guida disabili, da FISH alcune proposte per migliorare il Codice della Strada

Tra i suggerimenti: esonero dal costo di rinnovo per le patenti di durata inferiore ai 5 anni e un finanziamento per istituire Centri di Mobilità in ogni provincia italiana

Il diritto alla mobilità universale è un principio cardine della Convenzione ONU sui diritti per le persone con disabilità e dev’essere garantito al fine di consentire, in sicurezza, la piena partecipazione di tutti alla vita civile e sociale. È questo l’assunto da cui è partita la Federazione Italiana Superamento Handicap (FISH) nel redigere la memoria presentata alla IX Commissione Trasporti della Camera sulla riforma del Codice della strada.

L’intervento di FISH si colloca all’interno del percorso di analisi e valutazione del disegno di legge Interventi in materia di sicurezza stradale e delega per la revisione del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285” (Atto Camera: 1435) e del progetto di legge Modifica all’articolo 41 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di segnalazione acustica o tattile degli attraversamenti stradali per agevolare i soggetti con disabilità visiva” (Atto Camera: 195), che prevedono, appunto, interventi riformativi del Codice della Strada. Attualmente, la bozza di provvedimento è al vaglio proprio della IX Commissione Trasporti della Camera, cui FISH ha destinato alcune proposte di modifica.

Il diritto alla mobilità – mette in evidenza FISH all’interno del testo – permette di superare “stigmi e pregiudizi” laddove l’attuale sistema dà per scontata la non idoneità alla guida come conseguenza diretta della condizione di disabilità con cui vive la persona. Occorre poi ricordare che l’evoluzione tecnologica ha fatto sì che gli attuali adattamenti alla guida, soggetti a omologazione da parte del Centro Prove Auto, consentono alle persone con disabilità di poter guidare in assoluta sicurezza per sé e per gli altri.

ESONERO DAI COSTI DI RINNOVO

L’attuale Codice della Strada – spiega FISH –, all’ art. 119, comma 4 lettera a, stabilisce che attualmente l’accertamento dei requisiti fisici e psichici per le persone con disabilità, dev’essere svolto dalle apposite Commissioni Mediche locali. […] La piena discrezionalità della validità delle patenti di guida speciale da parte delle Commissioni Mediche locali ha fatto sì che per determinate condizioni di disabilità, conseguenti soprattutto a patologie degenerative, il rilascio e/o il rinnovo del titolo di guida avviene sempre con durata annuale o biennale; questo comporta un notevole aggravio economico in capo alle stesse persone con disabilità che devono sostenere costi e tempi per effettuare la visita medica in Commissione Medico locale e per le relative procedure amministrative per i successivi rinnovi. Tale situazione aggrava ulteriormente le già precarie situazioni economiche in cui versano le persone con disabilità, costrette peraltro a dover richiedere il titolo abilitativo alla guida come unico strumento di garanzia per un diritto costituzionale quale quello alla mobilità e alla piena cittadinanza non potendo di fatto usufruire di mezzi di trasporto pubblici atteso che l’attuale sistema di mobilità urbana non è accessibile ne fruibile per le persone con disabilità quindi fortemente discriminatorio.

Proprio da questa evidenza emerge una delle proposte emendative al DDL 1435, che dovrebbe prescrivere che “al fine di evitare aggravi economici in capo alle persone con disabilità, qualora alle stesse venga rilasciato, dalla competente Commissione Medica Locale, il titolo abilitativo alla guida e/o eventuali rinnovi per un periodo di validità inferiore o pari ad anni cinque, non in linea con quanto previsto dal Codice della Strada, le stesse persone con disabilità sono esonerate dal pagamento delle somme previste per il conseguimento, il rinnovo, il duplicato e la revisione della patente di guida speciale.

LE VALUTAZIONI TROPPO SOGGETTIVE

Le valutazioni delle Commissioni Medico locali – rileva FISH come secondo elemento di criticità non trascurabile – per lo più sono eseguite con criteri “soggettivi” e non “oggettivi” da parte del medico componente la commissione, spesso poi, gli stessi medici della commissione, non hanno competenze dirette sulla specifica condizione di disabilità della persona valutata, concorrendo a determinare, di fatto, una difformità, nei giudizi di valutazione, nelle scelte e decisioni assunte tra le differenti Commissioni mediche. Tale sistema, sicuramente pregiudizievole per le persone con disabilità, determina che la stessa persona, sulla base di criteri valutativi “personalistici e soggettivi” del medico valutatore, possa essere dichiarata “non idonea” a Milano e invece “idonea” a Firenze. Inoltre, al giorno d’oggi, l'attuale panorama di cure, terapie e fattori prognostici positivi, consente di valutare in modo sempre più preciso la condizione di disabilità della persona e, con ciò, di sostenere la proposta di cadenze di rinnovo di patenti speciali più lunghe rispetto alle norme in vigore e/o alla discrezionalità in capo alle Commissioni Mediche locali.

In linea con questo contesto, FISH propone un altro emendamento alla Proposta di Legge 1435 Governo. “Al fine di evitare – si legge nel testo – aggravi economici in capo alle persone con disabilità che hanno proceduto a modificare il proprio veicolo con adattamenti alla guida o al trasporto necessari per le persone con disabilità, così come previsto dall’art. 75 del Codice della Strada, richiamando le previsioni contenute nel Decreto Ministeriale del 8 gennaio 2021, riportato in Gazzetta Ufficiale n. 37 del 13 febbraio 2021, è previsto l’esonero dalla visita e prova per tutti i veicoli modificati con adattamenti alla guida e al trasporto per le persone con disabilità, di cui agli articoli 75 e 78 del Codice della Strada e non solo per quegli adattamenti riportati nel Decreto Ministeriale parte 1 articolo 1 comma 2.

TEMPI DI RINNOVO TROPPO LUNGHI

La terza criticità che FISH porta all’attenzione della Commissione camerale è relativa ai tempi che intercorrono tra la prenotazione della visita e la convocazione da parte della Commissioni Medica locale, che sono oggi notevolmente dilatati e spesso non in linea con le esigenze specifiche, sia oggettive che soggettive, della persona con disabilità.

Per questo, si legge ancora nel testo dell’audizione, la Federazione vuole ribadire, ancora una volta, la necessità di intervenire normativamente affinché i Centri di Mobilità vengano istituiti, quantomeno, in ogni singola provincia italiana e messi a disposizione di ogni locale Commessione Medica per le patenti, al fine di valutare e verificare le residue capacità di guida, sia per le persone con disabilità, che per le persone anziane e per coloro che si siano resi responsabili di violazione al codice della strada con sanzioni accessorie della sospensione o revoca della patente di guida.

Da questo contesto FISH ricava una terza proposta emendativa, che prevedrebbe che “il Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture di concerto con il Ministero della Salute e nell’ambito di una sempre più maggiore sicurezza stradale, approva e concorre al finanziamento a supporto alle Commissioni Mediche Locali di cui all’art. 119 del Codice della Strada per la realizzazione dei Centri per la Verifica delle Capacità di Guida da realizzarsi uno per ogni Provincia del Paese e cioè 107 più 2 in ogni città ad alta densità di popolazione (Roma e Milano). L’attività verrà finanziata “una tantum” per 1.400.000,00 euro per l’anno 2024 e per i successivi 6 anni a partire dal 2026 euro 1.200.000,00 euro l’anno”.

SEGNALAZIONI ACUSTICHE PER LA MOBILITÀ DEI NON VEDENTI

Il citato progetto di legge 195 si propone di intervenire modificando l’Art. 41, comma 5, del Codice della Strada, modificandolo come segue: “All’articolo 41, comma 5, alinea, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Gli attraversamenti pedonali semaforizzati sono dotati di segnalazioni acustiche o tattili, eventualmente anche abbinate, e sono strutturati con un tipo di pavimentazione che agevoli l’individuazione delle segnalazioni medesime, al fine di agevolare la mobilità dei soggetti con disabilità visiva»”.

La proposta di FISH prevede invece una modifica leggermente differente, ovvero: “All'articolo 41, comma 5, alinea, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Gli attraversamenti pedonali semaforizzati sono dotati di segnalazioni acustiche [o tattili, eventualmente anche abbinate,] [e sono strutturati con un tipo di pavimentazione che agevoli l'individuazione delle segnalazioni medesime,] al fine di agevolare la mobilità delle persone con disabilità visiva»”.

Tutto questo, in linea con il DPR 503/96 che, all’art.6, prevede che gli impianti semaforici, di nuova installazione o di sostituzione, debbano essere dotati di avvisatori acustici che segnalino il tempo di via libera anche ai non vedenti e, ove necessario, di comandi manuali accessibili, per consentire tempi sufficienti per l'attraversamento di persone che si muovano lentamente.

A questo link è disponibile il testo completo della memoria presentata da FISH.

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