Fondo per gli incentivi alle assunzioni

Oltre 76 milioni di euro, tra incentivi alle imprese e contributi di chi non assume: il decreto non cambia le regole degli incentivi, garantisce che ci siano le risorse per pagarli

Oltre 76 milioni di euro per sostenere l'inserimento lavorativo delle persone con disabilità. È quanto mette a disposizione, per l'annualità 2025, il Fondo per il diritto al lavoro delle persone con disabilità, secondo il decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 5 giugno 2026, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 160 del 13 luglio. Il provvedimento, adottato di concerto con il Ministro per le Disabilità e il Ministro dell'Economia e delle Finanze, definisce il riparto delle risorse del Fondo istituito dall'articolo 13 della legge 68 del 1999, la norma che da oltre venticinque anni regola il collocamento mirato in Italia.

Il riparto arriva a un anno e mezzo di distanza dall'annualità di riferimento, ma non si tratta di un ritardo anomalo: è la prassi consueta di questo Fondo. Prima di poter essere pubblicato in Gazzetta Ufficiale, il decreto deve infatti ricevere il visto e la registrazione della Corte dei conti, avvenuta il 30 giugno 2026. Lo stesso scarto temporale si è ripetuto per le annualità precedenti: il riparto 2024 è stato pubblicato solo a marzo 2025, quello relativo al 2023 a dicembre dello stesso anno.

Nel dettaglio, il Fondo dispone di 73.988.837 euro per il 2025, ai quali si aggiungono 2.193.829 euro di residui provenienti dall'esercizio 2024. Tutte le risorse sono trasferite all'INPS, che dal 2016 gestisce direttamente l'erogazione degli incentivi ai datori di lavoro che assumono persone con disabilità, dopo il superamento del vecchio sistema di riparto annuale alle Regioni.

Alla dotazione di base di 21.915.742 euro, già assegnata all'Istituto da precedenti provvedimenti, il decreto affianca due ulteriori voci: 7.686.924 euro versati dai datori di lavoro a titolo di contributi esonerativi (le somme dovute da chi, per gli addetti impegnati in lavorazioni a rischio elevato, è esonerato dall'obbligo di assunzione) e 46.580.000 euro a valere sull'annualità 2025 del Fondo.

Tra queste voci ce n'è una che merita di essere isolata e non solo elencata: gli oltre 7,6 milioni di euro versati dai datori di lavoro a titolo di contributi esonerativi (relativi ai versamenti dei bimestri IV, V e VI del 2024 e dal I al V bimestre del 2025, quindi sedici mesi di raccolta) riguardano un meccanismo specifico e circoscritto, non una scelta generale di aggirare l'obbligo di assunzione. L'esonero, disciplinato dall'art. 5, comma 3-bis della legge 68, si applica solo agli addetti impiegati in mansioni classificate a rischio elevato secondo un criterio oggettivo dell'INAIL (tasso di premio pari o superiore al 60 per mille): per queste posizioni, e solo per queste, l'azienda può autocertificare l'esonero e versare un contributo (39,21 euro per ogni giornata lavorativa, per ciascun lavoratore con disabilità non occupato) anziché assumere. Per il resto della quota di riserva l'obbligo di assunzione resta invariato. Resta comunque un dato in forte crescita: per l'annualità 2024 lo stesso tipo di contributi si era fermato a 4.728.900 euro, quasi il 63% in meno, un incremento che potrebbe segnalare un maggior ricorso delle imprese a questo strumento.

Dal riparto emerge un elemento che merita attenzione: quest'anno non sono previsti stanziamenti per i progetti sperimentali di inclusione lavorativa, che pure la legge contempla tra le finalità del Fondo. La motivazione è indicata nelle premesse del provvedimento, dove il ricorso agli incentivi da parte delle imprese è stato così elevato da rendere necessario trasferire integralmente all'INPS le risorse disponibili, per continuare a garantire ai datori di lavoro privati l'accesso alla misura. Un segnale, in controluce, di quanto lo strumento sia utilizzato.

CHE COSA CAMBIA, IN CONCRETO

Per le persone con disabilità il decreto non introduce nuove misure e non modifica le regole esistenti. È un provvedimento di riparto, che serve a garantire la copertura economica di uno strumento già in funzione. L'effetto pratico è la continuità. Le imprese che assumono potranno continuare a contare sull'incentivo, che l'INPS riconosce attraverso un conguaglio nelle denunce contributive mensili. Non un bonus da richiedere allo sportello, quindi, ma uno sconto che alleggerisce il costo del lavoro e rende più sostenibile l'assunzione.

Gli importi restano quelli fissati dalla normativa vigente: il 70% della retribuzione mensile lorda per 36 mesi, in caso di assunzione a tempo indeterminato di persone con una riduzione della capacità lavorativa superiore al 79%; il 35%, sempre per 36 mesi, quando la riduzione è compresa tra il 67% e il 79%. Per l'assunzione di lavoratori con disabilità intellettiva e psichica che comporti una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45%, l'incentivo è del 70% e dura 60 mesi se il contratto è a tempo indeterminato, oppure copre l'intera durata del rapporto se a termine, purché di almeno 12 mesi.

Il lavoratore, in altre parole, non deve presentare alcuna domanda, il beneficio passa attraverso il datore di lavoro. L'unica rinuncia, per il 2025, riguarda i progetti sperimentali di inclusione ministeriali, che quest'anno non saranno finanziati per lasciare tutte le risorse agli incentivi.

Il decreto affida infine all'INPS un compito di rendicontazione puntuale. L'Istituto dovrà produrre monitoraggi trimestrali dettagliati, da trasmettere al Ministero del Lavoro, al Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità della Presidenza del Consiglio e al Ministero dell'Economia. I report dovranno dare conto delle risorse disponibili ed erogate, del numero di domande di incentivo pervenute e della tipologia dei datori di lavoro beneficiari, distinti per attività e per categorie di disabilità interessate.

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