DL riaperture

Una parte dei lavoratori fragili tutelati fino al 30 giugno e graduale abbandono di mascherine e green pass

Mascherine per eventi e spettacoli al chiuso e sui mezzi pubblici fino al 15 giugno, graduale eliminazione del green pass e proroga dello smart working per i lavoratori fragili. Sono solo alcuni dei provvedimenti che entrano in vigore da oggi, dopo la tanto attesa conversione in legge del cosiddetto DL Riaperture.

Dopo le modifiche apportate dalla Camera, il DDL n. 2604, conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge n. 24 del 24 marzo 2022, è stato approvato dal Senato con 201 voti favorevoli e 38 contrari, l’Assemblea ha così rinnovando così la fiducia al Governo.

A seguito della pubblicazione del provvedimento in Gazzetta Ufficiale – Legge n. 52 del 19 maggio 2022 – sono rese operative dal 25 maggio 2022, una serie di nuove misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da Covid-19. A questo link è quindi ora disponibile il testo coordinato del DL 24/2022. Con le modifiche apportate in fase di conversione, infatti, sono state prorogati alcuni obblighi legati ai contatti e ai contesti pubblici e anche alcuni diritti per i cittadini più fragili. Vediamo di seguito il dettaglio.

Art. 5 - Dispositivi di protezione delle vie respiratorie

Non prorogato (fermo al 30 aprile) l'obbligo di indossare i dispositivi di tipo FFP2 per spettacoli e manifestazioni sportive all’aperto. Prorogato invece l’obbligo di mascherina fino al 15 giugno in caso di:

  • spettacoli aperti al pubblico che si svolgono in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali assimilati;
  • eventi e competizioni sportive svolte al chiuso.

Esteso fino al 15 giugno l’obbligo di indossare la mascherina per lavoratori e visitatori di determinate strutture sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali:

  • strutture di ospitalità e lungodegenza;
  • residenze sanitarie assistite (RSA);
  • hospice (quali luoghi di accoglienza e ricovero per malati verso la fase terminale della vita);
  • strutture riabilitative;
  • strutture residenziali per anziani, anche in condizioni di non autosufficienza;
  • strutture residenziali dell’area dell’assistenza socio-sanitaria relativo alla “Riabilitazione e lungodegenza post-acuzie”.

Resta fermo quanto già previsto dal comma 4 in materia di deroghe. Non hanno l'obbligo di indossare il dispositivo di protezione delle vie respiratorie:

  • i bambini di età inferiore ai sei anni;
  • le persone con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina, nonché le persone che devono comunicare con una persona con disabilità in modo da non poter fare uso del dispositivo;
  • i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva.

Art. 6 - Graduale eliminazione del green pass base

Scade il 15 giugno anche l’obbligo vaccinale per il personale scolastico del sistema nazionale di istruzione, delle scuole non paritarie, dei servizi educativi per l'infanzia, dei centri provinciali per l'istruzione degli adulti, dei sistemi regionali di istruzione e formazione professionale e dei sistemi regionali che realizzano i percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore. Il cosiddetto green pass base, ovvero ottenuto tramite test antigenico o molecolare, vaccinazione completa o guarigione, non costituirà più un requisito necessario per lo svolgimento dell’attività lavorativa, sarà essenziale solo per lo svolgimento di attività didattiche a contatto con gli alunni.

Restano invece operative fino al 31 dicembre 2022 le misure vigenti che regolano le uscite temporanee degli ospiti dalle strutture residenziali sanitarie e socio sanitarie, che restano consentite solo agli ospiti muniti di green pass base.

Art. 7 - Graduale eliminazione del green pass rafforzato

Mentre risulta lasciato naturalmente scadere con il 30 aprile l’obbligo di mascherine FFP2 per accedere piscine, palestre, feste, fiere e congressi, ecc, vengono rinnovate e aggiornate le misure anti-contagio per i visitatori di strutture sanitarie residenziali e ospedali (o centri di cura assimilabili).

Fino al 31 dicembre 2022, infatti, per accedere a strutture residenziali, socio assistenziali, socio sanitarie e hospice, nonché ai reparti di degenza delle strutture ospedaliere i visitatori dovranno essere muniti di certificazione verde Covid rilasciata a seguito della somministrazione della dose di richiamo (booster) successiva al ciclo vaccinale primario. Ai soggetti provvisti dei certificati verdi Covid rilasciati a seguito del completamento del ciclo vaccinale primario o per avvenuta guarigione da Covid è invece richiesta una certificazione che attesti l’esito negativo del test antigenico rapido o molecolare, eseguito nelle quarantotto ore precedenti l’accesso.

Con l’aggiunta del comma 1-sexies.1, tuttavia, il direttore sanitario delle strutture viene autorizzato ad adottare misure precauzionali più restrittive di quelle previste dallo stesso Art. 7, in relazione allo specifico contesto epidemiologico, previa comunicazione al dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria locale competente per territorio.

Art. 7-bis - Disposizioni in materia di durata delle certificazioni verdi COVID-19 – Aggiunto in fase di conversione

Intervenendo sull’Art. 9, comma 4-bis, del decreto-legge n. 52 del 22 aprile 2021, questa aggiunta precisa che il green pass ottenuto tramite guarigione continuerà ad avere la scadenza di 6 mesi per i soggetti non vaccinati, avrà invece durata illimitata per i soggetti che abbiano contratto il virus e siano guariti dopo la somministrazione dell’intero ciclo vaccinale primario (una o due dosi a seconda della tipologia di vaccino), e, a maggior ragione, nel caso in cui infezione e guarigione siano sopraggiunte dopo la somministrazione della dose di richiamo (booster).

Art. 8 - Obblighi vaccinali

Prorogato al 31 dicembre 2022 anche l’obbligo di vaccinazione per gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario, nonché per i lavoratori impiegati in strutture residenziali, socio-assistenziali e socio-sanitarie.

Per i lavoratori del settore che siano stati sospesi dal servizio per mancata vaccinazione, In caso di intervenuta infezione da Covid-19 e successiva guarigione, l'Ordine professionale territorialmente competente, su istanza dell'interessato, dispone la cessazione temporanea della sospensione per i 6 mesi previsti dal Ministero della Salute per la durata del green pass. Scaduto il termine, se entro 3 giorni il lavoratore non invia all’Ordine professionale il certificato di vaccinazione, la sospensione riprende efficacia automaticamente.

Art. 9 - Nuove modalità di gestione dei casi di positività all'infezione danSARSCoV-2 nel sistema educativo, scolastico e formativo

Dal 1° aprile 2022 fino alla conclusione dell’anno scolastico 2021/2022, ferma restando per il personale scolastico l’applicazione del regime dell’autosorveglianza, anche in caso di contatti stretti tra gli alunni a seguito della positività all'infezione da SARS-CoV-2, nelle scuole di ogni ordine e grado resta fermo lo svolgimento in presenza delle attività educative e didattiche e la possibilità di svolgere uscite didattiche e viaggi di istruzione, ivi compresa la partecipazione a manifestazioni sportive.

Articolo 10 - Proroga dei termini correlati alla pandemia di COVID-19

Con l’aggiunta del comma 1-bis è prorogata fino al 30 giugno 2022 la norma temporanea che riconosce l’assenza equiparata al ricovero ospedaliero per i lavoratori fragili rientranti nelle condizioni di cui al D.M. 4 febbraio 2022, per i quali non sia possibile svolgere la prestazione lavorativa in modalità agile.

Con l’aggiunta del comma 1-ter, sono prorogate fino al 30 giugno2022 le misure in materia di lavoro agile per i soggetti fragili, così come in origine previsto dall’articolo 26, comma 2-bis, del decreto-legge 17 marzo2020, n.18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n.27.

Il comma 2-bis, aggiunto in fase di conversione, proroga al 31 agosto 2022 le disposizioni relative alla possibilità, per tutti i datori di lavoro privati, di ricorrere al lavoro agile in forma semplificata, prescindendo dagli accordi individuali generalmente richiesti dalla normativa vigente.

Articolo 14-bis - Disposizioni volte a favorire l’attuazione degli interventi a tutela delle persone con disturbi dello spettro autistico – Aggiunto in fase di conversione

L’aggiunta interviene modificando il comma 402 dell’Art. 1 della legge n. 208 del 28 dicembre 2015, introducendo una serie di misure a tutela delle persone con disturbi dello spettro autistico.

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