proroga smart working 31/12/2022

La possibilità di ricorrere al lavoro agile è ora prevista fino al 31 dicembre 2022

Il 21 settembre, sulla Gazzetta Ufficiale n. 221 è stata pubblicata la legge 21 settembre 2022, n. 142, conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, recante “ misure urgenti in materia di energia, emergenza idrica, politiche sociali e industriali”, cd. Legge Aiuti-bis, e in merito è stato pubblicato il Testo del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115 (in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 185 del 9 agosto 2022), coordinato con la legge di conversione 21 settembre 2022, n. 142, recante “ Misure urgenti in materia di energia, emergenza idrica, politiche sociali e industriali”.

LA PROROGA DELLO SMART WORKING

L’articolo 23 bis della legge appena pubblicata proroga fino al 31 dicembre 2022 la possibilità di ricorrere al lavoro agile per i lavoratori fragili e per i genitori con figli under 14.

In particolare, lo smart working viene riconosciuto a condizione che sia compatibile con le caratteristiche della prestazione professionale svolta e, per quanto riguarda i genitori di figli under 14, che in famiglia non ci sia già un genitore che non lavora o che percepisce uno o più ammortizzatori sociali, come la cassa integrazione.

CHI SONO I LAVORATORI FRAGILI

Il 4 febbraio del 2022, con Decreto del Ministero della Salute, è stata pubblicata la lista delle patologie e delle condizioni croniche che, di fatto, danno diritto allo smart working. Una sorta di “lista d’elezione” che ha permesso a una ristretta rosa di lavoratori in situazioni di fragilità di accedere al lavoro agile come modalità di lavoro normale.

In sintesi la lista si restringe a:

  • pazienti con situazioni di grave compromissione del sistema immunitario(trapianto di organo solido in terapia immunosoppressiva; trapianto di cellule staminali ematopoietiche (entro 2 anni dal trapianto o in terapia immunosoppressiva per malattia del trapianto contro l’ospite cronica); attesa di trapianto d’organo; terapie a base di cellule T esprimenti un Recettore Chimerico Antigenico (cellule CART); patologia oncologica o onco-ematologica in trattamento con farmaci immunosoppressivi, mielosoppressivi o a meno di 6 mesi dalla sospensione delle cure;  immunodeficienze primitive (es. sindrome di DiGeorge, sindrome di Wiskott-Aldrich, immunodeficienza comune variabile etc.); immunodeficienze secondarie a trattamento farmacologico (es: terapia corticosteroidea ad alto dosaggio protratta nel tempo, farmaci immunosoppressori, farmaci biologici con rilevante impatto sulla funzionalità del sistema immunitario etc.); dialisi e insufficienza renale cronica grave; pregressa splenectomia;  sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS) con conta dei linfociti T CD4+ < 200cellule/µl o sulla base di giudizio clinico);
  • pazienti con almeno 3 o più delle seguenti patologie gravi concomitanti: cardiopatia ischemica; fibrillazione atriale; scompenso cardiaco; ictus; diabete mellito; bronco-pneumopatia ostruttiva cronica; epatite cronica; obesità;
  • persone in possesso di documentata esenzione alla vaccinazione per motivi sanitari ed età >60 anni;
  • persone in possesso di documentata esenzione alla vaccinazione per motivi sanitari affette da una delle condizioni elencate all’Allegato 2 della Circolare della Direzione generale della prevenzione sanitaria del Ministero della salute n. 45886 dell’8 ottobre 2021. Le condizioni sono sostanzialmente: la disabilità grave (Legge 104, articolo 3 comma 3) e tutte quelle patologie per cui è stata prevista la priorità vaccinale sulla terza dose, tra cui fibrosi cistica, fibrosi polmonare idiopatica, miastenia gravis, distrofia muscolare. (Qui è disponibile l’elenco completo).

LE ALTRE MISURE A TUTELA DEI LAVORATORI

L’articolo 20 della c.d. Legge Aiuti-bis prevede l’esonero parziale dei contributi previdenziali a carico dei lavoratori dipendenti, stabilendo che, per i periodi di paga dal 1° luglio 2022 al 31 dicembre 2022, compresi la tredicesima o i relativi ratei erogati nei predetti periodi di paga, l'esonero sulla quota dei contributi previdenziali per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti a  carico   del lavoratore di cui all'articolo 1, comma 121, della legge 30  dicembre 2021, n. 234, è incrementato di 1,2 punti percentuali. Ciò significa che l’esonero per il secondo semestre 2022, viene portato dallo 0,8% al 2%. 

Infine, l’articolo 22 della Legge prevede l’estensione ad altre categorie di lavoratori dell'indennità una tantum di 200 euro di cui agli articoli 31 e 32 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50. Si tratta in primo luogo dei lavoratori dipendenti che non hanno preso il bonus a luglio/agosto in quanto non rispettavano il requisito dell’esonero contributivo dello 0,80% previsto dalla Legge di bilancio 2022, poiché interessati da eventi coperti integralmente da contribuzione figurativa dell’INPS (ad esempio, la maternità o la cassa integrazione a zero).

Il bonus 200 euro, viene esteso ora anche ai collaboratori sportivi nonché ai dottorandi e agli assegnisti di ricerca con reddito 2021 non superiore a 35mila euro. Questi ultimi soggetti dovranno presentare domanda all’INPS.

L'indennità è riconosciuta, in via automatica, per il tramite dei datori di lavoro, nella retribuzione  erogata  nel  mese  di  ottobre 2022, previa dichiarazione del lavoratore  di  non  aver  beneficiato dell' indennità di cui al comma 1 del citato articolo  31  e  di  cui all'articolo 32 del predetto decreto-legge n. 50 del 2022 e di essere stato  destinatario  di  eventi  con   copertura   di   contribuzione figurativa integrale dall'INPS  fino  alla  data  indicata  al  primo periodo (luglio 2022).

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