Novità in materia di abbattimento barriere architettoniche grazie al Superbonus 110%
Come più o meno ogni anno in questo periodo (fa eccezione solo il 2020, causa Covid) l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato sul sito la versione aggiornata della propria Guida “Le agevolazioni fiscali per le persone con disabilità”. Rimandando per tutti i dettagli alla lettura del nostro contenuto di approfondimento “Disabilità: tutti benefici fiscali previsti dall’Agenzia delle Entrate”, vediamo di seguito le novità introdotte dall’ultima versione della Guida.
IVA AL 4% PER I SUSSIDI INFORMATICI
Nel capitolo dedicato all’aliquota agevolata per i sussidi tecnici e informatici, il testo recepisce quanto abbiamo già avuto modo di approfondire nell’articolo “Agevolazioni fiscali per disabili: cambia la procedura per l’IVA al 4% per i sussidi informatici” in materia di documentazione richiesta e delle modifiche introdotte dal Decreto del 7 aprile del Ministero dell’Economia e delle Finanze.
Per fruire dell’aliquota ridotta – illustra la Guida riprendendo in toto il testo del DM – la persona con disabilità deve consegnare al venditore, al momento dell’acquisto, copia del certificato attestante l'invalidità funzionale permanente rilasciato dall’azienda sanitaria locale competente o dalla commissione medica integrata. I verbali delle commissioni mediche integrate riportano, infatti, anche l’esistenza dei
requisiti sanitari necessari per richiedere le agevolazioni fiscali.
Se da questi certificati non risulta il collegamento funzionale tra la menomazione permanente e il sussidio tecnico e informatico, è necessario esibire anche una copia della certificazione rilasciata dal medico curante contenente l’attestazione richiesta per l'accesso al beneficio fiscale.
La stessa documentazione, in caso di importazione, deve essere presentata all'ufficio doganale al momento della presentazione della dichiarazione di importazione.
L’ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
Positivo, al contrario di quello sugli ausili tecnologici, è invece l’intervento d’integrazione apportato al capitolo dedicato all’abbattimento delle barriere architettoniche, interamente dedicato all’accesso al famoso Superbonus 110%.
Per le spese sostenute dal 1° gennaio 2021 per gli interventi finalizzati alla eliminazione delle barriere architettoniche – si legge nella Guida –, effettuati per favorire la mobilità interna ed esterna all’abitazione alle persone portatrici di handicap in situazione di gravità, è possibile usufruire del “Superbonus” (detrazione del 110%). Per richiedere tale agevolazione è però necessario che questi lavori siano eseguiti congiuntamente a interventi di isolamento termico delle superfici opache o di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti (cosiddetti interventi trainanti).
Inoltre, in alternativa alla detrazione, è possibile optare per la cessione ad altri soggetti del credito d’imposta corrispondente alla detrazione spettante o per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, di importo massimo non superiore al corrispettivo stesso, anticipato dal fornitore di beni e servizi relativi agli interventi agevolati (cosiddetto sconto in fattura).
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