trasporto ferroviario persone con disabilità

Tra i gli obblighi prescritti la formazione di tutto il personale e la responsabilità risarcitoria su smarrimento o danneggiamento degli ausili

Mentre in Italia è in discussione una Proposta di legge sul turismo accessibile e in concomitanza con la protesta dello European Disability Forum (EDF) sull’inefficienza del trasporto aereo delle persone con disabilità, nelle scorse settimane è entrato in vigore il Regolamento dell’Unione Europea relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario (Regolamento UE 2021/782).

Il Regolamento aggiorna la precedente normativa del 2007 (Regolamento CE n. 1371/2007), si applica ai viaggi su rotaia internazionali o nazionali in tutta l’Unione Europea e disciplina i diritti e gli obblighi dei passeggeri e delle passeggere nel trasporto ferroviario. Si tratta di indicazioni valide per tutti i passeggeri, l’intento generale è infatti quello garantire maggiore assistenza ai passeggeri in caso di interruzione del viaggio. Emerge però in maniera molto evidente un’attenzione particolare nei confronti dei viaggiatori e le viaggiatrici più vulnerabili, come persone con disabilità o a mobilità ridotta.

In Italia, l’organismo deputato al controllo del rispetto e l’applicazione del Regolamento CE 1371/2007 e del Regolamento UE 2021/782 è l’ART – Autorità di Regolazione dei Trasporti. Sul sito dell’Autorità è presente un’utile sezione dedicata a tutta la normativa di riferimento (non ancora aggiornata al più recente Regolamento approvato) e la procedura telematica completa e dettagliata per inviare reclami.

Alla luce della convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità – si legge già alla premessa 27 del Regolamento – e al fine di offrire alle persone con disabilità e alle persone a mobilità ridotta opportunità di viaggiare in treno simili a quelle di cui godono gli altri cittadini, è opportuno stabilire norme in materia di non discriminazione e assistenza durante il viaggio. Le persone con disabilità e le persone a mobilità ridotta hanno gli stessi diritti, al pari di tutti gli altri cittadini, alla libera circolazione e alla non discriminazione. Tra l'altro, si dovrebbe prestare particolare attenzione alla comunicazione alle persone con disabilità e alle persone a mobilità ridotta di informazioni concernenti l'accessibilità dei servizi ferroviari, le condizioni di accesso al materiale rotabile e i servizi offerti a bordo. Per assicurare ai passeggeri con disabilità sensoriali un'informazione ottimale sui ritardi si dovrebbero usare, a seconda del caso, sistemi visivi ed acustici. Le persone con disabilità dovrebbero poter acquistare il biglietto a bordo senza maggiorazione laddove non vi siano mezzi accessibili per acquistare il biglietto prima di salire a bordo del treno. Tuttavia, dovrebbe esserci la possibilità di limitare questo diritto in circostanze relative a motivi di sicurezza o all'obbligo di prenotazione. Il personale dovrebbe essere adeguatamente formato per rispondere alle esigenze delle persone con disabilità e delle persone a mobilità ridotta, in particolare nella fornitura di assistenza. Per assicurare pari condizioni di viaggio, a tali persone dovrebbe essere fornita assistenza nelle stazioni e a bordo o, in mancanza di personale di accompagnamento formato a bordo di un treno e alla stazione, dovrebbe essere compiuto ogni ragionevole sforzo per consentire l'accesso ai viaggi ferroviari.

Il riferimento ai soggetti fragili avviene, in maniera a volte implicita e altre esplicita, fin dal primo articolo, che stabilisce regole quali “la non discriminazione tra passeggeri per quanto riguarda le condizioni di trasporto e l'emissione di biglietti” (lettera a), “le informazioni minime e precise, anche in merito all'emissione di biglietti, da fornire ai passeggeri in formato accessibile e in modo tempestivo” (lettera e) e “la non discriminazione nei confronti delle persone con disabilità e delle persone a mobilità ridotta e l'assistenza alle medesime” (lettera f).

Ai soggetti con disabilità e/o mobilità ridotta è poi dedicato l’intero Capo V del Regolamento, che disciplina il “diritto al trasporto” (art. 21) e quello a ricevere “informazioni alle persone con disabilità e alle persone a mobilità ridotta” (art. 22), le modalità di “assistenza nelle stazioni ferroviarie e a bordo” (art. 23) e le “condizioni alle quali è fornita l'assistenza” (art. 24).

Alle persone con disabilità e alle persone a mobilità ridotta – recita l’art. 23 – è fornita l'assistenza seguente:

  • assistente personale, riconosciuto come tale conformemente alle prassi nazionali, che può viaggiare con una tariffa speciale o gratuitamente (in particolare se è l’impresa ferroviaria a richiedere la presenza di un accompagnatore);
  • cane da assistenza, conformemente al pertinente diritto nazionale;
  • in caso di treni non dotati di personale, i gestori delle stazioni o le imprese ferroviarie forniscono gratuitamente assistenza durante la salita e discesa dal treno, qualora sia in servizio presso la stazione personale formato;
  • in caso di partenza, transito o arrivo in una stazione ferroviaria dotata di personale, il gestore della stazione o l'impresa ferroviaria fornisce gratuitamente all'interessato l'assistenza necessaria per salire sul treno, trasbordare, o scendere dal treno, purché sia in servizio personale formato;
  • in caso di stazioni non dotate di personale, le imprese ferroviarie forniscono gratuitamente assistenza a bordo del treno e durante la salita e discesa dal treno, qualora su quest'ultimo sia presente personale formato;
  • in mancanza di personale di accompagnamento formato a bordo di un treno e in una stazione, i gestori delle stazioni o le imprese ferroviarie compiono ogni ragionevole sforzo per consentire alle persone con disabilità o alle persone a mobilità ridotta di avere accesso al trasporto ferroviario;
  • le imprese ferroviarie compiono ogni ragionevole sforzo per fornire alle persone con disabilità o alle persone a mobilità ridotta l'accesso agli stessi servizi a bordo offerti agli altri passeggeri, qualora le persone interessate non possano accedere a tali servizi in modo indipendente e sicuro.

L'assistenza – prescrive l’art. 24 – è fornita a condizione che il tipo di assistenza richiesta sia notificato con almeno 24 ore di anticipo all'impresa ferroviaria, al gestore della stazione, al venditore di biglietti o al tour operator da cui è stato acquistato il biglietto o allo sportello unico.

Inoltre, sono stabilite in maniera chiara le modalità di “risarcimento per attrezzature per la mobilità, dispositivi di assistenza e cani da assistenza” (art. 25) e l’obbligo formativo per tutto il personale (art. 26).

Qualora le imprese ferroviarie e i gestori delle stazioni – stabilisce l’art. 25 – provochino lo smarrimento o il danneggiamento di attrezzature per la mobilità, tra cui le sedie a rotelle e dispositivi di assistenza, oppure provochino lo smarrimento o la lesione di cani da assistenza utilizzati da persone con disabilità e da persone a mobilità ridotta, essi sono responsabili di tale smarrimento, danneggiamento, o lesione, e corrispondono un risarcimento che comprende: a) il costo della sostituzione o della riparazione dell'attrezzatura per la mobilità o dei dispositivi di assistenza smarriti o danneggiati; b) il costo della sostituzione o del trattamento della lesione del cane da assistenza smarrito o lesionato; c) i costi ragionevoli della sostituzione temporanea delle attrezzature per la mobilità, dei dispositivi di assistenza, o dei cani da assistenza qualora tale sostituzione non sia fornita dall'impresa ferroviaria o dal gestore della stazione.

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