La pensione anticipata per i lavoratori con un’invalidità non inferiore all’80%

Ho un’invalidità: posso andare in pensione anticipatamente? Si tratta di una domanda che lo Sportello Legale Omar riceve di frequente. Risponde l'avvocato Valentina Lemma.

Il Decreto Legislativo n. 503 del 30 dicembre 1992 (articolo 1, comma 8) dispone la possibilità per i lavoratori, iscritti all'assicurazione generale obbligatoria, con invalidità non inferiore all’80% (l’invalidità da considerare è quella civile, come definita dal decreto del Ministero della Sanità del 5 febbraio 1992), di anticipare l’età pensionabile a 55 anni per le donne e a 60 anni per gli uomini, purché in possesso di almeno 20 anni di contributi. 

Dal 2013 detti requisiti rispondono al meccanismo di adeguamento alla speranza di vita, meccanismo che consente di modificare periodicamente la soglia dell'età pensionabile, in modo tale da mantenere sempre su livelli di adeguatezza il rapporto tra la fase della vita da dedicare all'attività lavorativa e quella in cui si gode del trattamento pensionistico.

Come di recente riaffermato dalla Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 2333 del 2021, le pensioni di vecchiaia anticipata per invalidità devono essere incluse nel meccanismo delle finestre mobili previsto dall'articolo 12 del decreto legge numero 78/2010.

La pensione anticipata per i lavoratori non vedenti.

I requisiti per richiedere la pensione anticipata sono diversi per i lavoratori non vedenti, per i quali vige ancora il limite di età di 50 anni per le donne e di 55 anni per gli uomini (art. 9 legge 218/1952, confermato dall’art. 1, comma 6, decreto legislativo n. 503/1992). La richiesta di pensione anticipata può essere in questo caso presentata se la cecità è intervenuta prima dell’iscrizione all'assicurazione obbligatoria o se il richiedente ha accumulato almeno dieci anni di assicurazione e contribuzione dopo l'insorgenza della cecità.

La pensione anticipata per i lavoratori con un’invalidità superiore al 74%.

In base alla legge n. 388 del 23 dicembre del 2000 (articolo 80, comma 3), i lavoratori sordomuti e gli invalidi per qualsiasi causa (ai quali sia stata riconosciuta un'invalidità superiore al 74 per cento o assimilabile) possono richiedere, per ogni anno di lavoro svolto presso le pubbliche amministrazioni o aziende private ovvero cooperative, il beneficio di due mesi di contribuzione figurativa, fino ad un massimo di cinque anni. In sostanza, il lavoratore invalido o sordomuto che decide di usufruire di tale beneficio, può andare in pensione con cinque anni di anticipo, presentando apposita richiesta all’INPS.

L’applicazione dei contributi figurativi è ammissibile sono relativamente agli anni in cui il richiedente ha lavorato in quanto invalido civile con una percentuale di invalidità riconosciuta superiore al 74% o in quanto sordomuto (a riguardo e per ulteriori precisazioni si rimanda alla Circolare Inps n. 92 del  16 maggio 2002.

Tale principio è condiviso anche dall’Inpdap che, in merito sempre all’applicazione dei contributi figurativi, ha precisato che il calcolo dei due mesi di contributi deve iniziare dal momento in cui è stata riconosciuta l’invalidità al lavoratore richiedente il beneficio e non quindi dall’inizio della carriera lavorativa (a riguardo e per ulteriori precisazioni si rimanda alla Circolare Inpdap n. 36 dell’8 luglio del 2003.

 

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