La risposta la fornisce direttamente l’INPS, attraverso il Messaggio numero 30 del 04-01-2024.

Durante il periodo di congedo straordinario, - si legge nel Messaggio - il richiedente ha diritto a percepire un’indennità corrispondente all'ultima retribuzione che precede il congedo stesso, con riferimento alle voci fisse e continuative del trattamento (comprensiva del rateo della tredicesima mensilità, nonché delle altre mensilità aggiuntive, gratifiche, indennità, premi, ecc.), esclusi gli emolumenti variabili della retribuzione. Il periodo medesimo è coperto da contribuzione figurativa.

CONGEDI PARENTALI IN CASO DI FIGLI PORTATORI DI HANDICAP

Il congedo straordinario a cui fa riferimento il Messaggio è quello disciplinato articolo 42 del D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151, così come modificato dall’articolo 4 del D.Lgs. 18 luglio 2011, n. 119, dedicato a “Riposi e permessi per i figli con handicap grave”.

Tra le misure:

  • possibilità di prolungare, per i genitori con figli con handicap grave riconosciuto ai sensi della legge 104, fino a tre anni il periodo di astensione facoltativa dal lavoro prevista dal congedo parentale,
  • in alternativa al punto precedente, possibilità di accedere a una riduzione dell’orario lavorativo – due ore ogni giorno – per il medesimo periodo di tempo,
  • congedo per assistenza della durata massima di due anni, come previsto dall'articolo 4, comma 2, della legge 8 marzo 2000, n. 53.

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