Congedi parentali e covid: gli aggiornamenti 2021

Dall'Inps i chiarimenti per la fruizione del congedo previsto anche per i genitori dei figli in situazione di disabilità grave in caso di chiusura delle scuole o dei centri diurni 

In linea con quanto già introdotto dal DL Cura Italia, ripreso poi anche dal Decreto Ristori Bis , l’Art. 22-bis del Decreto Legge n. 137/2020, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 172 del 18 dicembre 2020, il Governo ha previsto un Congedo straordinario per i genitori dipendenti in caso di sospensione dell’attività didattica in presenza delle classi seconde e terze delle scuole secondarie di primo grado situate nelle aree cosiddette zone rosse del territorio nazionale. Lo stesso Congedo è stato previsto per i genitori di figli in situazione di disabilità grave – riconosciuta ai sensi dell’Art. 3 comma 3 della Legge 104/92in caso di sospensione della didattica in presenza di scuole di ogni ordine e grado o in caso di chiusura dei centri diurni a carattere assistenziale, indipendentemente dallo scenario di gravità e dal livello di rischio in cui è inserita la regione dove è ubicata la scuola o il centro di assistenza.

Ora, con la Circolare n. 2 del 12 gennaio 2021, l’INPS ha finalmente fornito le istruzioni amministrative in materia di diritto alla fruizione del sopracitato congedo per le due categorie di destinatari tutelate, specificando pertanto i requisiti previsti per la fruizione, la durata del congedo, l’indennizzo delle giornate lavorative e le situazioni di incompatibilità.

Vediamo di seguito il dettaglio del solo congedo straordinario per genitori di figli con disabilità in situazione di gravità in caso di sospensione dell’attiva didattica in presenza nelle scuole di ogni ordine e grado o chiusura di centri diurni a carattere assistenziale (punto 5 della Circolare).

DESINATARI

Il congedo può essere fruito da:
genitori lavoratori dipendenti (sono esclusi sia i genitori lavoratori autonomi sia i genitori iscritti alla Gestione separata);
lavoratori dipendenti affidatari o collocatari di figli alunni di scuole per i quali sia stata disposta la sospensione dell’attività didattica in presenza.

Il figlio, per il quale si fruisce del congedo, deve essere riconosciuto disabile in situazione di gravità, accertata secondo quanto previsto dall'Art. 4, comma 1, della legge n. 104/1992, e iscritto a scuole di ogni ordine e grado o ospitato in centri diurni a carattere assistenziale per le quali sia stata disposta la sospensione dell’attività in presenza, a seguito di provvedimento adottato a livello nazionale, locale o dalle singole strutture scolastiche.
La Circolare, tra l’altro, precisa che per la fruizione del congedo di cui trattasi non è necessaria la convivenza con il figlio per cui si chiede il congedo in parola.

DETTAGLI SUL FUNZIONAMENTO

Il beneficio si configura come una misura a valenza nazionale ed è pertanto riconosciuto indipendentemente dallo scenario di gravità e dal livello di rischio (colore) in cui è inserita la regione dove è ubicata la scuola o il centro di assistenza per i quali sia stata disposta la sospensione dell’attività in presenza.
Indipendentemente dalla durata della sospensione dell’attività didattica o assistenziale, l’astensione dal lavoro, con richiesta di congedo, può essere totale o parziale.

DURATA E INDENNIZZO

Il congedo può essere richiesto per tutto il periodo o per una parte dello stesso, a partire dal 9 novembre 2020, da entrambi i genitori che possono alternarsi nella fruizione, ma mai negli stessi giorni per lo stesso figlio.
Per i giorni di congedo fruiti è riconosciuta al genitore un’indennità pari al 50% della retribuzione, calcolata secondo quanto disposto dall'articolo 23 del Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 151, recante “Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità”, ad eccezione del comma 2 del medesimo articolo. I suddetti periodi sono coperti da contribuzione figurativa (cfr. comma 2 Art. 22-bis DL 137/2020).

INCOMPATIBILITÀ

Non è possibile fruire del congedo:
• negli stessi giorni in cui l’altro genitore stia svolgendo attività di lavoro in modalità agile concesso per esigenze legate allo stesso figlio;
• negli stessi giorni in cui l’altro genitore stia fruendo del medesimo congedo, per lo stesso figlio;
• negli stessi giorni in cui l’altro genitore stia fruendo del medesimo o di analogo congedo per un altro figlio di entrambi i genitori;
• quando l’altro genitore sta già fruendo, per un altro figlio di entrambi i genitori, del congedo spettante per il periodo corrispondente alla durata della quarantena del figlio convivente, di cui all’articolo 21-bis decreto-legge n. 104/2020 e successive modificazioni;
• nelle stesse giornate in cui l’altro genitore stia fruendo, anche per lo stesso figlio, dei permessi di cui all’articolo 33, commi 3 e 6, della n. 104/1992, del prolungamento del congedo parentale di cui all’articolo 33 del D.lgs n. 151/2001 o del congedo straordinario di cui all’articolo 42, comma 5, del medesimo decreto legislativo.

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Con messaggio n. 515 del 05/02/2021 ha comunicato il rilascio della procedura per la compilazione e l’invio online delle domande di “congedo straordinario per sospensione attività in presenza delle classi II e III media in zona rossa o su tutto il territorio nazionale per figlio con disabilità grave per scuole di ogni ordine o grado o per chiusura centri assistenziali”.

La domanda deve essere presentata esclusivamente in modalità telematica attraverso uno dei seguenti canali:
• tramite il portale web dell’Istituto, se si è in possesso del codice PIN rilasciato dall’Istituto (oppure di SPID, CIE, CNS), utilizzando gli appositi servizi raggiungibili direttamente dalla home page del sito www.inps.it. Si ricorda che a decorrere dal 1° ottobre 2020 l’Istituto non rilascia più nuovi PIN;
• tramite il Contact center integrato, chiamando il numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o il numero 06 164.164 (da rete mobile a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori);
• tramite i Patronati, utilizzando i servizi offerti gratuitamente dagli stessi.

Lo stesso messaggio conferma che la domanda può riguardare anche periodi di astensione antecedenti alla data di presentazione della stessa, ma comunque non anteriori al 9 novembre 2020. 

 

Aggiornamento: Con la Circolare INPS n. 63 del 14 aprile 2021 l’Istituto ha fornito le istruzioni amministrative in tema di fruizione del Congedo 2021 per genitori.

Aggiornamento: Con la Circolare INPS n. 96 del 5 luglio 2021 l'Istituto le istruzioni sulla fruizione del congedo in modalità oraria, compatibilità e incompatibilità con le altre misure, modalità di presentazione delle domande e compilazione delle denunce contributive nel flusso UNIEMENS.

Aggiornamento: Con la Circolare INPS n. 189 del 17 dicembre 2021 l'Istituto ha prorogato la validità del “Congedo parentale SARS CoV-2” fino al 31 dicembre 2021.

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