Smart working

Ancora nessuna risposta chiara sui diritti disattesi, ribadito solo il concetto dello smart working come opportunità da cogliere

Walter Rizzetto e Federico Mollicone, deputati di Fratelli d’Italia, nella seduta di discussione alla Camera dei Deputati del 17 novembre scorso, si sono rivolti al Ministero del lavoro e delle politiche sociali per sapere se e quali iniziative intenda adottare a tutela dei lavoratori fragili, considerando che i provvedimenti normativi attualmente in vigore non risultano essere sempre applicati. Di seguito il riassunto dell’interrogazione e la risposta fornita dal Ministero sul tema e la successiva interrogazione presentata il 17 dicembre 2020 da D'Alessandro e Noja con relativa risposta da parte della sottosegretaria Puglisi.

L’INTERROGAZIONE

Le tutele per i lavoratori fragili nel periodo di emergenza sanitaria sono state introdotte con l’articolo 26, comma 2 del Decreto Cura Italia ma, dall’ormai lontano scorso mese di marzo, hanno subito diverse modifiche. La tutela originaria, prevista inizialmente fino al 31 luglio scorso, presupponeva il rilascio di un certificato medico attestante la condizione di rischio del lavoratore, a causa di condizioni di immunodepressione o esiti di malattie oncologiche o terapie salvavita di cui aveva bisogno o condizioni di disabilità ex Legge 104. In presenza del certificato medico, il lavoratore fragile poteva non lavorare e i giorni di assenza non avrebbero influito nel conteggio del limite massimo di 180 giorni perché l’astensione dal lavoro veniva equiparata al ricovero ospedaliero. Il Decreto Agosto aveva poi esteso il termine del 31 luglio fino al 15 ottobre scorso.

Ad oggi, tale tutela, così come prevista dall’originario articolo 26 del decreto Cura Italia, non è più in vigore ma, la Legge n.126 del 13 ottobre 2020 ha previsto che, a decorrere dal 16 ottobre e fino al 31 dicembre 2020, i lavoratori fragili svolgono di norma la prestazione lavorativa in modalità agile, anche mediante adibizione ad una diversa mansione ricompresa nella stessa categoria o area di inquadramento contrattuale o, in alternativa, possono svolgere specifiche attività di formazione professionale anche da remoto.

Nell’interrogazione viene sottolineata l’ambiguità della disposizione in vigore poiché non si comprende se ci sia o meno un obbligo per il datore di lavoro di riconoscere il lavoro agile. Tanto è vero che migliaia di lavoratori fragili si vedono rifiutare la possibilità di lavorare in modalità agile anche nei casi in cui tale modalità è compatibile con l’attività lavorativa prestata, senza quindi necessità di adibizione a diversa mansione.

In questi casi, molti si vedono costretti ad usufruire di ferie o permessi, a mettersi in malattia. Nei casi peggiori decidono di andare al lavoro mettendo a repentaglio la propria salute. Sembra dunque che alcuni datori di lavoro pubblici e privati stiano ignorando le tre possibilità previste dalla nuova normativa in vigore, escludendo la possibilità per il lavoratore fragile non solo di lavorare da remoto, anche mediante adibizione a diversa mansione, ma anche di “sostituire” l’attività lavorativa in seno stretto con la frequenza di corsi di formazione professionale da remoto.

Aggiornamento: Con il Messaggio n. 1667 del 23 aprile 2021 l’INPS ha comunicato il riconoscimento retroattivo dell'assenza equiparata al ricovero ospedaliero per il lavoratori fragili non collocabili in smart working. La copertura completa è ora prevista per il periodo compreso tra il 17 marzo 2020 e il 30 giugno 2021. Vi invitiamo ad approfondire qui Lavoratori fragili: arriva dall’INPS la tutela retroattiva. Giustificate le assenze dei dipendenti

LA RISPOSTA DEL MINISTERO

Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha risposto con un atto scritto, pubblicato mercoledì 18 novembre, facendo presente che la normativa in vigore “è volta proprio a favorire il più ampio ricorso al lavoro agile per i lavoratori che si trovino in condizioni di fragilità”, sottolineando che “tali condizioni andranno valutate, caso per caso, dal datore di lavoro, anche sulla base di quanto accertato dal medico competente in relazione alle specifiche situazioni personali”.

La risposta del Governo sembra lasciare un ampio margine decisionale al singolo datore di lavoro e dunque non sancire alcun obbligo in capo ai datori di lavoro stessi. La mancanza di tale obbligo rischia dunque di esporre immotivatamente tantissimi lavoratori fragili al contagio da COVID-19.

Il Ministero ha poi evidenziato che il lavoro agile deve intendersi in questo particolare periodo emergenziale “come una preziosa opportunità per coniugare in maniera efficace le esigenze produttive ed organizzative dei datori di lavoro con quelle di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori e della collettività in generale”.

Nella parte conclusiva della risposta si legge tuttavia l’impegno del Governo di voler riformulare l’attuale disciplina del lavoro agile e di promuoverne la diffusione. Pur augurandoci che tale impegno venga mantenuto, è lampante che al momento non è stata fornita una risposta chiara ed uniforme ai lavoratori fragili che, in quanto soggetti vulnerabili, hanno necessità della maggior tutela e chiarezza normativa possibile in questo periodo di emergenza sanitaria.

UNA NUOVA INTERROGAZIONE IL 17 DICEMBRE 2020

Sulle misure poste a tutela dei lavoratori fragili è stata promossa presso la XI Commissione Lavoro della Camera, nella giornata del 17 dicembre, un’altra interrogazione, questa volta a firma dell’Onorevole D’Alessandro.

L’Onorevole interrogante pone il problema delle misure a tutela dei lavoratori fragili di cui all’art. 26 comma 2 del decreto-legge n.18 del 17 marzo 2020, alla luce delle modifiche introdotte dall’art. 26 comma 1-bis del decreto legge n. 104 del 14 agosto 2020.
Come già evidenziato nell’interrogazione al Ministero del lavoro e delle politiche sociali lo scorso 17 novembre, la normativa attualmente in vigore per la tutela dei lavoratori fragili è contenuta nella Legge n.126 del 13 ottobre 2020 che prevede che, a decorrere dal 16 ottobre e fino al 31 dicembre 2020, i lavoratori fragili svolgono di norma la prestazione lavorativa in modalità agile, anche mediante adibizione ad una diversa mansione ricompresa nella stessa categoria o area di inquadramento contrattuale o, in alternativa, possono svolgere specifiche attività di formazione professionale anche da remoto.

Nell’interrogazione si legge che, per usufruire della tutela prevista, il lavoratore dovrà produrre la certificazione di malattia riportante il periodo di prognosi e l'indicazione della condizione di fragilità, indicando gli estremi della documentazione relativa al riconoscimento della disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge n. 104 del 1992, ovvero della condizione di rischio derivante da immunodepressione, esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita, attestata dagli organi medico-legali delle Autorità sanitarie locali territorialmente competenti.

LA RISPOSTA DELLA SOTTOSEGRATARIA PER IL LAVORO, FRANCESCA PUGLISI

La sottosegretaria per il lavoro ha risposto con un atto scritto, pubblicato giovedì 17 dicembre, rappresentando che la problematica dei lavoratori fragili è particolarmente sentita dal Governo tanto che, ‘al Disegno di legge di Bilancio per l’anno finanziario 2021, è stato presentato un emendamento inteso a tutelare fino alla fine dell’emergenza sanitaria, quei lavoratori per i quali risulta particolarmente pericoloso recarsi sul luogo di lavoro perché soggetti, con maggiore facilità, al contagio da Covid-19’. L’emendamento in questione intende di fatto ripristinare la tutela originaria dell’articolo 26 comma 2 del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020, prevedendo che il periodo di assenza dal servizio venga equiparato al ricovero ospedaliero e non sia computabile nel periodo di comporto.
La cofirmataria dell’interrogazione, l’Onorevole Lisa Noja, al termine della risposta, ha ringraziato la sottosegretaria auspicando la rapida approvazione di modifiche alla disciplina vigente, che consentirebbero ai lavoratori fragili di evitare che le assenze da lavoro vengano considerate ingiustificate per esaurimento del periodo di comporto.

Troppo spesso infatti i lavoratori fragili si vedono costretti ad assentarsi da lavoro per la paura del contagio, usufruendo di ferie, permessi o malattia e per questi motivi confidiamo nell’approvazione delle modifiche alla disciplina vigente che permetterebbero ai più fragili di assentarsi da lavoro con l’ equiparazione dell’assenza al ricovero ospedaliero.

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