitazioni avanzate da diversi Deputati alla Camera, non si è ancora espresso.

CHI SONO I LAVORATORI FRAGILI

Il 4 febbraio, con Decreto del Ministero della Salute, è stata pubblicata la lista delle patologie e delle condizioni croniche che, di fatto, danno diritto allo smart working. Una sorta di “lista d’elezione” che ha permesso a una ristretta rosa di lavoratori in situazioni di fragilità di accedere al lavoro agile come modalità di lavoro normale, almeno fino a fine giugno.

In sintesi la lista si restringe a:

  • pazienti con situazioni di grave compromissione del sistema immunitario (trapianto di organo solido in terapia immunosoppressiva; trapianto di cellule staminali ematopoietiche (entro 2 anni dal trapianto o in terapia immunosoppressiva per malattia del trapianto contro l’ospite cronica); attesa di trapianto d’organo; terapie a base di cellule T esprimenti un Recettore Chimerico Antigenico (cellule CART); patologia oncologica o onco-ematologica in trattamento con farmaci immunosoppressivi, mielosoppressivi o a meno di 6 mesi dalla sospensione delle cure;  immunodeficienze primitive (es. sindrome di DiGeorge, sindrome di Wiskott-Aldrich, immunodeficienza comune variabile etc.); immunodeficienze secondarie a trattamento farmacologico (es: terapia corticosteroidea ad alto dosaggio protratta nel tempo, farmaci immunosoppressori, farmaci biologici con rilevante impatto sulla funzionalità del sistema immunitario etc.); dialisi e insufficienza renale cronica grave; pregressa splenectomia;  sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS) con conta dei linfociti T CD4+ < 200cellule/µl o sulla base di giudizio clinico);
  • pazienti con almeno 3 o più delle seguenti patologie gravi concomitanti: cardiopatia ischemica; fibrillazione atriale; scompenso cardiaco; ictus; diabete mellito; bronco-pneumopatia ostruttiva cronica; epatite cronica; obesità;
  • persone in possesso di documentata esenzione alla vaccinazione per motivi sanitari ed età >60 anni;
  • persone in possesso di documentata esenzione alla vaccinazione per motivi sanitariaffette da una delle condizioni elencate all’Allegato 2 della Circolare della Direzione generale della prevenzione sanitaria del Ministero della salute n. 45886 dell’8 ottobre 2021. Le condizioni sono sostanzialmente: la disabilità grave (Legge 104, articolo 3 comma 3) e tutte quelle patologie per cui è stata prevista la priorità vaccinale sulla terza dose, tra cui fibrosi cistica, fibrosi polmonare idiopatica, miastenia gravis, distrofia muscolare. (Qui è disponibile l’elenco completo)

LO SMART WORKING GARANTITO SOLO NELLE PA

Per quanto riguarda l’utilizzo del lavoro agile per il pubblico impiego, la flessibilità già evidenziata della Circolare del 5 gennaio 2022, a firma congiunta dei ministri per la Pubblica amministrazione, Renato Brunetta, e del Lavoro e delle Politiche sociali, Andrea Orlando, consente – anche dopo il 30 giugno 2022 – a legislazione vigente, di garantire ai lavoratori fragili della Pubblica amministrazione la più ampia fruibilità di questa modalità di svolgimento della prestazione lavorativa.

Questa flessibilità – si legge in una nota del ministero per la PA - potrà continuare a essere utilizzata, naturalmente salvaguardando l’efficienza delle singole amministrazioni, per soddisfare prioritariamente le esigenze di tutela della salute dei lavoratori più esposti al rischio di contagio da Covid-19. Nell’ambito dell’organizzazione di ciascuna amministrazione sarà il dirigente responsabile a individuare le misure organizzative che si rendono necessarie, anche derogando, ancorché temporaneamente, al criterio della prevalenza dello svolgimento della prestazione lavorativa in presenza.

LE SOLLECITAZIONI DEL PARLAMENTO

Durante la seduta della Camera dello scorso mercoledì 29 giugno, contestualmente all’approvazione in via definitiva del disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36 (c.d. DL PNRR 2), è stato accolto un ordine del giorno, presentato dagli Onorevoli De Toma, Dall'Osso, Caretta e Ciaburro che impegna il Governo a intervenire proprio sul tema dello smart working per i lavoratori fragili.

Per l’Esecutivo l’impegno assunto è quello di valutare l'opportunità di adottare nel primo provvedimento utile e comunque nel più breve tempo possibile ed in ogni caso entro il 30 giugno 2022, ogni necessaria iniziativa anche a carattere legislativo per assicurare a tutti i lavoratori fragili precedentemente tutelati dai commi 2 e 2-bis dell'articolo 26 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, una continuità delle tutele a far data dal 1° aprile 2022 sino alla data del 31 dicembre 2022.

LA TUTELA DELLA MALATTIA FINO AL 30 GIUGNO

Lo stesso problema di “scadenza” si pone per le tutele previdenziali dei lavoratori fragili del settore privato assicurati per la malattia INPS. Il Messaggio INPS n° 2622 del 30-06-2022 ricorda che l’ultima proroga prevista per la tutela è prevista fino al 30 giugno 2022. In questo caso gli aventi diritto sono “esclusivamente per i soggetti affetti dalle patologie e condizioni individuate dal decreto del Ministro della Salute adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, del decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2022, n. 11”.

Pertanto l’INPS, riconoscerà la tutela ai lavoratori fragili assicurati per la malattia facendo riferimento alle sole categorie individuate dal decreto ministeriale del 4 febbraio 2022, unicamente per il periodo per il periodo dal 1° aprile 2022 al 30 giugno 2022.

LE PROPOSTE DI PROROGA

Sono attualmente in discussione alla Camera una serie di emendamenti al cosiddetto DL Semplificazioni fiscali (AC. 3653 Governo), tra cui ne sono stati inseriti anche due che chiedono la proroga delle tutele per i lavoratori fragili fino al 31 dicembre 2022 (36.018 D’Arrando (M5S) e 38.017 Noja (IV)).

Le Commissioni V (Bilancio) e VI (Finanze), riunite, puntano a entrare nel vivo dell’esame del decreto-legge da lunedì 18 luglio, con l’inizio delle votazioni degli emendamenti. L’obiettivo delle Commissioni è quello di chiudere l’esame entro venerdì 22 luglio, così da far approdare il testo in aula lunedì 25 luglio e licenziarlo entro fine luglio. Il provvedimento, che scade il 21 agosto, deve poi passare al Senato per il via libera definitivo. Per ora, dunque, nessuna certezza.

Ciò che abbiamo potuto osservare fin qui, in tema di tutele per i lavoratori fragili, è un tendenziale ricorso al rinnovo delle misure con ritardo rispetto alla scadenza, ma sempre con copertura retroattiva. Tuttavia nell’ultimo periodo i segnali sono stati tutt’altro che positivi, ricordiamo per esempio la comunicazione del Ministro Orlando della mancanza di copertura economica per queste misure, non più tardi di aprile scorso, per questo è chiaro che i lavoratori non possono certo esporsi al rischio di assenze che poi risulteranno ingiustificate.

È stata avanzata, da parte della Senatrice Binetti, una proposta di sistematizzazione e stabilizzazione delle tutele per i lavoratori fragili, con l’obiettivo di svincolarle dalle potenziali nuove ondate di Covid-19 e renderle parte integrante della normativa. La proposta, illustrata dettagliatamente qui, interviene anche sulla necessità di riformare la Legge 104/1992.

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