Logo INPSLa differenza con l’assegno di invalidità civile e le opportunità che offre ai malati rari invalidi ma che vogliono continuare a lavorare

Filippo scrive allo Sportello Legale di OMaR per chiedere chiarimenti circa la possibilità di ottenere l’assegno ordinario di invalidità. "Ho 50 anni, da oltre 20 anni mi è stato diagnosticato il Rene Policistico. Nel 2015 mi è stata riconosciuta invalidità del 79% (soffro anche di scoliosi). Vorrei provare a richiedere l'assegno ordinario di invalidità. Ho visto che l'Inps di solito per questi assegni considera la riduzione di capacità lavorativa, che non sempre coincide con l'invalidità civile. Nel mio verbale del 2015 c'è scritto: INVALIDO con riduzione permanente della capacità lavorativa dal 74% al 99% (art. 2 e 13 L.118/71 e art 9 DL 509/88). Pensate che io possa averne diritto?"

Innanzitutto, è importante distinguere tra l’assegno ordinario di invalidità e l’assegno d’invalidità civile (ovvero la cosiddetta pensione d’invalidità). Infatti, mentre l’assegno d’invalidità civile è una prestazione assistenziale, l’assegno ordinario d’invalidità è un trattamento economico - non reversibile - riservato ai lavoratori dipendenti del settore privato e ai lavoratori autonomi con un livello d’invalidità tale da ridurre di oltre 2/3 la capacità lavorativa.

LA NORMA

L’assegno ordinario d’invalidità (IO) è regolamentato dalla Legge n. 222 del 12 giugno 1984 che, al comma 1 dell’Art. 1 stabilisce che viene considerato invalido, ai fini dell’assegnazione dell’IO, l'assicurato la cui capacità di lavoro, in occupazioni confacenti alle sue attitudini, sia ridotta in modo permanente a causa di infermità o difetto fisico o mentale a meno di un terzo. Ecco quindi emergere la prima differenza rispetto alla pensione d’invalidità, lo statuto si rivolge a malati rari che, nonostante il riconoscimento di una certa percentuale di invalidità, abbiano mantenuto la capacità lavorativa, che però, nel corso del tempo si è andata riducendo progressivamente, fino appunto a raggiungere uno standard inferiore al 1/3 rispetto all’inizio. L’accertamento medico ai fini dell’assegnazione di questo contributo verterà quindi proprio su questo: la capacità lavorativa residua a partire da attività compatibili con la valutazione iniziale delle attitudini del malato.

I REQUISITI

Come già accennato, l'assegno ordinario di invalidità può essere chiesto dai lavoratori dipendenti, dagli autonomi e dai lavoratori parasubordinati mentre non può essere ottenuto dai lavoratori del settore pubblico. Non esiste un requisito anagrafico per il conseguimento della prestazione ma solo un requisito medico-legale, la riduzione permanente della capacità lavorativa a meno di un terzo per cause di infermità fisica o mentale, e uno contributivo.
Questo secondo vincolo prevede che il lavoratore che richiede l’OI abbi maturato almeno 5 anni di contributi versato all’INPS, di cui 3 nel quinquennio precedente la data di presentazione della domanda amministrativa con la quale si chiede la prestazione. Tale computo complessivo può essere maturato anche all’interno di rapporti di lavoro differenti, vanno però esclusi i periodi di assenza per congedo parentale facoltativo, per servizio militare eccedente la leva obbligatoria, per lavoro all’estero non protetto da assicurazioni internazionali, i periodi di malattia superiori a 1 anno ed eventuali periodi di lavoro subordinato tutelato da istituti previdenziali diversi dall’INPS.

Il recepimento dell’assegno ordinario d’invalidità è compatibile con la contemporanea attività lavorativa ma incompatibile con il trattamento di mobilità e quello di disoccupazione. I lavoratori che fruiscono dell’OI che si dovessero trovare ad avere diritto ai trattamenti di mobilità o disoccupazione avranno il diritto di optare tra tali trattamenti e quelli di invalidità, limitatamente al periodo indennizzato.

A QUANTO AMMONTA

Un’alta importante differenza con la pensione d’invalidità è che l’assegno ordinario di invalidità non ha un importo fisso e, come riporta la guida dedicata dell’INPS, viene determinato con il sistema di calcolo misto che prevede che una quota sia calcolata con il sistema retributivo e una quota con il sistema contributivo oppure, se il lavoratore ha iniziato l’attività lavorativa dopo il 31 dicembre 1995, con il sistema contributivo.

Essendo l’assegno ordinario d’invalidità compatibile con l’attività lavorativa, il calco di quest’ultimo può essere rivisto e ridotto al verificarsi di alcune condizioni: con reddito lavorativo quattro volte superiore del trattamento minimo annuo (€ 26.385,84) l’importo è ridotto del 25%, con reddito cinque volte superiore del trattamento minimo annuo (€ 32.952,30) la riduzione è del 50%. Inoltre, se questa prima riduzione non ha determinato il raggiungimento di un importo inferiore al trattamento minimo annuo, potrà essere applicata un’ulteriore trattenuta alla fonte: per il lavoratore dipendente fino al 50% e per il lavoratore autonomo fino al 30% sulla quota eccedente il trattamento minimo.

Qualora, invece, l'assegno risulti inferiore al trattamento minimo delle singole gestioni (€ 507,00 al mese), lo stesso potrà essere integrato al trattamento minimo della gestione stessa in caso di reddito individuale complessivo, al netto delle proprietà immobiliari, inferiore a € 11.778,00 annui o, se coniugati, un reddito congiunto inferiore a € 17.667 annui.

DECORRENZA, DURATA E DECADENZA

Richiamando sempre le disposizioni dell’INPS, occorre precisare che l’OI decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda se risultano soddisfatti tutti i requisiti richiesti sia sanitari sia amministrativi e ha validità triennale.
Il beneficiario può chiedere il rinnovo entro 6 mesi prima e fino a 120 giorni dopo la data di scadenza del triennio. Dopo tre riconoscimenti consecutivi, l'assegno di invalidità è confermato automaticamente, salvo le facoltà di revisione concesse all’INPS dall’Art. 9 della citata Legge 222/1984 secondo cui l’Istituto può decidere in qualsiasi momento di sottoporre il titolare della prestazione ad accertamenti medico legali per la revisione dello stato di invalidità e di capacità lavorativa residua.

Al compimento dell’età pensionabile e in presenza di tutti i requisiti, l'assegno ordinario di invalidità viene trasformato d'ufficio in pensione di vecchiaia.

COME SI FA DOMANDA

La domanda può essere inoltrata all’INPS per via telematica, attraverso l’apposita sezione dedicata ai servizi telematici direttamente accessibili al cittadino, che richiede di essere in possesso del proprio codice PIN personale, oppure telefonicamente tramite il contact center al numero 803 164 (gratuito da rete fissa) oppure 06 164 164 da rete mobile o ancora avvalendosi del supporto di enti di patronato e intermediari dell’Istituto, attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi.

Alla domanda deve essere allegata la certificazione medica (mod. SS3) che attesti la condizione d’invalidità.

 

Scarica qui la Guida "Invalidità Civile e Legge 104, tutti i diritti dei malati rari".

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