Congedi parentali Covid-19

Congedi solo per chi non è collocabile in smart working. Dall'INPS chiarimenti sulle deroghe per i genitori con figli disabili e indicazioni procedurali

A seguito del peggioramento dello stato pandemico in tutto il paese, che ha portato le regioni italiane – con eccezione della Sardegna – a collocarsi tutte le fasce arancioni o rosse, con conseguenti nuove strette sulle chiusure, in particolare di negozi e scuole.

Alla luce di questo, con Decreto Legge n. 30 del 13 marzo 2021, sono state introdotte anche nuove “Misure urgenti per fronteggiare la diffusione del COVID-19 e interventi di sostegno per lavoratori con figli minori in didattica a distanza o in quarantena”, validi fino al 30 giugno 2021.

Il DL 30/2021, dunque, interviene anche su quanto previsto dalla normativa, sulla base di cui l’INPS aveva dato indicazioni procedurali. Se ne legga qui. In attesa dei dettagli operativi relativi a queste nuove misure, vediamo di seguito in cosa consistono.

SMART WORKING

Il comma 1 dell’Art. 2 stabilisce che un genitore di figlio convivente minore di anni sedici, lavoratore dipendente, alternativamente all'altro genitore, ha diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile per un periodo corrispondente in tutto o in parte alla durata della sospensione dell’attività didattica in presenza del figlio, alla durata dell'infezione da SARS Covid-19 del figlio, nonché alla durata della quarantena del figlio disposta dal Dipartimento di prevenzione della azienda sanitaria locale (ASL) territorialmente competente a seguito di contatto ovunque avvenuto.

Nonostante una generale revisione della normativa legata all'emergenza, non si rileva tra gli ultimi provvedimenti adottati alcuna proroga di quanto previsto in materia di smart working. Il termine ultimo fissato per l'accesso alle agevolazioni per i genitori rimane dunque fissato al 30 giugno 2021.

CONGEDO PER LAVORATORI DIPENDENTI – SE LO SMART WORKING NON È POSSIBILE

Il comma 2 tocca invece la fattispecie in cui la prestazione non sia svolgibile in modalità agile. In questo caso il genitore lavoratore dipendente di figlio convivente minore di anni quattordici, alternativamente all'altro genitore (che vuol dire un genitore per volta, mai entrambi contemporaneamente), può astenersi dal lavoro per un periodo corrispondente in tutto o in parte alla durata della sospensione dell’attività didattica in presenza del figlio, alla durata dell'infezione da SARS Covid-19 del figlio, nonché alla durata della quarantena del figlio.

Lo stesso beneficio è riconosciuto anche ai genitori di figli con disabilità in situazione di gravità accertata ai sensi della Legge 104/92, iscritti a scuole di ogni ordine e grado per le quali sia stata disposta la sospensione dell’attività didattica in presenza o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale per i quali sia stata disposta la chiusura.  

Ricordiamo che, secondo quanto previsto dall’Art. 43 del DPCM del 2 marzo, nelle zone rosse “Resta salva la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario […] mantenere una relazione educativa che realizzi l'effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali”.

Inutile dire che sono moltissime le domande sul punto già arrivate allo Sportello Legale: un genitore di figlio con bisogni speciali e didattica garantita, spesso solo per poche ore a settimana, secondo la normativa non ha diritto al congedo ma come dovrebbe fare a gestire adeguatamente esigenze scolastiche e lavorative?

Solo In caso di figli di età compresa fra 14 e 16 anni, uno dei genitori, alternativamente all'altro, ha diritto, ai sensi del comma 5, ad astenersi dal lavoro senza corresponsione di retribuzione o indennità né riconoscimento di contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro.

Con il Messaggio n. 1642 del 22 aprile 2021 l’Istituto ha comunicato che, per i datori di lavoro privati con lavoratori dipendenti iscritti alla Gestione privata, è stata anticipata al mese di marzo la possibilità di esporre il codice di conguaglio S123 e il relativo codice evento MZ2, avente il significato di “Congedo 2021 per genitori DL n. 30/2021 – art. 2”.

CHIARIMENTI INPS PER GENITORI CON FIGILI DISABILI

Con il Messaggio n°1276 del 25/03/2021 ha precisato che "il requisito della convivenza e il limite di 14 anni di età non si applicano per la cura di figli con disabilità in situazione di gravità accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, iscritti a scuole di ogni ordine e grado, per le quali sia stata disposta la sospensione dell’attività didattica in presenza, o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale per i quali sia stata disposta la chiusura".

Pertanto, per ottenere il congedo devono sussistere tutti i seguenti requisiti:
a) il genitore deve avere un rapporto di lavoro dipendente in essere;
b) il genitore deve svolgere una prestazione lavorativa per la quale non è prevista la possibilità di svolgimento della stessa in modalità agile;
c) il figlio, per il quale si fruisce del congedo, deve essere riconosciuto disabile in situazione di gravità ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge n. 104/1992, e iscritto a scuole di ogni ordine e grado o ospitato in centri diurni a carattere assistenziale;
d) deve sussistere una delle seguenti condizioni in relazione al figlio per il quale si fruisce del congedo:
  1) l’infezione da SARS Covid-19;
  2) la quarantena da contatto (ovunque avvenuto) disposta con provvedimento del Dipartimento di prevenzione della ASL territorialmente competente;
  3) la sospensione dell’attività didattica in presenza;
  4) la chiusura del centro assistenziale diurno.

RETRIBUZIONE

Ai sensi del comma 3 per i succitati periodi di astensione dall’attività lavorativa è riconosciuta, in luogo della retribuzione e nei limiti di spesa di 282,8 milioni di euro per l'anno 2021 (cfr comma 8), un’indennità pari al 50% della retribuzione stessa. I suddetti periodi sono coperti da contribuzione figurativa.

SMART WORKING NON VUOL DIRE TELELAVORO, MA NEMMENO ESSERE IN FERIE

Se ogni qualvolta è consentito lo svolgimento del lavoro in modalità agile il genitore non ha diritto ad assentarsi, come dovrebbe fare quest’ultimo a gestire contemporaneamente le proprie incombenze professionali e la didattica a distanza (o, in generale, la gestione) dei figli, magari con disabilità o con una patologia rara e necessitanti di terapie, fisioterapia e supporto h24?

Lo smart working dovrebbe essere il lavoro caratterizzato da elasticità oraria e “condotto per obiettivi”, sappiamo però che per la maggior parte dei dipendenti di fatto si tratta di telelavoro - un’esecuzione dislocata delle stesse mansioni in presenza, con tanto di orari fissi e meccanismi di controllo, decisamente incompatibile con la cura dei bambini più piccoli o con la DAD dei grandicelli.

Immaginiamo però lo scenario in cui un genitore si trovi in regime di smart working, con figlio disabile grave a casa e didattica digitale attivata: come dovrebbe essere in grado di svolgere il proprio compito sdoppiandosi tra le incombenze lavorative e quelle del figlio con esigenze speciali?

AGEVOLAZIONI PER LAVORATORI NON DIPENDENTI O LAVORATORI DEI SERVIZI ESSENZIALI

Il comma 6 stabilisce che i lavoratori iscritti alla gestione separata INPS, i lavoratori autonomi, il personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico, impiegato per le esigenze connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, i lavoratori dipendenti del settore sanitario, pubblico e privato accreditato, appartenenti alla categoria dei medici, degli infermieri, dei tecnici di laboratorio biomedico, dei tecnici di radiologia medica e degli operatori socio-sanitari, per i figli conviventi minori di anni 14, possono scegliere la corresponsione di uno o più bonus per l'acquisto di servizi di baby-sitting nel limite massimo complessivo di 100 euro settimanali, erogati mediante il libretto famiglia, da utilizzare sempre in caso di didattica sospesa, quarantena o malattia del figlio. A tal proposito si segnala anche il Messaggio n. 950 del 05/03/2021 dell’INPS con cui l’Istituto proroga il termine per l’appropriazione del bonus e per l’inserimento nel Libretto Famiglia al 30 aprile 2021.

In alternativa, il bonus può essere erogato direttamente al richiedente per la comprovata iscrizione ai centri estivi, ai servizi integrativi per l'infanzia, ai servizi socio-educativi territoriali, ai centri con funzione educativa e ricreativa e ai servizi integrativi o innovativi per la prima infanzia. La fruizione del bonus per servizi integrativi per l'infanzia di cui al terzo periodo è incompatibile con la fruizione del bonus asilo nido.

Il bonus è altresì riconosciuto ai lavoratori autonomi non iscritti all'INPS, subordinatamente alla comunicazione da parte delle rispettive casse previdenziali del numero dei beneficiari.

In qualsiasi caso, il bonus di cui al comma 6 può essere fruito solo se l'altro genitore non accede ad altre tutele o al congedo di cui al comma 2 (congedo per lavoratori dipendenti).

Il Messaggio INPS n. 1296 del 26 marzo 2021 descrive beneficiari, misura e caratteristiche del bonus e rimanda a una circolare di prossima pubblicazione per maggiori dettagli, anche relativamente alla presentazione delle domande.

Con apposita comunicazione l'INPS ha confermato "la linea di interpretazione adottata nella fase emergenziale legata all’epidemia da Covid–19 per queste categorie di sanitari, sebbene non abbiano un rapporto di lavoro di natura strettamente dipendente con le ASL di appartenenza". Ai fini del diritto al beneficio, infatti, si è inteso per “medici dipendenti” non solo i medici con contratto di lavoro subordinato con la ASL ma anche i medici convenzionati col Servizio Sanitario Nazionale (SSN), consentendo la presentazione della domanda di bonus anche da parte di medici di base e pediatri di libera scelta.

BONUS BABYSITTING E CENTRI ESTIVI PER L'ESTATE 2021

Con il Messaggio n. 2433 del 26 giugno 2021 l'INPS ha fornito le istruzioni per la richiesta del bonus in caso di comprovata iscrizione ai centri estivi e ai servizi integrativi per l’infanzia per il periodo estivo 2021.

Il messaggio illustra i requisiti per il diritto al bonus e le tipologie di lavoratori ai quali spetta, precisando che il bonus per l’iscrizione ai centri estivi o ai servizi integrativi per l’infanzia è erogato, in alternativa al bonus babysitting, direttamente al richiedente. La domanda per il bonus babysitting deve essere presentata entro il 15 luglio 2021; per le settimane di frequenza dei centri estivi e dei servizi integrativi per l’infanzia, invece, la scadenza è al 30 giugno 2021.

Il testo completo del Messaggio è consultabile a questo link.

INCOMPATIBILITÀ

Ai sensi del comma 7, per i giorni in cui un genitore svolge la prestazione di lavoro in modalità agile, fruisce di uno dei congedi suesposti, non svolge alcuna attività lavorativa o è sospeso dal lavoro l'altro genitore non può fruire dell'astensione di cui ai commi 2 e 5, o del bonus di cui al comma 6, salvo che sia genitore anche di altri figli minori di anni quattordici avuti da altri soggetti che non stiano fruendo di alcuna delle agevolazioni.

CONGEDI GIÀ FRUITI

In base a quanto previsto dal comma 4, gli eventuali periodi di congedo parentale già fruiti dai genitori - a decorrere dal 1° gennaio 2021 e fino alla data di entrata in vigore del decreto - durante i periodi di sospensione dell’attività didattica in presenza del figlio, di durata dell'infezione da SARS Covid-19 del figlio, di durata della quarantena del figlio, possono essere convertiti, in fase di domanda, nel succitato congedo (comma 2) e non sono computati né indennizzati a titolo di congedo parentale.

DOMANDA DI CONGEDO

Con il Messaggio l'INPS ha comunicato che "sta adeguando le procedure amministrative e informatiche di presentazione delle domande riferite al nuovo congedo. È, comunque, già possibile fruire del congedo in argomento con richiesta al proprio datore di lavoro, regolarizzando la medesima, successivamente, presentando l’apposita domanda telematica all’INPS. Con successivo messaggio sarà comunicato il rilascio del nuovo sistema per la presentazione delle domande, che potranno essere presentate anche con effetto retroattivo".

Aggiornamento: Con la Circolare INPS n. 63 del 14 aprile 2021, l’Istituto ha fornitole istruzioni amministrative in tema di fruizione del Congedo 2021 per genitori.

Aggiornamento: Con la Circolare INPS n. 96 del 5 luglio 2021, l'Istituto le istruzioni sulla fruizione del congedo in modalità oraria, compatibilità e incompatibilità con le altre misure, modalità di presentazione delle domande e compilazione delle denunce contributive nel flusso UNIEMENS.

Aggiornamento: Con la Circolare INPS n. 189 del 17 dicembre 2021 l'Istituto ha prorogato la validità del “Congedo parentale SARS CoV-2” fino al 31 dicembre 2021.

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