Ecco come detrarre le spese mediche: quale documentazione serve, quali sono le specifiche per persone con disabilità e malattie rare esenti
Analogamente a quanto fatto in materia di agevolazioni fiscali per le persone con disabilità, l’Agenzia delle Entrate ha predisposto una Guida alle Agevolazioni fiscali sulle spese sanitarie, destinata a tutti i cittadini che, a vario titolo, possono averne diritto.
Nella maggior parte dei casi è riconosciuta una detrazione dall’Irpef del 19% della spesa sostenuta, per la parte eccedente l’importo di 129,11 euro (la cosiddetta franchigia). In alcune situazioni, invece della detrazione dall’imposta lorda, si può usufruire di una deduzione dal reddito complessivo.
La Guida – si legge nell’introduzione – intende focalizzare l’attenzione sulla categoria “spese sanitarie”, evidenziando le diverse tipologie che è possibile riportare nella propria dichiarazione dei redditi (modello 730 o Redditi Persone fisiche).
Vediamo, di seguito, una sintesi delle agevolazioni di maggior interesse per le persone con disabilità e patologie rare e croniche.
- SPESE SANITARIE DETRAIBILI
- SPESE RELATIVE A PATOLOGIE ESENTI
- SPESE PER FAMILIARI CON PATOLOGIE ESENTI
- SPESE MEDICHE E DI ASSISTENZA SPECIFICA DELLE PERSONE CON DISABILITÀ
- INFORMAZIONI GENERALI
SPESE SANITARIE DETRAIBILI
Le spese per le quali si ha diritto alla detrazione Irpef (19%) sono quelle relative a:
- prestazioni rese da un medico generico (incluse quelle per visite e cure di medicina omeopatica);
- acquisto di medicinali (anche omeopatici) da banco e con ricetta medica (sono escluse le spese sostenute per l’acquisto di quelle per l’acquisto di “parafarmaci” (per esempio, integratori alimentari, prodotti fitoterapici, colliri e pomate), anche se acquistati in farmacia o assunti a scopo terapeutico su prescrizione medica;
- prestazioni specialistiche (sono inclusi: psicologi e psicoterapeuti per finalità terapeutiche, biologi, compresi i biologi nutrizionisti la cui professione, pur non essendo sanitaria, è inserita nel ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale, figure professionali elencate nel decreto del Ministero della sanità 29 marzo 2001 (per esempio, fisioterapista e dietista) e ambulatori specialistici per la disassuefazione dal fumo di tabacco);
- analisi, indagini radioscopiche, ricerche e applicazioni, terapie (tra queste, a mero titolo esemplificativo: esami di laboratorio e controlli ordinari sulla salute della persona, ricerche e applicazioni; elettrocardiogrammi, ecocardiografia, elettroencefalogrammi; ginnastica correttiva, dialisi, etc);
- prestazioni chirurgiche: interventi ritenuti necessari “per un recupero della normalità sanitaria e funzionale della persona ovvero per interventi tesi a riparare inestetismi, sia congeniti sia talvolta dovuti ad eventi pregressi di vario genere (es: malattie tumorali, incidenti stradali, incendi, ecc.), comunque suscettibili di creare disagi psico-fisici alle persone”;
- ricoveri per degenze o collegati a interventi chirurgici;
- trapianto di organi;
- cure termali (escluse le spese di viaggio e soggiorno);
- acquisto o affitto di dispositivi medici e attrezzature sanitarie, comprese le protesi (tra questi: apparecchi di protesi dentaria, apparecchi di protesi oculistica (occhi e cornee artificiali), di protesi fonetica (laringectomizzati) e simili, occhiali da vista (con esclusione delle spese sostenute per l’impiego nella montatura di metalli preziosi, quali oro, argento e platino) e lenti a contatto (comprese le spese per l’acquisto del liquido, indispensabile per il loro utilizzo), arti artificiali e apparecchi di ortopedia, busti, bastoni, carrozzelle, etc).
Inoltre, sono detraibili, nella stessa misura del 19%, le seguenti spese di assistenza specifica:
- assistenza infermieristica e riabilitativa (per esempio, fisioterapia, kinesiterapia, laserterapia, eccetera);
- prestazioni rese da personale in possesso della qualifica professionale di addetto all’assistenza di base o di operatore tecnico assistenziale esclusivamente dedicato all’assistenza diretta della persona;
- prestazioni rese da personale di coordinamento delle attività assistenziali di nucleo;
- prestazioni rese da personale con la qualifica di educatore professionale;
- prestazioni rese da personale qualificato addetto ad attività di animazione e di terapia occupazionale.
Come anticipato, tutte queste spese possono essere indicate nella dichiarazione dei redditi per l’importo eccedente 129,11 euro. Se sono state sostenute nell’ambito del Servizio sanitario nazionale la detrazione spetta per l’importo del ticket pagato.
Alcune spese possono essere detratte solo se vi è una prescrizione medica che dimostri il collegamento tra la prestazione e la patologia. Tra queste, a mero titolo di esempio, quelle per massoterapia, ozonoterapia, cure termali e prestazioni chiropratiche.
Dal 1° gennaio 2019 non è più possibile portare in detrazione le spese sostenute per l’acquisto di alimenti a fini medici speciali inseriti nella sezione A1 del Registro nazionale di cui all’articolo 7 del Dm 8 giugno 2001.
SPESE DETRAIBILI SOLO IN PRESENZA DI PARTICOLARI CONDIZIONI
Per alcune prestazioni si può richiedere la detrazione fiscale solo al verificarsi di determinate condizioni.
Interventi di dermopigmentazione
L’intervento di dermopigmentazione di ciglia e sopracciglia, per rimediare a danni estetici causati dall’alopecia universale può essere considerato di natura medico sanitaria, anche se non viene effettuato per finalità di cura.
Tuttavia, perché la spesa sia detraibile, è necessario che: il contribuente possieda una certificazione medica attestante la finalità dell’intervento e che la fattura sia rilasciata da una struttura sanitaria autorizzata e da essa o da altra documentazione risulti che la prestazione è stata resa da personale medico.
Prestazioni di luce pulsata
Le spese per le prestazioni di luce pulsata sono detraibili quando effettuate per sopperire ai danni estetici provocati dall’irsutismo, che può insorgere in caso di patologie rare come lipodistrofia e Sindrome di Cushing. Le condizioni sono le stesse di quelle previste per gli interventi di dermopigmentazione.
Interventi di procreazione medicalmente assistita (PMA)
La detrazione spetta entrambi i componenti della coppia per le prestazioni di crioconservazione di ovociti e degli embrioni. Per maggiori dettagli si rimanda al testo completo della Guida (pag. 17 e ss).
Conservazione delle cellule del cordone ombelicale
Sono detraibili anche le spese per la conservazione, presso strutture trasfusionali pubbliche o individuate dalle norme vigenti, delle cellule del cordone ombelicale a uso “dedicato” per il neonato o consanguinei con patologia e con approvazione scientifica e clinica.
DOCUMENTAZIONE UTILE ALL’ATTESTAZIONE DI SPESA
Per ciascuna spesa, sono diversi i documenti utili ad attestarla in maniera corretta. Nella tabella scaricabile a questo link [pdf della tabella] schematizziamo quanto inserito nei diversi capitoli della Guida dell’AGE.
SPESE RELATIVE A PATOLOGIE ESENTI
Quando le spese sanitarie e di assistenza specifica sono relative a patologie che danno diritto all’esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria pubblica, come nel caso di un buon numero di malattie rare, queste devono essere indicate in maniera distinta nella dichiarazione dei redditi. Questo perché per esse è prevista la possibilità di non perdere la parte di detrazione che non trova capienza nell’imposta annua dovuta.
Infatti, la parte di spesa che non ha trovato capienza nell’Irpef dovuta dalla persona affetta dalla patologia può essere portata in detrazione, nel limite massimo di 6.197,48 euro, dal familiare che l’ha sostenuta (per maggior dettagli si veda il paragrafo successivo).
Le patologie (malattie croniche e invalidanti) che danno diritto all’esenzione dalla partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie correlate sono state individuate dal decreto del Ministero della sanità n. 329/1999, successivamente modificato dal Dm 296/2001 e dal regolamento delle malattie rare (Dm 279/2001). In questi decreti sono anche individuate, per ciascuna patologia, le correlate prestazioni che godono dell’esenzione.
Per avere diritto all’esenzione, le persone affette da tali patologie devono essere in possesso di un’apposita certificazione, rilasciata dalla Asl di appartenenza che riporta (nel rispetto della privacy) un codice numerico identificativo della malattia.
È necessaria anche una documentazione medica o un’autocertificazione che ne attesti il possesso, per stabilire la connessione tra spesa sostenuta e patologia esente.
I documenti giustificativi delle spese possono essere intestati indifferentemente al contribuente con la patologia o al familiare che le ha sostenute. Se i documenti sono intestati a quest’ultimo, ma non indicano la persona a favore della quale sono state effettuate le spese, è necessario integrarli con tale informazione.
PRESTAZIONE |
DOCUMENTAZIONE UTILE AD ATTESTARE LA SPESA |
Spese relative a patologie esenti dalla partecipazione alla spesa sanitaria pubblica (acquisto farmaci, esami di laboratorio, radiografie, tac, ecografie, endoscopie, indagini laser, visite specialistiche, ricoveri ospedalieri, interventi chirurgici, eccetera, a pagamento) |
- Certificazione rilasciata dall’Asl di appartenenza, attestante la patologia esente, con l’indicazione dell’eventuale codice numerico identificativo - Fatture, ricevute fiscali e/o scontrini delle spese - Certificazione medica che attesti che i documenti di spesa sono collegati alla patologia esente oppure autocertificazione per dichiararne il possesso. |
SPESE PER FAMILIARI CON PATOLOGIE ESENTI
Tra le spese sanitarie che si possono portare in detrazione rientrano quelle sostenute per conto di un familiare non a carico fiscalmente, se relative a determinate patologie che danno diritto all’esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria pubblica.
Come accennato sopra, la parte detraibile si ricava in questo caso dall’eccedenza di spesa da parte del familiare affetto da patologia. Questa parte di spesa detraibile deve risultare dalla dichiarazione dei redditi del familiare affetto dalla patologia, nel campo delle annotazioni del modello 730-3 o nel quadro RN del modello Redditi Persone fisiche.
Se il contribuente affetto dalla patologia esente non è tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi, il familiare che ha sostenuto la spesa può portare in detrazione nella propria dichiarazione l’intero importo, rispettando comunque il limite annuo previsto.
CASISTICA |
DOCUMENTAZIONE UTILE AD ATTESTARE LA SPESA |
Se il contribuente affetto dalla patologia ha presentato la dichiarazione dei redditi |
- Certificazione dell’Asl, attestante la patologia, con l’indicazione dell’eventuale codice numerico identificativo - Modello 730-3 o Redditi Persone fisiche dal quale risulti la parte di spesa che non ha trovato capienza nell’Irpef della persona affetta dalla malattia - Fatture, ricevute fiscali o scontrini da cui risulti che le spese sono state sostenute dal familiare che intende usufruire della detrazione. Nel documento, se intestato alla persona affetta da patologia, quest’ultima deve indicare il familiare che ha effettuato la spesa e la misura delle spese a lui attribuibili - Certificato medico che attesta il collegamento tra le spese e la patologia esente (o autocertificazione) |
Se il contribuente affetto dalla patologia non ha presentato (non essendo tenuto) alcuna dichiarazione |
- Certificazione dell’Asl, attestante la patologia, con l’indicazione dell’eventuale codice numerico identificativo - Autocertificazione della persona affetta dalla patologia che attesta di non essere tenuta a presentare la dichiarazione dei redditi - Fatture, ricevute fiscali o scontrini da cui risulti che le spese sono state sostenute dal familiare che intende usufruire della detrazione. Nel documento, se intestato alla persona affetta da patologia, quest’ultima deve indicare il familiare che ha effettuato la spesa e la misura delle spese a lui attribuibili - Certificato medico che attesta il collegamento tra le spese e la patologia esente (o autocertificazione) |
SPESE MEDICHE E DI ASSISTENZA SPECIFICA DELLE PERSONE CON DISABILITÀ
Le persone con disabilità possono portare in deduzione dal reddito complessivo, ai sensi dell’art. 10 del Tuir, le spese mediche generiche (prestazioni rese da un medico generico, acquisto di farmaci o medicinali) e di assistenza specifica sostenute nei casi di grave e permanente invalidità o menomazione.
Per maggiori dettagli su cosa si intensa per spese mediche generiche e di assistenza specifica si rimanda al contenuto completo della Guida.
La Guida AGE identifica come “persone con disabilità” cui spettano le succitate deduzioni:
- le persone che hanno ottenuto il riconoscimento dalla Commissione medica istituita ai sensi dell’articolo 4 della legge n. 104/1992 (è sufficiente, lo precisa la stessa Agenzia delle Entrate, il riconoscimento di handicap ai sensi dell’ 3 comma 1, non è necessaria la connotazione di gravità);
- le persone che sono state ritenute invalide da altre Commissioni mediche pubbliche incaricate ai fini del riconoscimento dell’invalidità civile, di lavoro, di guerra. Per gli invalidi civili occorre accertare la grave e permanente invalidità o menomazione che, se non espressamente indicata nella certificazione, può essere comunque ravvisata nei casi in cui sia stata certificata un’invalidità totale o sia stata attribuita l’indennità di accompagnamento.
PRESTAZIONE |
DOCUMENTAZIONE UTILE AD ATTESTARE LA SPESA |
Spese mediche generiche |
- Fattura o scontrino fiscale parlante, oppure ricevuta fiscale o fattura rilasciata dal medico - Certificazione relativa al riconoscimento dell’handicap o autocertificazione che ne attesti il riconoscimento dell’handicap - Eventuale autocertificazione attestante che le spese sono state sostenute per un familiare. Se la fattura o la ricevuta fiscale è intestata solo alla persona disabile, sul documento va annotata la quota di spesa sostenuta |
Assistenza specifica |
- Fattura o ricevuta fiscale, rilasciata da chi ha erogato la prestazione, attestante che si tratta di assistenza medica o paramedica - Fattura rilasciata dalla casa di assistenza e ricovero, in cui è chiaramente distinta la quota relativa all’assistenza dalla retta complessiva - Certificazione relativa al riconoscimento dell’handicap o autocertificazione che ne attesti il riconoscimento dell’handicap - Eventuale autocertificazione attestante che le spese sono state sostenute per un familiare. Se la fattura o la ricevuta fiscale è intestata solo alla persona disabile, sul documento va annotata la quota di spesa sostenuta |
Ippoterapia e musicoterapia |
- Prescrizione medica - Fattura o ricevuta fiscale rilasciata dal centro specializzato con attestazione che la prestazione è stata effettuata direttamente da personale medico o sanitario specializzato ovvero sotto la loro direzione e responsabilità tecnica - Certificazione relativa al riconoscimento dell’handicap o autocertificazione che ne attesti il riconoscimento dell’handicap - Eventuale autocertificazione attestante che le spese sono state sostenute per un familiare. Se la fattura o la ricevuta fiscale è intestata solo alla persona disabile, sul documento va annotata la quota di spesa sostenuta |
INFORMAZIONI GENERALI
- Sono detraibili solo le spese espressamente indicate nell’art. 15 del Tuir (Testo unico delle imposte sui redditi) o in altre disposizioni di legge.
- Dal 1° gennaio 2020 la detrazione del 19% degli oneri indicati nell’articolo 15 del Tuir, tra i quali rientrano le spese sanitarie, è fruibile soltanto se il pagamento è effettuato con versamento bancario o postale o altri sistemi tracciabili (carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari). Tuttavia, il versamento in contanti continua a essere ammesso, senza perdere il diritto alla detrazione, per l’acquisto di medicinali e di dispositivi medici e per pagare tutte le prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o dalle strutture private accreditate al Servizio sanitario nazionale (sia in convenzione con il SSN che in regime privato).
- Per usufruire delle detrazioni è necessario, anzitutto, indicare le spese nella dichiarazione dei redditi relativa all’anno in cui sono state sostenute e documentarle adeguatamente.
- Le detrazioni possono essere fruite solo se le spese restano effettivamente a carico di chi le ha sostenute. La detrazione delle spese sanitarie è ammessa anche per quelle sostenute nell’interesse dei familiari fiscalmente a carico (con reddito complessivo uguale o inferiore a 2.840,51 euro, al lordo degli oneri deducibili; per figli di età non superiore ai 24 anni questo limite è innalzato a 4.000 euro) e, in alcuni casi, nell’interesse di familiari non a carico (spese sanitarie per patologie che danno diritto all’esenzione dal ticket sanitario).
- Le spese mediche sostenute all’estero seguono lo stesso trattamento previsto per quelle effettuate in Italia. Se la documentazione è in lingua straniera è necessaria la traduzione. Sono escluse le spese di trasferimento e di soggiorno all’estero, anche se dovuti a motivi di salute.
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