Sentenza Consiglio di Stato su progetto di vita

Quando il beneficiario è privo di risorse economiche, le prestazioni restano interamente a carico pubblico senza poter gravare sul nucleo familiare

Una famiglia calabrese aveva ottenuto dal Comune, per il proprio figlio con disabilità gravissima, non autosufficiente e bisognoso di assistenza continuativa, un progetto individuale con cure, riabilitazione e sostegni pensati sui suoi bisogni. Quel piano era stato in seguito ridimensionato e subordinato al pagamento di una quota di spesa da parte della persona con disabilità e dei suoi familiari.

La Terza Sezione del Consiglio di Stato, con la sentenza n. 4571 del 5 giugno 2026, ha giudicato illegittima quella scelta e accolto in parte l'appello della famiglia, associata all'ANFFAS di Corigliano Rossano (Cosenza).

LA VICENDA

La richiesta risale al 27 dicembre 2021, quando il padre, nella veste di amministratore di sostegno del figlio maggiorenne, cioè la figura nominata dal giudice per affiancarlo nelle decisioni che lo riguardano, chiede al proprio Comune un progetto individuale ai sensi dell'articolo 14 della legge 328/2000. Dopo la valutazione multidimensionale, l'esame congiunto dei bisogni da parte dei servizi sociali e sanitari, il 6 luglio 2022 viene messo a punto un piano completo: interventi sanitari come fisioterapia, logopedia e riabilitazione, interventi sociali come l'assistenza domiciliare e le attività di inclusione, con la ripartizione dei costi tra gli enti competenti.

La situazione cambia il 29 agosto 2023, quando l'amministrazione propone alla famiglia una versione ridotta del progetto: alcune prestazioni sanitarie vengono meno, altri interventi sociali sono ridimensionati e compare una quota di compartecipazione, ossia la parte di spesa posta a carico dell'assistito e dei suoi familiari. La famiglia si rivolge allora al Tribunale amministrativo regionale (TAR) della Calabria. Dopo un'ordinanza che impone al Comune di riesaminare il caso, l'ente rivede i conti con la nota del 23 febbraio 2024: porta il contributo pubblico a 20.500 euro e rinuncia a conteggiare direttamente le provvidenze per la disabilità tra le risorse della famiglia, ma continua a chiedere una compartecipazione di 1.184 euro al figlio e 5.855,77 euro ai familiari, sulla base di un Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) dell'intero nucleo pari a 18.529,27 euro. Il TAR respinge il ricorso e la famiglia si rivolge al Consiglio di Stato.

Il testo integrale della sentenza è stato diffuso per primo dall'ANFFAS Nazionale, che ha seguito il caso con il proprio Centro Studi Giuridici e Sociali e, in appello, con il patrocinio dell'avvocato Ettore Nesi del Foro di Firenze.

UN PROGETTO CHE RESTA VALIDO

Il punto che più conta per la persona con disabilità è la tenuta del suo progetto, e su questo il Consiglio di Stato è netto: il piano è pienamente valido. I giudici lo leggono nel suo insieme, unendo il documento del 2022 e la revisione del 2024, e respingono l'obiezione secondo cui sarebbe incompleto. Un progetto individuale, affermano, va valutato "nella sua globalità" e non guardando al singolo atto: così considerato, individua con sufficiente chiarezza i bisogni della persona, i tipi di intervento, le modalità di erogazione e la durata. Il fatto che alcune prestazioni sanitarie siano legate alla prescrizione medica, aggiungono, non lo indebolisce, perché corrisponde al normale funzionamento del servizio sanitario.

QUANDO NON SI PUÒ CHIEDERE UNA COMPARTECIPAZIONE

L'altra parte della decisione riguarda i soldi chiesti alla famiglia, e qui i giudici individuano più errori. Il primo è di fondo: lo strumento che misura la situazione economica ai fini di queste prestazioni è l'ISEE sociosanitario, e per il beneficiario quel valore è pari a zero. In assenza di capacità economica, non si può pretendere alcun contributo.

C'è poi un problema nel modo in cui il Comune ha fatto i conti. Per una persona adulta con disabilità l'ISEE va calcolato sul cosiddetto nucleo ristretto, che comprende soltanto l'interessato, l'eventuale coniuge e i figli: i genitori restano esclusi, anche se convivono. L'amministrazione aveva invece considerato l'intero nucleo familiare e tenuto conto degli obblighi di mantenimento tra parenti, un criterio che la legge non prevede per questo tipo di calcolo.

Infine, i trattamenti legati alla disabilità, come la pensione di invalidità e l'indennità di accompagnamento, non sono un reddito: compensano la condizione di non autosufficienza e restano fuori dal calcolo dell'ISEE. Chiedere una quota a chi ha un indicatore pari a zero, notano i giudici, finirebbe per costringere la persona a usare proprio quelle somme.

IL CONTRIBUTO PER IL CAREGIVER

Un ultimo rilievo accolto riguarda il contributo per il caregiver familiare, cioè il parente che si prende cura della persona con disabilità. Il Comune lo aveva sottratto dal finanziamento pubblico, pari a 4.800 euro, pur avendolo già versato negli anni precedenti, quando non erano ancora stati attivati sostegni domiciliari. Somme già spese in passato, osservano i giudici, non possono coprire interventi futuri, tanto più che la famiglia aveva fatto affidamento su quelle risorse.

COSA CAMBIA ORA

Il Consiglio di Stato ha respinto altre domande della famiglia, tra cui il risarcimento del danno, ma il cuore della pronuncia resta il riconoscimento del progetto e la cancellazione della quota di spesa. L'atto comunale del 2024 è annullato nella parte contestata: il Comune dovrà rifare i calcoli seguendo i principi indicati, cioè usare l'ISEE sociosanitario ristretto, non chiedere alcuna compartecipazione quando l'indicatore è pari a zero e non trattare come reddito le provvidenze per la disabilità. Le spese dei due gradi di giudizio, 5.000 euro, restano a carico delle amministrazioni.

Per il presidente dell'ANFFAS Nazionale Roberto Speziale la decisione "assume un valore che va ben oltre il singolo caso", perché il Consiglio di Stato "riafferma principi fondamentali che riguardano il modo stesso in cui devono essere costruiti e attuati i progetti individuali delle persone con disabilità". La valutazione multidimensionale, la partecipazione della persona e della famiglia e l'individuazione dei sostegni a partire dai bisogni, spiega Speziale, "non possono essere successivamente svuotati attraverso meccanismi che finiscono per trasferire impropriamente sulle famiglie il costo dei sostegni individuati come necessari". Un'indicazione che, pur riferita a un progetto costruito con la legge 328/2000, offre una chiave di lettura anche per l'attuazione del progetto di vita disciplinato dal decreto legislativo 62/2024, al centro della riforma della disabilità.

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