L’INPS chiarisce le procedure per il ripristino delle prestazioni economiche di invalidità civile, cecità e sordità perse per ragioni amministrative o economiche
Chi ha già ottenuto il riconoscimento di invalidità civile, cecità o sordità e si è visto sospendere, revocare o respingere la relativa prestazione economica per motivi legati al reddito o alla situazione amministrativa può riottenere il pagamento senza dover ripetere l'iter di accertamento sanitario. È quanto chiarisce il Messaggio n. 1791 del 28 maggio 2026, con cui l'INPS fornisce nuove indicazioni operative sulla domanda di ripristino, sostituendo quelle precedentemente in vigore in materia.
LA DISTINZIONE CHE CAMBIA TUTTO
Al centro del documento INPS vi è un principio che, nella pratica, aveva spesso generato confusione: la fase di accertamento sanitario, che definisce la condizione di invalidità, e quella di verifica dei requisiti socioeconomici, che determina il diritto all'erogazione della prestazione economica. Il Messaggio 1791/2026 chiarisce ora, una volta per tutte, che si tratta di due procedimenti distinti e indipendenti. Se la prestazione viene meno per ragioni riconducibili esclusivamente alla seconda (variazioni di reddito, ricoveri, soggiorni all'estero, incompatibilità con altri trattamenti), il riconoscimento sanitario già acquisito rimane valido. Non occorre ricominciare dall'inizio.
Questa distinzione ha conseguenze concrete per molte persone con disabilità, incluse quelle con malattia rara, che spesso hanno ottenuto il riconoscimento di invalidità civile attraverso iter lunghi e complessi e che, in presenza di un cambiamento temporaneo della situazione economica o personale, rischiavano di perdere l'intero accesso alle prestazioni.
I TRE CASI E LE PROCEDURE
Il messaggio distingue tre situazioni, con modalità di ripristino parzialmente diverse.
Nel caso di domanda respinta per assenza dei requisiti socioeconomici: se i requisiti vengono successivamente acquisiti, l'interessato può presentare domanda di ripristino tramite il modello AP93, scaricabile dalla sezione "Moduli" del sito INPS, da trasmettere via PEC alla sede territorialmente competente insieme al modulo AP70 e al verbale sanitario valido in proprio possesso. La prestazione, se accolta, decorre dal mese successivo alla presentazione della domanda.
Nel caso di prestazione revocata - ad esempio per soggiorno all'estero superiore a un anno o per incompatibilità con altri trattamenti pensionistici - si procede con le stesse modalità, senza necessità di un nuovo accertamento sanitario. Anche in questo caso la decorrenza è fissata al mese successivo alla domanda.
Nel caso di sospensione temporanea - per ricovero ospedaliero, mancata frequenza o ricezione di somme una tantum incompatibili - non è necessario il modello AP93: è sufficiente presentare una domanda telematica corredata dalla documentazione che attesti il venir meno della causa di sospensione. La differenza sostanziale riguarda la decorrenza: la prestazione può essere riconosciuta a partire dal mese in cui le condizioni socioeconomiche si sono ripristinate, non da quello della domanda.
VERIFICHE SANITARIE SOLO IN CASI ECCEZIONALI
Il messaggio precisa, inoltre, che la domanda di ripristino non riattiva automaticamente il procedimento di accertamento sanitario. Qualora il verbale sanitario in possesso dell'interessato abbia più di due anni, il Responsabile del Centro Medico Legale può valutare la necessità di una verifica straordinaria, ma solo in situazioni eccezionali. Si legge nel testo che tale possibilità non può diventare sistematica.
Questa impostazione si collega direttamente alla Riforma della disabilità avviata con il decreto legislativo n. 62/2024. Come ricorda lo stesso messaggio INPS: dal 1° gennaio 2025, nelle Province coinvolte nella sperimentazione, l'Istituto è diventato l'unico ente accertatore della cosiddetta "valutazione di base" della disabilità, e il certificato che attesta tale condizione ha validità non limitata nel tempo; può essere rimesso in discussione solo in presenza di elementi specifici che ne mettano in dubbio la persistenza.
LA PROCEDURA TELEMATICA È IN ARRIVO
In attesa che venga attivata la procedura telematica dedicata, il percorso resta cartaceo: compilazione del modulo AP93, firma, trasmissione via PEC alla sede INPS competente. La domanda viene poi valutata sulla base della presenza dei soli requisiti socioeconomici al momento della richiesta.










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