Nell’ambito delle malattie rare accade, non di rado, che il riconoscimento dell’invalidità civile venga negato a causa della mancata conoscenza della patologia.
È possibile, inoltre, che la condizione di handicap o di invalidità, sia riconosciuta in misura minore rispetto alle aspettative.
Per questi motivi, il verbale delle Commissione concernente il riconoscimento o meno dell’invalidità civile, la disabilità e l’handicap può essere impugnato entro 6 mesi dalla comunicazione, davanti al Giudice.
Per tutte le controversie in cui si intenda far valere diritti “in materia di invalidità civile, sordità civile, handicap e disabilità, nonché di pensione di inabilità e di assegno di invalidità” il ricorrente deve proporre al giudice istanza di accertamento tecnico preventivo per la verifica preliminare delle condizioni sanitarie del soggetto al fine di valutare la legittimità della pretesa.

Prima di presentare il ricorso si suggerisce di:

•    Verificare se la propria patologia dia diritto all’esenzione per malattia rara o cronica, controllando attentamente il nuovo elenco ministeriale.
•    Raccogliere un’adeguata documentazione scientifica sulla patologia. Per questo è possibile chiedere un supporto al proprio specialista o alle associazioni di pazienti nazionali.
•    Nominare un difensore di fiducia, se necessario, al fine di essere validamente rappresentato in giudizio.


Una volta effettuate queste verifiche è possibile presentare un ricorso. (In alternativa sarà possibile presentare una domanda ex novo.)

Nel processo di accertamento dell’invalidità civile sono previste due diverse forme di tutela:
•    giudiziaria, relativa alla fase sanitaria;
•    amministrativa, relativa alla fase di concessione delle provvidenze economiche.

RICORSO GIURISDIZIONALE
Contro il giudizio sanitario della commissione medica per l’accertamento dell’invalidità è possibile promuovere un ricorso giurisdizionale entro 6 mesi dalla notifica del verbale sanitario. Il termine è perentorio: una volta decaduto sarà possibile solo presentare una nuova domanda amministrativa.
La richiesta di accertamento tecnico preventivo va fatta dal cittadino che intende impugnare un verbale sanitario, prima di dare inizio al contenzioso giudiziale.
Per proporre il ricorso per ottenere l’accertamento tecnico preventivo sarà necessario rivolgersi ad un avvocato esperto in diritto previdenziale.
L’accertamento viene affidato dal giudice ad un consulente tecnico d’ufficio (CTU), che viene assistito nelle operazioni peritali da un medico legale dell’Inps. Una volta terminata la consulenza tecnica, il giudice fissa un termine perentorio (non superiore a 30 giorni) entro il quale le parti devono dichiarare se intendono contestare o meno le conclusioni del consulente. In assenza di contestazioni, il giudice predispone il decreto di omologazione dell’accertamento, che non è più impugnabile né modificabile. Se invece una delle parti dichiara di voler contestare le conclusioni del CTU, si apre il giudizio con il deposito del ricorso introduttivo nel quale, a pena di inammissibilità, vanno indicati i motivi della contestazione.

RICORSO AMMINISTRATIVO
Il ricorso amministrativo è ammesso esclusivamente contro provvedimenti di rigetto o di revoca dei benefici economici che attengono a requisiti non sanitari, quali il reddito, la cittadinanza, la residenza. Contro il mancato riconoscimento dei requisiti sanitari, infatti, è possibile presentare unicamente ricorso in via giudiziaria.
Presentazione del ricorso amministrativo
La presentazione dei ricorsi amministrativi deve avvenire esclusivamente per via telematica:
•    direttamente dal cittadino, se in possesso del codice PIN rilasciato dall’Istituto, utilizzando l’apposita procedura “Ricorsi On Line” disponibile nell’Area Servizi del portale;
•    tramite gli Enti di patronato e gli altri soggetti abilitati all’intermediazione con l’Istituto, attraverso i servizi telematici Inps a loro dedicati. I patronati possono aiutare i cittadini nel controllo della pensione e tramite patronato è possibile presentare anche la richiesta della revisione dell’assegno di invalidità.

Leggi anche COME SI OTTIENE L'INVALIDITÀ CIVILE?

COME SI OTTIENE L'ESENZIONE IN BASE AL REDDITO?

COME SI OTTIENE L'ESENZIONE PER MALATTIA RARA?

 Scarica qui la Guida "Invalidità Civile e Legge 104, tutti i diritti dei malati rari" aggiornata a ottobre 2020.

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