Garante dei diritti delle persone con disabilità

Falabella (FISH): “Confidiamo in un coinvolgimento diretto del mondo associativo, e segnatamente delle due grandi federazioni FISH e FAND”

Si è concluso l’iter di approvazione, con pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (G.U. n. 5 del 5 marzo 2024) del Decreto Legislativo che istituisce, in attuazione della delega conferita al Governo ai sensi della legge 22 dicembre 2021, n. 227, la figura del Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità.

Lo scorso 31 gennaio, il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per le disabilità Alessandra Locatelli, aveva approvato, in esame definitivo, il decreto legislativo istitutivo del Garante. Il testo approvato, che ha ottenuto l’intesa della Conferenza unificata, tiene conto dei pareri espressi dalla Sezione consultiva per gli atti normativi del Consiglio di Stato e dalle competenti Commissioni parlamentari.

“Il Garante – ha spiegato la Ministra Alessandra Locatelli – sarà un punto di riferimento per molti cittadini, un organismo operativo e con propria autonomia e indipendenza per la tutela dei diritti delle persone con disabilità, e nel rispetto della Convenzione Onu. Dal 1° gennaio 2025 il Garante sarà operativo e al servizio dei cittadini”.

I COMPITI DEL GARANTE

Obiettivo dell’istituzione del Garante, si legge nell’Art. 1, è quello di assicurare la tutela, la concreta attuazione e la promozione dei diritti delle persone con disabilità, in conformità a quanto previsto dal diritto internazionale, dal diritto dell’Unione europea e dalle norme nazionali.

Il Garante, che ricordiamo sarà operativo dal 2025, sarà un organo collegiale composto dal presidente e da due componenti, scelti – specifica il comma 2 dell’Art. 2 – tra persone di notoria indipendenza e di specifiche e comprovate professionalità, competenze o esperienze nel campo della tutela e della promozione dei diritti umani e in materia di contrasto delle forme di discriminazione nei confronti delle persone con disabilità. Tutti i componenti durano in carica di quattro anni e il loro mandato è rinnovabile una sola volta.

Il Garante, prescrive l’Art. 4, esercita le seguenti funzioni:

  1. vigila sul rispetto dei diritti e sulla conformità ai princìpi stabiliti dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, e dagli altri trattati internazionali dei quali l’Italia è parte in materia di protezione dei diritti delle persone con disabilità, dalla Costituzione, dalle leggi dello Stato e dai regolamenti nella medesima materia;
  2. contrasta i fenomeni di discriminazione diretta, indiretta o di molestie in ragione della condizione di disabilità e del rifiuto dell’accomodamento ragionevole;
  3. promuove l’effettivo godimento dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone con disabilità, in condizione di eguaglianza con gli altri cittadini, anche impedendo che esse siano vittime di segregazione;
  4. riceve le segnalazioni presentate da persone con disabilità, dai loro familiari, da chi le rappresenta, dalle associazioni e dagli enti legittimati ad agire in difesa delle persone con disabilità, da singoli cittadini, da pubbliche amministrazioni, nonché dall’Autorità politica delegata in materia di disabilità anche a seguito di rilevazione del Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri. Il Garante all'esito della valutazione e verifica delle segnalazioni pervenute, previa audizione delle persone con disabilità legittimate, esprime con delibera collegiale pareri motivati;
  5. svolge verifiche, d'ufficio o a seguito di segnalazione, sull'esistenza di fenomeni discriminatori;
  6. richiede alle amministrazioni e ai concessionari di pubblici servizi di fornire le informazioni e i documenti necessari allo svolgimento delle funzioni di sua competenza;
  7. formula raccomandazioni e pareri inerenti alle segnalazioni raccolte alle amministrazioni e ai concessionari pubblici interessati, anche in relazione a specifiche situazioni e nei confronti di singoli enti, proponendo o sollecitando, anche attraverso l’autorità di settore o di vigilanza, interventi, misure o accomodamenti ragionevoli idonei a superare le criticità riscontrate;
  8. promuove la cultura del rispetto dei diritti delle persone con disabilità attraverso campagne di sensibilizzazione, comunicazione e progetti, iniziative ed azioni positive, in particolare nelle istituzioni scolastiche, in collaborazione con le amministrazioni competenti per materia;
  9. promuove, nell'ambito delle rispettive competenze, rapporti di collaborazione con i garanti e gli altri organismi pubblici comunque denominati a cui sono attribuite, a livello regionale o locale, specifiche competenze in relazione alla tutela dei diritti delle persone con disabilità, in modo da favorire,  fatte salve le disposizioni vigenti in materia di trattamento dei dati anche sanitari, lo scambio di dati e di informazioni e un coordinamento sistematico per assicurare la corretta, omogenea e concreta applicazione delle norme, tenendo conto della differenziazione dei modelli e delle pratiche di assistenza e protezione su base territoriale;
  10. assicura, in coerenza con l’articolo 4.3 della Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità, la consultazione con le organizzazioni e con le associazioni rappresentative delle persone con disabilità sui temi affrontati e sulle campagne e azioni di comunicazione e di sensibilizzazione;
  11. trasmette entro il 30 settembre di ogni anno, una relazione sull’attività svolta alle Camere nonché al Presidente del Consiglio dei ministri o all’Autorità politica delegata in materia di disabilità sull’attività svolta;
  12. visita, con accesso illimitato ai luoghi, le strutture che erogano servizi pubblici essenziali e può avere colloqui riservati, senza testimoni, con le persone con disabilità e con qualunque altra persona possa fornire informazioni rilevanti per l’esercizio delle funzioni di cui al presente articolo; l’autorizzazione non occorre neanche per coloro che accompagnano il Garante per ragioni del loro ufficio, in quanto esperti oppure in qualità di consulenti a titolo gratuito;
  13. effettua le visite gli istituti penitenziari, ai sensi degli articoli 67 e 67-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354;
  14. agisce e resiste in giudizio a difesa delle proprie prerogative;
  15. definisce e diffonde codici e raccolte delle buone pratiche in materia di tutela dei diritti delle persone con disabilità nonché di modelli di accomodamento ragionevole;
  16. collabora con gli organismi indipendenti nazionali nello svolgimento dei rispettivi compiti.

IL COMMENTO DI FISH – FEDERAZIONE ITALIANA SUPERAMENTO HANDICAP

Con l’istituzione del Garante – ha commentato la FISH – si fa un ulteriore passo verso l’attuazione della Legge Delega in materia di disabilità. Ora sarà necessario lavorare affinché l’incarico sia affidato a una persona competente, che conosca il mondo della disabilità e sappia ascoltare le istanze delle persone con disabilità e delle loro famiglie.

Si tratta di una figura che dovrà promuove e tutelare i diritti delle persone con disabilità avendo a disposizione autonomi poteri di organizzazione, di indipendenza amministrativa, non avendo peraltro alcun vincolo di subordinazione.

“Siamo pronti a collaborare con il nuovo organismo – ha annunciato il presidente FISH, Vincenzo Falabella – confidando in un coinvolgimento diretto del mondo associativo, e segnatamente delle due grandi federazioni FISH e FAND, così come previsto dall’articolo 4, comma 3 della Convenzione ONU sui Diritti delle Persone con Disabilità. Questo dovrà avvenire in particolare nella fase di individuazione di coloro che andranno a comporre l’organismo collegiale che formerà il Garante”.

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