Dall’INPS una Circolare con importanti aggiornamenti, operativi da inizio 2024
Attraverso la Circolare n. 3 del 3 gennaio 2024, l’INPS ha comunicato, con decorso dal 1° gennaio 2024, la variazione percentuale degli importi per indennità antitubercolari per il calcolo della perequazione delle pensioni per il 2023 e 2024. Gli aumenti percentuali prevedono un aumento delle prestazioni economiche dell’5,4% dal 1° gennaio 2024 e dell'8,1% dal 1° gennaio 2023.
COSA SONO LE INDENNITÀ ANTITUBERCOLARI?
Le indennità antitubercolari, di natura economica, sono erogate dall’INPS e servono a integrare o sostituire la retribuzione di lavoratori dipendenti affetti da TBC, nel caso in cui essi siano assicurati. Queste indennità si estendono ai familiari a carico anche qualora questi ultimi non fossero in possesso di assicurazione.
CHI PUÒ USUFRUIRNE?
I beneficiari che possono avvalersi delle indennità antitubercolari sono:
- Tutti i lavoratori dipendenti che all’insorgere della malattia abbiano versato 52 settimane di contributi cui era collegato il contributo TBC
- Lavoratori dipendenti del settore privato, coloni, mezzadri e lavoratori domestici
- Personale dipendente da istituzioni sanitarie pubbliche e private
- Personale scolastico, tra cui direttori didattici, docenti e non docenti con incarico annuale, maestri elementari, assistenti di ruolo delle scuole materne
- Personale delle IPAB con mansioni infermieristiche
- Personale dipendente INAIL e ENAOLI
- Pensionati e titolari di pensioni derivanti dall'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, titolari di pensioni o rendite comunque ed a qualsiasi titolo corrisposte da imprese, fondi, casse, gestioni, titolari di rendite da infortunio sul lavoro o da malattia professionale, nei casi di inabilità permanente di grado non inferiore all'80% (di cui all’art. 1, p. 1 e 3, legge n.692/1955)
- Familiari
QUALI TIPOLOGIE DI INDENNITÀ ANTITUBERCOLARI ESISTONO?
INDENNITÀ GIORNALIERA (IG)
Questo tipo di indennità viene riconosciuta a coloro che sono affetti da TBC per il periodo delle cure ospedaliere, ambulatoriali e domiciliari.
Il lavoratore non può richiedere l’IG nel caso in cui abbia diritto all’intera retribuzione.
Il periodo di decorrenza dell’IG si estende dal giorno dell’inizio della malattia tubercolare, anche laddove sia stata riconosciuta in principio come malattia comune, per tutto il periodo di cura e fino al giorno di dichiarata stabilizzazione o guarigione.
Quanto spetta?
Per coloro che sono coperti dalla tutela previdenziale di malattia, per i primi 180 giorni l’Indennità Giornaliera viene corrisposta intera nelle stesse percentuali della malattia comune, calcolata sulla retribuzione utile del mese precedente, divisa per 30.
Un aggiornamento sul calcolo della retribuzione è riportato nella Circolare n. 61 del 06-05-2024, e interessa le seguenti categorie:
- Lavoratori soci di società e di enti cooperativi, per i quali i trattamenti previdenziali vanno erogati nella misura minima per il 2024 di € 56,87.
- Lavoratori agricoli a tempo determinato, la cui retribuzione viene liquidata in misura non inferiore al minimale di legge di € 50,59.
- Compartecipanti familiari e piccoli coloni, per i quali le retribuzioni medie giornaliere sono le stesse per l’anno 2023 fino a successiva rettifica. Gli importi si possono dedurre dalla tabella delle retribuzioni medie per i piccoli coloni e compartecipanti familiari (si veda per questo l'Allegato 1 alla Circolare n. 72 del 01-08-2023).
- Lavoratori italiani operanti all’estero in paesi extracomunitari, per i quali bisogna far riferimento alle retribuzioni definite “convenzionali”, nella liquidazione delle prestazioni economiche, presenti nell’allegato 2 della Circolare n. 12/2022.
Decorsi 180 giorni, si riduce nella misura fissa stabilita annualmente con decreto ministeriale.
Per soggetti non aventi diritto alla tutela previdenziale della malattia è dovuta in misura fissa.
Si riduce il 50% della misura fissa ai titolari di pensione categoria SO (cioè quelle pensioni ai superstiti, liquidate a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti).
Spetta ai familiari il 50% della misura fissa.
Secondo la nuova Circolare INPS gli importi in caso di contributo fisso sono i seguenti:
- Indennità spettante agli assistiti in qualità di assicurati: da € 14,87 (2023) a € 15,67 (2024) al giorno
- Indennità spettante agli assistiti in qualità di familiari di assicurato, nonché ai pensionati o titolari di rendita ed ai loro familiari ammessi a fruire delle prestazioni antitubercolari: da € 7,44 (2023) a € 7,84 (2024) al giorno
Requisiti e domanda
Per poter effettuare la domanda per l’Indennità Giornaliera sono richiesti un requisito contributivo (52 settimane di contributi nell’arco della vita lavorativa) e uno sanitario, certificato dal Centro medico legale della struttura INPS territorialmente competente.
I certificati medici devono essere compilati e inviati all’INPS dal medico certificatore. L’interessato deve presentare la domanda per via telematica ai fini dell’Indennità Giornaliera e può farlo:
- Online, tramite il servizio dedicato sul portale INPS
- Al numero 803 164 (gratuito da rete fissa) oppure 06 164 164 da rete mobile
- Tramite enti di patronato e intermediari dell’Istituto
INDENNITÀ POST SANATORIALE (IPS)
Questo tipo di indennità spetta dal giorno successivo alla data del raggiungimento della guarigione clinica o della stabilizzazione, a patto che risultino almeno 60 giorni di cura e assenza dal lavoro, e viene erogata anche se si ha diritto all’intera retribuzione.
Quanto spetta?
L’IPS spetta agli assicurati in misura fissa, stabilita annualmente con Decreto Ministeriale, e ai loro familiari ridotta della metà.
Secondo la nuova circolare INPS:
- Indennità post-sanatoriale spettante agli assistiti in qualità di assicurati: da € 24,78 (2023) a € 26,12 al giorno
- Indennità post-sanatoriale spettante agli assistiti in qualità di familiari di assicurato, nonché ai pensionati o titolari di rendita ed ai loro familiari ammessi a fruire delle prestazioni antitubercolari: da € 12,39 a € 13,06 al giorno
Requisiti e domanda
L’IPS viene corrisposta d’ufficio a condizione che risultino almeno 60 giorni di cura e di assenza dal lavoro.
La domanda per la Indennità Post Sanatoriale è compresa nella domanda per l’Indennità Giornaliera.
ASSEGNO DI CURA E SOSTENTAMENTO (ACS)
L’ACS a seguito di malattia tubercolare viene erogato dall’INPS laddove la capacità di guadagno, in relazione alle proprie attitudini, sia ridotta di meno della metà e non si percepisca una normale retribuzione continuativa e a tempo pieno.
Quanto spetta?
Essa spetta ai medesimi soggetti aventi diritto all’Indennità Giornaliera. L’ACS viene corrisposto per 24 mesi dopo la fine dell’Indennità Post Sanatoriale e si può rinnovare ogni 24 mesi senza limite di tempo, a patto che non vengano a mancare i requisiti.
Secondo la nuova circolare INPS:
- Assegno di cura e sostentamento: da € 99,98 (2023) a € 105,38 (2024) al mese
Requisiti e domanda
La domanda per l’ACS va presentata entro 90 giorni dalla fine dell’Indennità Post Sanatoriale o, nel caso in cui debba essere rinnovata, entro 90 giorni dalla fine della precedente domanda.
La domanda deve essere presentata in via telematica tramite il portale INPS, oppure nelle seguenti modalità:
- Chiamando il numero 803 164 (gratuito da rete fissa) oppure 06 164 164 da rete mobile
- Tramite enti di patronato e intermediari dell’Istituto
Per quanto riguarda l’adeguamento della liquidazione, l’interessato che già fruisce di indennità e Assegno di cura e Sostentamento non dovrà preoccuparsi: il processo è completamente automatizzato e gli importi erogati saranno già conformi alle nuove percentuali segnalate dalla circolare.
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