Specificati anche i casi per i quali l’assenza è equiparata a ricovero ospedaliero
Con il messaggio n. 2584 del 24/06/2020 INPS chiarisce finalmente le istruzioni operative per la gestione delle certificazioni prodotte dai lavoratori aventi diritto alla tutela previdenziale della malattia, ai fini del riconoscimento delle indennità economiche, legate all’emergenza Coronavirus. La certificazione della situazione di rischio spetta al medico curante, che non può sottrarsi alla redazione dello stesso.
Il messaggio nel dettaglio
In attesa della pubblicazione dell’apposita circolare, al vaglio ministeriale, il messaggio fornisce i chiarimenti rivolti ai soli lavoratori DIPENDENTI.
Il messaggio conferma che la quarantena è equiparata alla malattia ai fini del trattamento economico previsto dalla normativa di riferimento, per i lavoratori non in possesso di requisiti particolari. […] Il comma 2 dell’articolo 26 dispone invece che per i lavoratori dei settori privato e pubblico in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità (art. 3, comma 3, della Legge n. 104 del 1992) o in possesso del riconoscimento di disabilità (art. 3, comma 1, della Legge n. 104 del 1992), l’intero periodo di assenza dal servizio debitamente certificato, fino al termine del 31 luglio 2020, è equiparato a degenza ospedaliera.
In caso di disabilità di cui all’articolo 3, comma 1, della Legge n. 104 del 1992, la tutela in argomento è prevista esclusivamente in presenza di immunodepressione, esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita. In assenza del verbale di riconoscimento della disabilità la condizione di rischio, come precisato dal legislatore in sede di conversione, con modifiche, della norma in commento, può essere attestata dagli organi medico legali presso le Autorità sanitarie locali territorialmente competenti.
Per entrambe le ipotesi, il lavoratore deve farsi rilasciare la certificazione di malattia dal proprio medico curante nelle consuete modalità, garantendo, in tal modo, l’avvio del procedimento per il riconoscimento della prestazione equiparata alla degenza ospedaliera.
Si ricorda che in caso di degenza ospedaliera è prevista una decurtazione ai 2/5 della normale indennità qualora non vi siano familiari a carico e che il termine massimo previsto per la trasmissione della certificazione eventualmente prodotta in modalità cartacea è pari all’anno di prescrizione della prestazione.
Chi rilascia la certificazione sanitaria?
Il medico curante, che è tenuto a precisare, nelle note di diagnosi, l’indicazione dettagliata della situazione clinica del suo paziente, tale da far emergere chiaramente la situazione di rischio in soggetto con anamnesi personale critica, riportando altresì, come precisato testualmente al comma 2, i riferimenti del verbale di riconoscimento dello stato di handicap ovvero della certificazione rilasciata dai competenti organi medico legali delle Autorità sanitarie locali.
Le eventuali verifiche
Gli Uffici medico-legali dell’INPS territorialmente competenti verificano, come di prassi, la certificazione prodotta per i lavoratori aventi diritto alla tutela previdenziale della malattia, acquisendo, ove se ne ravvisi l’opportunità, ulteriore documentazione dal lavoratore ai fini della definizione della pratica.
Per ulteriori specifiche vi invitiamo a consultare direttamente il messaggio INPS e SCARICARE QUI LA TABELLA RIASSUNTIVA FORNITA DALL’INPS.
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