Risponde l’avvocato Valentina Lemma dello Sportello Legale di OMAR.

L’indennità di frequenza spetta di diritto ai malati rari con meno di 18 anni che presentino difficoltà a svolgere i compiti e le funzioni tipiche della loro età, nonché ai minori con problemi di udito. L’obiettivo primario che l’indennità cerca di raggiungere è l’agevole inserimento scolastico del minore. Per questo la sua erogazione è sospesa nel caso in cui il minore si astenga dalla frequenza scolastica, per esempio, a causa di un ricovero continuativo o permanente.

I requisiti che devono ricorrere, dunque, ai fini dell’ottenimento dell’assegno previdenziale, sono:

il requisito anagrafico della minore età: sono beneficiari dell’indennità di frequenza i minori di anni diciotto che presentino difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età, nonché i minori ipoacusici che presentino una perdita uditiva superiore ai limiti prefissati (60 decibel nell’orecchio migliore nelle frequenze di 500, 1.000, 2.000 hertz).
Dunque deve sussistere l’affezione di determinate patologie che interferiscano con la normale “capacità scolastica” dei soggetti;

la frequenza di centri riabilitativi o terapeutici o la frequenza delle scuole pubbliche o private di ogni ordine e grado a partire dalla scuola materna, nonché di centri di formazione o addestramento professionale finalizzati al reinserimento sociale dei soggetti stessi;

• l’invio all’INPS di apposita domanda, allegando il certificato medico che attesti le patologie del minore, i cicli terapeutici eseguiti e la frequenza ai corsi di studio o di formazione professionale. A seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 467 del 20 novembre 2002, l’indennità di frequenza è stata riconosciuta anche ai minori con handicap che frequentino l’asilo nido.

L’indennità di frequenza, che per il 2021 ha un importo previsto di 287,09 euro al mese (con un limite di reddito complessivo di 4.906,72 euro), viene erogata per tutta la durata della frequenza ai corsi, alla scuola o a cicli riabilitativi. L’assegno copre 9 delle 12 mensilità che compongono l’anno solare, in coerenza con la durata dell’anno scolastico. Nel caso, invece, in cui il minore frequenti un centro di cura in maniera continuativa per tutto il periodo dell’anno ha diritto alla corresponsione dell’assegno per 12 mensilità, a condizione che, nel mese di gennaio di ogni anno, invii all’INPS il certificato che attesti la frequenza puntuale del centro di cura.

L’indennità di frequenza è compatibile con l’assegno di mantenimento corrisposto al figlio dal genitore separato o divorziato, purché vengano rispettati i requisiti previsti dalla legge per la corresponsione del beneficio.

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