Guida alla agevolazioni fiscali per le persone con disabilità

Dal 1° gennaio 2021 accesso al Superbonus 110% per gli interventi di abbattimento barriere ma solo se associati a efficientamento energetico

Oltre alla Guida alle agevolazioni fiscali specifica per le spese sanitarie diffusa a giugno 2020, l’Agenzia delle Entrate pubblica regolarmente (circa una volta l'anno) la propria Guida alle agevolazioni fiscali per persone con disabilità, il cui ultimo aggiornamento risale a febbraio 2023.

La Guida è suddivisa in due macro categorie principali, “agevolazioni per il settore auto” e “altre agevolazioni”, all’interno della quale sono raccolte le detrazioni per i figli a carico, le indicazioni relative a spese sanitarie e mezzi di ausilio, la detrazione per gli addetti all’assistenza a persone non autosufficienti, l’IVA ridotta per l’acquisto di ausili tecnici e informatici, la detrazione per le polizze assicurative, l’imposta agevolata su successioni e donazioni, le agevolazioni specifiche per i non vedenti e quelle per l’eliminazione delle barriere architettoniche.

Riepiloghiamo di seguito le agevolazioni spettanti a tutti i cittadini italiani cui sia stata riconosciuta una disabilità indicate all'interno della Guida.

LE AGEVOLAZIONI PER IL SETTORE AUTO

Le agevolazioni per il settore auto possono essere riferite, a seconda dei casi, ai seguenti veicoli: autovetture, autoveicoli e motoveicoli per il trasporto promiscuo (destinati al trasporto di cose e persone con massimo 9 posti, 4 posti in caso di motoveicoli), autoveicoli e motoveicoli specifici, autocaravan e motocarrozzette. Non è invece agevolabile l'acquisto di quadricicli leggeri che possono essere condotti senza patente.

IN COSA CONSISTONO - A seconda del tipo di invalidità e del livello di gravità è possibile avere diritto a:
- detrazione, una volta ogni quattro anni, IRPEF del 19% della spesa sostenuta per l'acquisto (su una spesa massima di 18.075,99 euro). La suddetta detrazione spetta anche per le spese di riparazione del mezzo nei 4 anni successivi all'acquisto, esclusa l'ordinaria manutenzione;
- IVA agevolata al 4% sull'acquisto di autovetture con cilindrata fino a 2.000 cc se a benzina, fino a 2.800 cc se diesel o ibrido e fino a 150 kW in caso di motore elettrico*;
- esenzione dal pagamento del bollo auto con gli stessi limiti di cilindrata previsti per l'agevolazione IVA;
- esenzione dell'imposta di trascrizione sui passaggi di proprietà, esclusi i veicoli di non vedenti e sordi.

SEMPLIFICAZIONE DELLA MODULISTICA DA GENNAIO 2022
Dal 29 gennaio 2022, data di entrata in vigore del decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 13 gennaio 2022, in sostituzione della fotocopia della patente di guida e del certificato attestante le ridotte o impedite capacità motorie, è possibile presentare copia semplice della patente posseduta, qualora contenga l’indicazione di adattamenti (anche di serie) per il veicolo agevolabile da condurre, prescritti dalle commissioni mediche locali indicate nell’art. 119, comma 4, del codice della strada (decreto legislativo n. 285/1992).
Resta fermo l’obbligo di presentare l’atto notorio attestante che nel quadriennio anteriore alla data di acquisto del veicolo non è stato effettuato acquisto o importazione di veicolo con applicazione dell’aliquota agevolata.

CASO PARTICOLARE: IVA AL 4% CON CERTIFICAZIONE DOPO L'ACQUISTO
Attraverso la risposta n. 69 del 1 febbraio 2021, l'Agenzia dell'Entrate è intervenuta con un chiarimento specifico relativo alla fattispecie di un contribuente che acquisti un veicolo con l'IVA al 22% e si trovi poi a rientrare tra le categorie aventi invece diritto all'IVA ridotta. 
Sul punto la risposta dell’Agenzia delle Entrate è molto chiara: se il contribuente era già in possesso di certificazione dell’handicap al momento dell’acquisto e, per qualsiasi motivo, non ha provveduto a produrla per accedere allo sgravio fiscale, non potrà recuperare in maniera retroattiva l’agevolazione; viceversa, se la documentazione necessaria a dimostrare il diritto all’IVA al 4% non era ancora disponibile al momento dell’acquisto, l’interessato potrà chiedere a posteriori al venditore del veicolo il “rimborso” della parte di IVA non dovuta, purché lo faccia entro due anni dall’acquisto.

IVA AGEVOLATA PER IMPORTAZIONE E CESSIONE DI VEICOLI ADATTATI
Dal 18 gennaio 2022, per usufruire dell'IVA al 2% per le cessioni e le importazioni di veicoli adattati agli invalidi, è sufficiente presentare la seguente documentazione:

  • fotocopia della patente speciale di guida contenente l'indicazione di adattamenti per il veicolo (anche di serie) prescritti dalle commissioni mediche locali;
  • atto notorio attestante che 4 anni anteriori alla data di acquisto del veicolo non è stato effettuato acquisto o importazione di veicolo con applicazione dell'aliquota agevolata; nel caso di cancellazione nel predetto periodo dal Pubblico registro automobilistico (PRA), il certificato rilasciato dal PRA.

Non è quindi più necessario presentare il certificato rilasciato da una delle commissioni mediche provinciali attestante le ridotte o impedite capacità motorie, né copia del certificato rilasciato in occasione del conseguimento o della conferma di validità della patente di guida.
(Fonte - Ministero per le Disabilità)

CHI NE HA DIRITTO - Possono usufruirne persone:
1- non vedenti,
2- sorde,
3- con disabilità psichica o mentale titolari dell’indennità di accompagnamento,
4- con grave limitazione della capacità di deambulazione o affetti da pluriamputazioni,
5- con ridotte o impedite capacità motorie.

Le persone elencate ai punti 3 e 4 sono quelle che hanno la certificazione di disabilità grave (articolo 3, comma 3 della legge n. 104/1992), rilasciata con verbale dalla Commissione medica istituita ai sensi dell’articolo 4 della legge n. 104/1992.

Per individuare il diritto alle agevolazioni fiscali e le condizioni per accedervi (adattamento veicoli obbligatorio o meno), precisa la Guida, è strettamente necessario che dai verbali di invalidità e handicap risulti l'espresso riferimento alle fattispecie previste dal legislatore.

La tabella seguente riepiloga, nel dettaglio, tutti i benefici corrispondenti a ciascuna dicitura inserita all'interno del verbale.

REQUISITO MEDICO LEGALE
BENEFICIO
VERBALE 

invalidità con capacità di deambulazione sensibilmente ridotta (Dpr n. 495/1922 - art. 381)

non vedenti (art. 12 Dpr n. 503/1996)

contrassegno invalidi
invalidità civile / handicap / disabilità / cecità / sordità
handicap con ridotte o impedite capacità motorie permanenti (art. 8 legge n. 449/1997) benefici per veicoli con adattamento handicap
handicap psichico o mentale di gravità tale da avere determinato il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento (art. 30, comma 7, legge n. 388/2000) benefici per veicoli senza adattamento invalidità civile
invalidità con grave limitazione della capacità di deambulazione o pluriamputazione (art. 30, comma 7, legge 388/2000) benefici per veicoli senza adattamento invalidità civile / handicap / disabilità 
non vedenti (art. 50 della legge 342/2000) benefici per veicoli senza adattamento invalidità civile / handicap / disabilità / cecità
sordità (art. 50 della legge 342/2000) benefici per veicoli senza adattamento sordità

Se la persona con disabilità è fiscalmente a carico di un suo familiare (possiede cioè un reddito annuo non superiore a 2.840,51 euro, oppure non superiore a 4.000 euro, dal 1° gennaio 2019, per i figli di età non superiore ai 24 anni), può beneficiare delle agevolazioni lo stesso familiare che ha sostenuto la spesa nell'interesse della persona con disabilità. Per il raggiungimento dei limiti di reddito non vanno computati i redditi esenti come pensioni sociali, indennità e pensioni d'invalidità.

Attenzione però, in qualsiasi caso le agevolazioni sono riconosciute solo se i veicoli sono utilizzati, in via esclusiva o prevalente, a beneficio delle persone disabili.

LE DETRAZIONI PER I FIGLI A CARICO

Nella versione aggiornata della Guida AGE (ultima modifica: febbraio 2023) non sono più inserite le agevolazioni per i figli a carico. Questo perché, con l’entrata in vigore dell’assegno unico e universale, introdotto dall’ Art. 1 del D.Lgs 230/2021, le detrazioni fiscali per figli a carico di età inferiore a 21 anniincluse le maggiorazioni per figli con disabilità, precedentemente in vigore sono state sostituite dal nuovo assegno.

Tutti i dettagli nel nostro approfondimento "Agevolazioni fiscali per i disabili: via le detrazioni per i figli a carico, “assorbite” dall’Assegno Unico e Universale".

LE SPESE SANITARIE E I MEZZI DI AUSILIO

Sono interamente deducibili dal reddito complessivo della persona con disabilità le spese mediche generiche (come tutte quelle per prestazioni di un medico generico o l'acquisto di medicinali) e le spese di assistenza specifica.

Rientrano in questa seconda categoria le spese sostenute per l'assistenza infermieristica e riabilitativa, le prestazioni fornite dal personale in possesso della qualifica professionale di addetto all'assistenza di base o di operatore tecnico assistenziale e le prestazioni rese dal personale di coordinamento delle attività assistenziali di nucleo, da quello con la qualifica di educatore professionale, dal personale qualificato addetto all'attività di animazione e di terapia occupazionale.

Per avere diritto alla deduzione, il contribuente deve essere in possesso di un documento di certificazione del corrispettivo, rilasciato dal professionista sanitario, dal quale risulti la figura professionale che ha reso la prestazione e la descrizione della prestazione sanitaria resa.

Per determinate spese sanitarie, per esempio analisi, prestazioni chirurgiche e specialistiche) e per l'acquisto di mezzi di ausilio è riconosciuta, invece, la detrazione dall'IRPEF del 19% per le spese eccedenti l'importo di 129,11 euro. Fanno eccezione, e sono quindi ammesse integralmente alla detrazione del 19%, alcune spese per: trasporto in ambulanza della persona con disabilità, trasporto della persona con disabilità effettuato da Onlus con rilascio di fattura, l'acquisto di poltrone per inabili e minorati non deambulanti e di apparecchi per il contenimento di fratture, ernie e per la correzione dei difetti della colonna vertebrale, l'acquisto di arti artificiali per la deambulazione, la costruzione di rampe per l'abbattimento delle barriere architettoniche, l'adattamento dell'ascensore per l'accoglimento di una carrozzella e l'installazione di servoscala casalinghi, l'acquisto di sussidi tecnici e informatici volti a facilitare l'autonomia, l'acquisto di componenti meccaniche, elettroniche o informatiche per cucine volte a migliorarne il controllo da parte dei disabili e i mezzi necessari all'accompagnamento, alla deambulazione e al sollevamento dei disabili.

La detrazione del 19% sull'intero costo sostenuto è prevista anche per le spese di interpretariato sostenute dai sordi, purché, ancora una volta, si possiedano le certificazioni discali rilasciate dai fornitori dei servizi stessi.

LA DETRAZIONE PER GLI ADDETTI ALL’ASSISTENZA A PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI

Sono detraibili dall’IRPEF, sempre nella misura del 19%, anche le spese sostenute per gli addetti all’assistenza personale nei casi di “non autosufficienza” (attestata da certificazione medica) della persona con disabilità nel compimento degli atti della vita quotidiana.

La detrazione deve essere calcolata su un ammontare di spesa non superiore a 2.100 euro e spetta solo quando il reddito complessivo del contribuente non è superiore a 40.000 euro, compreso quello derivante da fabbricati locati assoggettato al regime della cedolare secca.

La detrazione spetta anche per le spese sostenute per il familiare non autosufficiente (compreso tra quelli per i quali si possono fruire di detrazioni d’imposta), anche quando egli non è fiscalmente a carico.

La detrazione spetta anche se le prestazioni di assistenza sono rese da una casa di cura o di riposo (solo relativamente all'importo imputabile all'assistenza), da una cooperativa di servizi o da un'agenzia interinale, sempre a fronte di documentazione dettagliata sulle caratteristiche del servizio.

L’IVA RIDOTTA PER L’ACQUISTO DI AUSILI TECNICI E INFORMATICI

L'aliquota agevolata al 4%, già vista per il settore auto, si applica anche all'acquisto di mezzi necessari all'accompagnamento, alla deambulazione e al sollevamento dei disabili, come per esempio servoscala e altri mezzi simili, poltrone elettriche e interventi di abbattimento delle barriere architettoniche casalinghe.

L'agevolazione dell'IVA al 4% si aggiunge alla detrazione IRPEF del 19% anche per l'acquisto di sussidi tecnici e informatici rivolti a facilitare l'autosufficienza e l'integrazione dei portatori di handicap come, per esempio, modem, fax, computer, telefoni, ecc.

LE ALTRE AGEVOLAZIONI PER I NON VEDENTI

Ai non vedenti spetta la detrazione IRPEF del 19% del totale delle spese sostenute per l'acquisto del cane guida (una volta ogni quattro anni) e una detrazione forfettaria per il mantenimento del cane stesso di 1.000 euro, senza necessità di attestazioni della spesa sostenuta, nei limiti di spesa di 510.000 euro per il 2020 e 290.000 per il 2021.

Viene, inoltre, applicata l'IVA agevolata al 4% sull'acquisto di particolari prodotti editoriali destinati all'utilizzo da parte di non vedenti o ipovedenti.

Il Decreto 7 aprile 2021 del Ministero dell’Economia e delle Finanze è intervenuto sulle modalità per ottenere l’IVA ribassata per gli ausili tecnici informatici cambiando le regole. Tutti i dettagli nell'articolo dedicato Agevolazioni fiscali per disabili: cambia la procedura per l’IVA al 4% per i sussidi informatici.

L’ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

Stante la normativa nazionale principale*, che disciplina l’abbattimento delle barriere architettoniche18, con il Decreto Legge n. 212 del 2023, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 30 dicembre 2023, il Consiglio dei Ministri ha introdotto alcune novità sul provvedimento concernente le agevolazioni previste per la riqualificazione edilizia, cosiddetto bonus 110%, e per l’eliminazione delle barriere architettoniche, cosiddetto bonus 75%, che si applicano a partire già da inizio 2024.
Il DL n 212/2023 con l’art 3 in sintesi prevede che:

  • con riguardo alle spese sostenute a decorrere dall’entrata in vigore del DL, l’agevolazione si restringe ai soli interventi aventi per oggetto “scale, rampe, ascensori, servo-scala e piattaforme elevatrici”,
  • sono escluse dall’ambito di applicazione le spese per interventi di eliminazione di barriere architettoniche aventi per oggetto infissi, pavimenti, servizi igienici, nonché gli interventi di automazione degli impianti di cui all’abrogato comma 3 dell’art. 119-ter,
  • il rispetto dei requisiti tecnici di eliminazione delle barriere architettoniche, previsti dal DM 236/89, “deve risultare da apposita asseverazione rilasciata dai tecnici abilitati”,
  • il pagamento delle spese agevolate deve avvenire “con le modalità di pagamento previste per le spese di cui all’articolo 16-bis” del TUIR.

* 18 L’articolo 119-ter del Decreto Legge 34 del 2020 in materia di detrazione per gli interventi finalizzati al superamento e all’eliminazione di barriere architettoniche stabilisce che, ai fini della determinazione delle imposte sui redditi, ai contribuenti è riconosciuta una detrazione dall’imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, per le spese documentate sostenute dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022 per la realizzazione di interventi direttamente finalizzati al superamento e all’eliminazione di barriere architettoniche in edifici già esistenti. La Legge di Bilancio 2023 ha prorogato al 31 dicembre 2025 l’agevolazione descritta.

LA DETRAZIONE PER INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA
Per gli interventi di ristrutturazione edilizia sugli immobili i contribuenti possono usufruire di una detrazione Irpef pari al:

  • 50%, da calcolare su un importo massimo di 96.000 euro, se la spesa è sostenuta nel periodo compreso tra il 26 giugno 2012 e il 31 dicembre 2024;
  • 36%, da calcolare su un importo massimo di 48.000 euro, per le spese effettuate dal 1° gennaio 2025.

Rientrano nella categoria degli interventi agevolati quelli effettuati per l’eliminazione delle barriere architettoniche (per esempio: realizzazione di un elevatore esterno all’abitazione, sostituzione di gradini con rampe) e i lavori eseguiti per la realizzazione di strumenti che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo tecnologico, siano idonei a favorire la mobilità interna ed esterna delle persone con disabilità grave, ai sensi dell’art. 3, comma 3, della legge n. 104/1992.

La detrazione non si applica, invece, per il semplice acquisto di strumenti o beni mobili, anche se diretti a favorire la comunicazione e la mobilità della persona con disabilità. Per esempio, non rientrano nell’agevolazione l’acquisto di telefoni a viva voce, schermi a tocco, computer o tastiere espanse. Per questi beni, comunque, è già prevista la detrazione Irpef del 19%, in quanto rientranti nella categoria dei sussidi tecnici e informatici.

LA DETRAZIONE PER LE POLIZZE ASSICURATIVE

In generale, spiega la Guida, sono detraibili dall’IRPEF, nella misura del 19%, le spese sostenute per le polizze assicurative che prevedono il rischio di morte o di invalidità permanente non inferiore al 5%, da qualsiasi causa derivante, o di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, se l’impresa di assicurazione non ha la possibilità di recedere dal contratto.

L’importo complessivamente detraibile è pari a:
- 530 euro per le assicurazioni che prevedono il rischio di morte o di invalidità permanente;
- 750 euro per le polizze assicurative a tutela delle persone con disabilità grave che coprono il rischio di morte;
- 1.291,14 euro per quelle che coprono il rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana.

L’IMPOSTA AGEVOLATA SU SUCCESSIONI E DONAZIONI

In termini di determinazione dell'imposta da versare in caso di eredità o donazioni, la normativa tributaria riconosce un trattamento agevolato quando a beneficiare del trasferimento è una persona portatrice di handicap grave, riconosciuto tale ai sensi della Legge 104/92. In questi casi, infatti, è previsto che l’imposta dovuta dall’erede, o dal beneficiario della donazione, si applichi solo sulla parte della quota ereditata (o donata) che supera l’importo di 1.500.000 euro.

 

* L'introduzione delle limitazioni di cilindrata anche per vetture elettriche (max 150 kW) è stata introdotta proprio dall'aggiornamento della Guida di agosto 2020, cui Osservatorio Malattie Rare ha dedicato un focus.

L'ultima versione della "Guida alle agevolazioni fiscali per persone con disabilità", aggiornata a febbraio 2022, è scaricabile a questo link.

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