Tra le principali novità il certificato medico introduttivo che dà avvio al procedimento e il coinvolgimento delle associazioni competenti
Con il Messaggio numero 4465 del 27-12-2024 l’INPS ha diffuso le prime indicazioni legate alla nuova modalità di accertamento dell’invalidità civile e dell’handicap. L’avvio della sperimentazione, lo ricordiamo, è partito il 1° gennaio 2025 e sarà operativo per tutto l’anno in sole 9 Province italiane: Brescia, Catanzaro, Firenze, Forlì-Cesena, Frosinone, Perugia, Salerno, Sassari e Trieste.
La verifica degli esiti di applicazione della sperimentazione, che dovrebbe portare a un allargamento a tutta l’Italia, dovrà essere stabilita con regolamento che deve essere adottato su iniziativa del Ministro della Salute, di concerto con il Ministro del Lavoro e delle politiche sociali e con l'Autorità politica delegata in materia di disabili. Nell’attesa, come anticipato, l’INPS ha definito le nuove modalità operative, che sintetizziamo di seguito nei passaggi essenziali.
IL NUOVO ACCERTAMENTO SANITARIO
Nelle province interessate dalla sperimentazione, la condizione di disabilità è determinata a seguito di un unico procedimento accertativo nell’ambito della valutazione di base, che riguarda contemporaneamente i livelli di sostegno e di sostegno intensivo (con riferimento alla legge 5 febbraio 1992, n. 104), l’invalidità civile, la cecità civile, la sordità civile, la legge 12 marzo 1999, n. 68, e l’inclusione scolastica di cui al decreto legislativo 12 aprile 2017, n. 66.
L’accertamento viene svolto dalle nuove Unità di Valutazione di Base (UVB), ciascuna delle quali è composta da due medici nominati dall'INPS, di un componente in rappresentanza delle associazioni di categoria (indicato dall'ANMIC, dall'UICI, dall'ENS o dall'ANFFAS e individuato in relazione alle specifiche condizioni di disabilità oggetto della valutazione) e di una sola figura professionale appartenente alle aree psicologiche e sociali.
Le UVB sono presiedute da un medico dell'INPS specializzato in medicina legale. Nel caso in cui non sia disponibile un medico di medicina legale, l'INPS nomina come presidente un medico con altra specializzazione che abbia svolto attività per almeno tre anni in organi di accertamento dell'Istituto in materia assistenziale o previdenziale. In ogni caso, almeno uno dei componenti deve essere un medico specializzato in medicina legale o in medicina del lavoro o altre specializzazioni equipollenti o affini.
Nel caso di minori la composizione rimane la medesima ma almeno uno dei medici nominati dall'Istituto deve essere in possesso di specializzazione in pediatria, in neuropsichiatria infantile o equipollenti o affini o di specializzazione nella patologia che connota la condizione di salute del minore.
La valutazione di base viene definita con la partecipazione di almeno tre componenti, al cui numero può concorrere anche il professionista sanitario nominato dalle associazioni di categoria, se presente. In caso di parità di voti, il voto del presidente vale doppio. Nel corso della valutazione di base, la persona interessata può farsi assistere dal proprio medico o psicologo di fiducia, senza diritto di voto.
In attesa dell’emanazione dei decreti attuativi della sperimentazione, la valutazione viene effettuata, per tutte le patologie, utilizzando le tabelle di cui al decreto interministeriale 5 febbraio 1992 e la valutazione può essere effettuata agli atti sulla base della documentazione presentata dall’interessato, anche per via telematica.
IL NUOVO CERTIFICATO MEDICO INTRODUTTIVO
Il nuovo certificato medico introduttivo, che può essere rilasciato solo da alcuni medici, contiene:
• i dati anagrafici dell’interessato completi di codice fiscale, cittadinanza, estremi del documento di riconoscimento, anagrafica e codice fiscale di eventuali figure di tutela, codice identificativo tessera sanitaria;
• in caso di soggetti minori, i dati anagrafici di un eventuale altro genitore e/o l’indicazione del genitore unico, genitore affidatario, tutore curatore, completi di codice fiscale ed estremi del documento di riconoscimento;
• i dati riguardanti il domicilio dell’interessato ai fini della convocazione a visita;
• la diagnosi codificata in base al sistema dell’International Classification of Diseases (ICD), il decorso e la prognosi;
• la documentazione relativa all’accertamento diagnostico (allegazione obbligatoria);
• l’eventuale segnalazione di una malattia neoplastica in atto (cfr. la legge 9 marzo 2006, n. 80);
• la segnalazione di intrasportabilità, ove ne ricorrano i presupposti, con conseguente richiesta di visita domiciliare da trasmettere entro 7 giorni dalla data di convocazione a visita;
• l’eventuale segnalazione che una o più infermità per le quali si richiede il riconoscimento dello stato invalidante potrebbero dipendere da fatto illecito di terzi (cfr. l’art. 41 della legge 4 novembre 2010, n. 183);
• l’eventuale segnalazione di patologie rispetto alle quali sono escluse visite di controllo sulla permanenza dello stato invalidante, ai sensi del decreto del Ministro dell’Economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della Salute, 2 agosto 2007 e all’articolo 25, comma 6, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114;
• l’eventuale segnalazione di una patologia di competenza dell’Associazione nazionale di famiglie e persone con disabilità intellettive e disturbi del neurosviluppo (ANFFAS), associazione che tutela le persone con disabilità intellettiva e relazionale.
Il medico certificatore deve integrare i dati in procedura con la Provincia e il numero di iscrizione all’ordine dei medici oppure con l’indicazione della struttura sanitaria di appartenenza.
A seguito della compilazione, il medico certificatore provvede a firmare digitalmente e a trasmettere il certificato medico introduttivo all’Istituto tramite la procedura messa a disposizione nel sito istituzionale INPS, che viene così acquisito nel fascicolo sanitario elettronico (FSE).
La ricevuta di trasmissione del certificato deve essere stampata dal medico certificatore e consegnata all’interessato, che deve apporre la propria firma. La copia firmata deve essere conservata dal medico certificatore.
È possibile integrare il certificato medico introduttivo già inviato con la trasmissione di ulteriore documentazione medica fino a 7 giorni prima della data fissata per la visita ambulatoriale/domiciliare.
Il certificato medico introduttivo, una volta inviato all’Istituto, può essere consultato accedendo al “Portale della Disabilità” sul sito istituzionale.
CHI PUÒ RILASCIARE LA CERTIFICAZIONE
L’articolo 8, comma 1, del decreto legislativo n. 62/2024, prevede che il nuovo certificato medico introduttivo può essere rilasciato e trasmesso dai medici:
• in servizio presso aziende sanitarie locali, aziende ospedaliere, istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, centri di diagnosi e cura delle malattie rare;
• di medicina generale, pediatri di libera scelta, specialisti ambulatoriali del Servizio sanitario nazionale, medici in quiescenza iscritti all'albo, liberi professionisti e i medici in servizio presso strutture private accreditate.
Il successivo comma 2 del medesimo articolo 8 prevede che l’Istituto, sulla base delle modalità indicate dal Ministero della Salute, acquisisce la documentazione relativa alla formazione effettuata, nell'ambito del programma “Educazione continua in medicina”, in materia di classificazioni internazionali dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, di promozione della salute, di accertamenti sanitari di base oppure di prestazioni assistenziali, ai fini dell'individuazione dei medici sopra indicati. L'INPS è tenuto, pertanto, ad acquisire la documentazione relativa alla formazione, secondo le modalità indicate dal Ministero della Salute.
MODALITÀ PER LA TRASMISSIONE DEI DATI SOCIO-ECONOMICI
Si ricorda che eventuali prestazioni economiche riconosciute decorrono dal mese successivo alla data di trasmissione del certificato medico introduttivo. Per questo, dal momento in cui il certificato medico introduttivo viene trasmesso all’Istituto, l’interessato, al fine di accelerare l’erogazione delle prestazioni economiche eventualmente riconosciute, può comunicare all’INPS i dati socio-economici utilizzando la procedura “Dati socioeconomici disabilità” presente nel sito istituzionale, accedendo con la propria identità digitale (SPID di almeno livello 2, CIE 3.0, CNS ed eIDAS). A tale fine può anche avvalersi dei servizi offerti dagli Istituti di patronato o dalle Associazioni di categoria.
LA CONVOCAZIONE A VISITA
La lettera di convocazione a visita per la valutazione di base viene spedita con raccomandata A/R e contiene la data, l’orario e il luogo della visita. Nella lettera viene, inoltre, segnalata la necessità di recarsi a visita muniti di un documento di riconoscimento in corso di validità, la possibilità di richiedere una nuova convocazione nei casi in cui sia accertata l’indisponibilità a presenziare nel giorno e nell’orario fissato e l’avvertenza che l’assenza a visita, qualora non giustificata, viene considerata a tutti gli effetti come rinuncia alla valutazione. I dati della convocazione a visita (data, orario e luogo) possono essere visualizzati dall’interessato anche all’interno del “Portale della disabilità”.
L’ESITO DEL PERCORSO DI ACCERTAMENTO
In esito all’accertamento verrà prodotto un “certificato attestante la condizione di disabilità” (ex verbale), unico e complessivo, che comprende ogni accertamento previsto dalla normativa vigente: legge n. 104/1992, legge 11 febbraio 1980, n. 18, legge 21 novembre 1988, n. 508, legge 11 ottobre 1990, n. 289, legge 27 maggio 1970, n. 382, legge 3 aprile 2001, n. 138, legge 26 maggio 1970, n. 381, legge 24 giugno 2010, n. 107, legge n. 68/1999 e decreto legislativo n. 66/2017 (cfr. gli artt. 5 e 13 del decreto legislativo n. 62/2024).
Il procedimento di valutazione di base si conclude entro:
• quindici giorni per la valutazione di patologie oncologiche;
• trenta giorni per la valutazione di soggetti minori;
• novanta giorni negli altri casi, prendendo a riferimento la data di trasmissione del certificato medico introduttivo.
La commissione UVB può richiedere un’integrazione documentale per il riconoscimento di una maggiore intensità dei sostegni o qualora ricorrano motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza (cfr. l’art. 6, comma 6, del decreto legislativo n. 62/2024). In tali casi, i termini di definizione, come sopra individuati, si sospendono per 60 giorni, prorogabili, su richiesta dell’interessato, di ulteriori 60 giorni (cfr. l’art. 6, comma 8, del decreto legislativo n. 62/2024).
Il procedimento di valutazione di base deve concludersi con l’emissione del “certificato”, anche in assenza delle integrazioni richieste. In tal caso il giudizio viene formulato sulla base della documentazione già in possesso della UVB.
Il “certificato” viene trasmesso al fascicolo sanitario e inviato con raccomandata A/R all’interessato, che potrà visualizzarlo anche all’interno del “Portale della disabilità”.
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