Per ottenere l’esenzione da ticket in base al reddito non è sufficiente un reddito basso.
Il fatto di appartenere a un nucleo familiare con un reddito inferiore al limite previsto dalla normativa vigente (€ 36.151,98) dà diritto all’esenzione solo se associato a determinate condizioni personali (età minore dei 6 anni o maggiore dei 65) o sociali (stato di disoccupazione, titolarità di una pensione al minimo o sociale).

COME OTTENERE L’ESENZIONE IN BASE AL REDDITO?

All’atto della prescrizione di prestazioni di specialistica ambulatoriale su richiesta dell’assistito, il medico prescrittore, verifica il suo diritto all’esenzione per reddito (codici E01, E03, E04) attraverso i dati resi disponibili dall’Agenzia delle Entrate tramite il Sistema Tessera Sanitaria, lo comunica all’interessato e riporta il codice sulla ricetta; in alternativa, annulla con un segno la casella contrassegnata dalla lettera «N» (non esente) presente sulla ricetta.
L’assistito il cui nome non risulti presente negli elenchi degli esenti per reddito ma che ritenga di aver diritto all’esenzione  può recarsi presso la Asl di residenza, autocertificare il proprio reddito e chiedere un certificato provvisorio di esenzione per reddito. A fronte di tale richiesta la Asl rilascia un certificato provvisorio nominativo di esenzione, valido per l'anno solare in corso, che l’assistito presenta al medico prescrittore.

L’esenzione per reddito è prevista anche per le seguenti categorie:
1.    Cittadini di età inferiore a 6 anni e superiore a 65, appartenenti a nucleo familiare con reddito annuo complessivo non superiore a 36.151,98 euro;
2.    Disoccupati e loro familiari a carico appartenenti a un nucleo familiare con reddito complessivo annuo inferiore a 8.263,31 euro, incrementato fino a 11.362,05 euro in presenza del coniuge ed in ragione di ulteriori 516,46 euro per ogni figlio a carico;
3.    Titolari di pensioni sociali e loro familiari a carico;
4.    Titolari di pensioni al minimo di età superiore a 60 anni e i loro familiari a carico, appartenenti a un nucleo familiare con reddito annuo complessivo inferiore a 8.263,31 euro, incrementato fino a 11.362,05 euro in presenza del coniuge ed in ragione di ulteriori 516,46 euro per ogni figlio a carico.

Ai fini della determinazione del reddito è necessario tener conto del reddito complessivo, dato dalla somma di tutti i redditi di tutti i componenti del nucleo familiare, al lordo degli oneri deducibili, prodotti dai componenti il nucleo familiare nel corso dell'anno precedente.
Vanno, perciò, presi in considerazione, anche i redditi da fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale e la cedolare secca. Anche il reddito del coniuge non legalmente separato concorre sempre alla determinazione del reddito complessivo del nucleo familiare.

L’esenzione per reddito permette di effettuare, senza alcuna partecipazione al costo (ticket), tutte le prestazioni di diagnostica strumentale, di laboratorio e le altre prestazioni specialistiche ambulatoriali garantite dal Servizio sanitario nazionale, necessarie e appropriate alla propria condizione di salute.

L’esenzione per reddito non include le prestazioni farmaceutiche.
 In base alle norme dello Stato, infatti, i medicinali sono classificati in:
•    fascia A (gratuiti per tutti gli assistiti);
•    fascia A con Nota AIFA (gratuiti solo per le persone che si trovano nelle particolari condizioni indicate nella Nota);
•    fascia C (a pagamento per tutti gli assistiti, compresi gli assistiti esenti per malattia cronica).
Alcune Regioni italiane hanno introdotto un ticket sui farmaci di fascia A (in genere una quota fissa per confezione o per ricetta) ed hanno autonomamente individuato le categorie di soggetti esenti da tale ticket, tra i quali, talvolta, gli esenti per reddito. Per conoscere nel dettaglio i casi di esenzione dal ticket regionale sui medicinali di fascia A è bene rivolgersi direttamente alla propria ASL o alla Regione di residenza.
I certificati di esenzione E01 E02 E03 E04 hanno validità fino al 31/3 di ogni anno, fanno eccezione gli over 65 anni con esenzione E01, E03 e E04, per i quali l'esenzione è sempre valida a meno che, non intervengano modifiche al reddito.
Per ulteriori informazioni vi invitiamo a consultare anche questo link del sito del Ministero della Salute.


Leggi anche COME OTTENERE L’ESENZIONE PER MALATTIA RARA.

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