Sessantatré anni e cinque mesi il requisito anagrafico per accedere, con incompatibilità con qualsiasi attività lavorativa
Con la Legge di Bilancio 2024 il Governo è intervenuto sull’APE sociale, l’indennità economica di prepensionamento a carico dello stato ed erogato dall’INPS, previsto per alcune categorie di lavoratori (disoccupati, caregiver familiari, invalidi civili superiori al 75%, lavoratori gravosi), per accompagnarli fino all’età pensionabile e ottenere poi la pensione di vecchiaia. Se, da un lato, la Manovra ha prorogato la possibilità di accedere all’APE Sociale anche per tutto il 2024, dall’altro ne ha modificato – restringendoli – i criteri di accesso.
Con la Circolare numero 35 del 20-02-2024, l’INPS richiama gli interventi della Legge di Bilancio e ne illustra i risolti pratici per i cittadini, fornendo istruzioni per l’applicazione delle modifiche normative apportate dalla norma.
In particolare, richiama l’INPS, l’articolo 1, comma 136, della Legge di Bilancio 2024, ha previsto che:
“Le disposizioni di cui all’articolo 1, commi da 179 a 186, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, si applicano fino al 31 dicembre 2024 per i soggetti che si trovano in una delle condizioni di cui alle lettere da a) a d) del menzionato comma 179 al compimento dei 63 anni e 5 mesi.
Le disposizioni di cui al secondo e al terzo periodo del comma 165 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, si applicano anche con riferimento ai soggetti che si trovano nelle condizioni ivi indicate nell'anno 2024.
L’autorizzazione di spesa di cui al comma 186 dell’articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è incrementata di 85 milioni di euro per l’anno 2024, di 168 milioni di euro per l’anno 2025, di 127 milioni di euro per l’anno 2026, di 67 milioni di euro per l’anno 2027 e di 24 milioni di euro per l’anno 2028”.
Il successivo comma 137ha stabilito che: “Il beneficio di cui al comma 136 non è cumulabile con i redditi di lavoro dipendente o autonomo, ad eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale, nel limite di 5.000 euro lordi annui”.
Di seguito vediamo cosa significano, operativamente, queste modifiche.
PROROGA DELL’APE SOCIALE AL 31 DICEMBRE 2024 CON INNALZAMENTO DEL REQUISITO ANAGRAFICO PER L’ACCESSO AL BENEFICIO (ARTICOLO 1, COMMA 136, PRIMO PERIODO)
L’articolo 1, comma 136, della legge n. 213 del 2023 stabilisce che le disposizioni in materia di APE sociale continuano ad applicarsi fino al 31 dicembre 2024, in presenza del requisito anagrafico di 63 anni e 5 mesi.
Si precisa – scrive l’INPS – che le nuove disposizioni trovano applicazione anche nei confronti di coloro che hanno perfezionato i requisiti per l’accesso al beneficio negli anni precedenti e che non hanno presentato la relativa domanda di verifica, nonché ai soggetti decaduti dal beneficio (ad esempio, per superamento dei limiti reddituali annuali) che ripresentano domanda nell’anno 2024.
L’articolo 1, comma 136, della legge di Bilancio 2024 non ha introdotto modifiche rispetto al requisito contributivo e alle condizioni per l’accesso al beneficio in oggetto. Per tali aspetti rimandiamo quindi al nostro approfondimento qui.
REGIME DI INCUMULABILITÀ CON I REDDITI DI LAVORO (ARTICOLO 1, COMMA 137)
Il comma 137 dell’articolo 1 della Legge di Bilancio 2024 ha invece introdotto un nuovo regime di incumulabilità con i redditi di lavoro per i soggetti il cui accesso al beneficio è certificato nel 2024.
In base alle nuove disposizioni, il titolare di APE sociale, il cui accesso al beneficio viene certificato nel 2024, decade dall’indennità ove:
- svolga attività di lavoro dipendente o autonomo;
- svolga lavoro autonomo occasionale da cui derivino redditi superiori al limite di 5.000 euro lordi annui.
Ai fini della decadenza, – precisa la Circolare INPS – rilevano esclusivamente le attività di lavoro dipendente e autonomo svolte dalla decorrenza del beneficio fino alla data di compimento dell’età per la pensione di vecchiaia.
I percettori di APE sociale sono tenuti a comunicare all’INPS la ripresa di attività di lavoro dipendente o autonomo, nonché l’avvenuto superamento del limite reddituale di 5.000 euro lordi annui previsto per il lavoro autonomo occasionale, entro 5 giorni dal verificarsi dell’evento.
Decorso tale termine, con il recupero dell’indebito, sarà dovuta la corresponsione degli interessi legali, come chiarito al paragrafo 9 della circolare n. 100 del 2017.
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