Elezioni e referendum 2022

Dal Ministero dell'Interno la novità: per gli elettori non più obbligo ma raccomandazione di utilizzo della mascherina al seggio

Sono 26 i capoluoghi di provincia che domenica 12 giugno eleggeranno il proprio Sindaco, associando la tornata elettorale delle amministrative al voto dei cinque quesiti referendari sul tema della giustizia. Al di là di qualsiasi considerazione sull’importanza di esercitare un diritto – dovere fondamentale come quello del voto, il Governo ha stabilito come devono essere gestite le operazioni all’interno dei seggi, nel rispetto delle norme anti-contagio.

Le regole sono state introdotte con il Decreto Legge n. 41 del 4 maggio 2022 e attraverso il successivo Protocollo sanitario firmato l’11 maggio dai ministri della Salute e dell’Interno. Rispetto al 2021 erano stati introdotti pochi cambiamenti alle disposizioni anti-Covid, ma ieri il Ministero dell’Interno ha diffuso una Circolare integrativa che introduce una novità riguardante l’uso delle mascherine.

GESTIONE DEI SEGGI E DELLE OPERAZIONI DI VOTO SULLA BASE DEL PROTOCOLLO SANITARIO

Il Comitato tecnico-scientifico presso il Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio ha fornito, già in occasione delle consultazioni del 2020 e del 2021, una serie di elementi informativi e di indicazioni operative per la tutela della salute e per la sicurezza dei componenti dei seggi elettorali e dei cittadini aventi diritto al voto:

  • prevedere percorsi dedicati e distinti di ingresso e di uscita, chiaramente identificati con opportuna segnaletica;
  • evitare assembramenti nei seggi elettorali, prevedendo il contingentamento degli accessi nell’edificio ed eventualmente creando apposite aree di attesa all’esterno dell’edificio stesso;
  • i locali destinati al seggio devono essere dotati di finestre ed essere sufficientemente ampi da consentire il distanziamento di almeno un metro tra i presenti;
  • deve essere assicurata una pulizia approfondita dei locali, prima dell’insediamento del seggio, durante le giornate con una certa regolarità e al termine di ogni giornata, secondo le direttive dell’Istituto Superiore di Sanità;
  • rendere disponibili prodotti igienizzanti (dispenser di soluzione idroalcolica), da disporre negli spazi comuni all'entrata nell'edificio e in ogni seggio per permettere l'igiene frequente delle mani;
  • i componenti dei seggi, durante la permanenza nel seggio, devono indossare la mascherina chirurgica, dispositivo che deve essere sostituito ogni 4-6 ore e comunque ogni volta risulti inumidito o sporco o renda difficoltosa la respirazione; essi devono, comunque, mantenere sempre la distanza di almeno un metro dagli altri componenti e procedere ad una frequente e accurata igiene delle mani. L'uso dei guanti è consigliato solo per le operazioni di spoglio delle schede, mentre non appare necessario durante la gestione delle altre fasi del procedimento.

Per quanto riguarda l’accesso dei votanti, è rimesso alla responsabilità di ciascun elettore il rispetto di alcune regole basilari di prevenzione, come evitare di uscire di casa e recarsi al seggio in caso di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea superiore a 37.5°C.

Cosa cambia con la Circolare 66/2022 del Ministero dell’Interno?

Viene introdotto un “addendum” (aggiunta) al Protocollo sanitario che stabilisce che “[…] in considerazione del mutato quadro epidemiologico rispetto alla data di adozione del Protocollo stesso, per l’accesso degli elettori ai seggi, per il solo esercizio del diritto di voto, l’uso della mascherina chirurgica è fortemente raccomandato”. Decade, dunque, l’obbligo di utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie e viene convertito in una “raccomandazione”.

COME VOTA CHI È IN QUARANTENA, IN ISOLAMENTO DOMICLIARE O RICOVERATO

Nel caso di contatto con soggetto positivo senza la manifestazione di sintomi, l’elettore dovrà applicare il regime di autosorveglianza, potrà quindi recarsi al seggio avendo cura di indossare per tutto il tempo la mascherina FFP2.

Per quanto riguarda le persone positive al Covid e quindi in isolamento, invece, si prevede l’istituzione di seggi speciali per la raccolta del voto. Le schede votate vengono poi inserite dagli addetti nelle urne degli uffici elettorali di sezione di riferimento ai fini dello scrutinio. I componenti dei seggi speciali devono avere la certificazione verde Covid-19. In questo caso il regolamento prevede che si debba inviare al Sindaco del proprio Comune una dichiarazione scritta e firmata che attesti la volontà di votare presso il proprio domicilio (indicando l’indirizzo completo) e il certificato rilasciato dal funzionario medico designato dall’Asl - in data non anteriore al 14° giorno antecedente la votazione - che attesti la condizione che gli impedisce di uscire per votare, ossia il trattamento domiciliare per i soggetti positivi sintomatici in cura per infezione da Sars-Cov-2. In caso di infezione contratta a meno di 14 giorni dal voto, questa procedura non potrà più essere attivata.

COME POSSONO ESSERE SUPPORTATE NEL VOTO LE PERSONE CON DISABILIÀ

L’attivazione del voto domiciliare, prevista come visto per i cittadini maggiorenni con infezione da Covid-19, è prevista, ai sensi della Legge 104/ e del Decreto legge 1/2006, anche per elettori affetti da:

  • gravi infermità, tali da impedirne l'allontanamento dall'abitazione, in condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali;
  • gravi infermità, tali che l'allontanamento dall'abitazione in cui dimorano risulti impossibile, anche con l'ausilio dei servizi di trasporto pubblico che i Comuni organizzano in occasione di consultazioni per facilitare il raggiungimento del seggio da parte di elettori disabili.

Per conoscere la procedura di attivazione di questa procedura si rimanda al sito del Comune di residenza di ciascun elettore, in quanto le modalità di richiesta non sono unificate a livello nazionale.

Esistono poi una serie di altre agevolazioni, relative al voto agevolato e/o assistito, a seconda delle limitazioni e menomazioni di ciascun elettore.

Un elettore con difficoltà di deambulazione cui sia stato assegnato un seggio non accessibile può esprimere il suo diritto al voto presso un’altra sezione del Comune, esibendo al Presidente del seggio prescelto, oltre alla tessera elettorale personale, un’attestazione medica di “impossibilità o capacità gravemente ridotta di deambulazione”, rilasciata gratuitamente dai medici dell’ASL. Inoltre, come accennato in precedenza, in occasione delle consultazioni elettorali i Comuni devono organizzare servizi di trasporto pubblico gratuito in modo da facilitare agli elettori con disabilità il raggiungimento del seggio elettorale.

I cittadini maggiorenni ciechi, amputati delle mani, affetti da paralisi o da altro impedimento di analoga gravità possono essere accompagnati all’interno della cabina elettorale da un altro elettore.
Le attestazioni ammissibili da parte del Presidente di seggo per la concessione del voto assistito sono:

  • apposita certificazione sanitaria rilasciata dal Comune d’iscrizione alle liste elettorali che porta all’inserimento sulla propria tessera elettorale dell’annotazione dell’apposito codice (AVD)che sta per “diritto voto assistito”;
  • in caso di mancanza del suddetto simbolo o codice sulla tessera elettorale, il diritto al voto assistito può essere dimostrato con un certificato medico, redatto da un funzionario medico designato dai competenti organi delle Unità Sanitarie Locali, nel quale sia espressamente attestato che l’infermità fisica impedisce all’elettore di esprimere il voto senza l’aiuto di un altro elettore.

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