Il singolo medico potrà decidere, in coscienza, di non occuparsi del malato, ma ogni struttura sanitaria avrà l'obbligo di garantire adeguata assistenza e accompagnamento del fine vita

Lo scorso mercoledì, la Camera ha ufficialmente approvato alcuni articoli ed emendamenti relativi al disegno di legge (ddl) sul testamento biologico, garantendo da un lato il diritto del paziente di opporsi al trattamento, dall'altro il divieto di procedere con un accanimento terapeutico ingiustificato. Prevista, tra le righe, la possibilità del medico di appellarsi all'obiezione di coscienza, rifiutandosi così di seguire il malato che esprima il proprio diniego alle cure. In ogni caso, a tutte le strutture ospedaliere, comprese quelle private, spetta l'obbligo di provvedere alla piena attuazione dei principi della legge. Vediamo, nel dettaglio, quanto finora deciso dalla Camera.

Il paziente ha il diritto di abbandonare le terapie.
Lo stabilisce un emendamento della commissione Affari sociali, approvato dall'Aula della Camera, che sopprime il comma 6 del primo articolo del testo. Il comma eliminato prescriveva che “Il rifiuto del trattamento sanitario indicato dal medico o la rinuncia al medesimo non possono comportare l'abbandono terapeutico. Sono quindi sempre assicurati il coinvolgimento del medico di famiglia e l'erogazione delle cure palliative”. Ora, in base a quanto sancito dall'emendamento, “Il medico è tenuto a rispettare la volontà espressa dal paziente di rifiutare il trattamento sanitario o di rinunciare al medesimo e, in conseguenza di ciò, è esente da responsabilità civile o penale. Il paziente non può esigere trattamenti sanitari contrari a norme di legge, alla deontologia professionale o alle buone pratiche clinico assistenziali”.

Obiezione di coscienza per il medico.
La Camera ha approvato anche un emendamento al comma 7 dell'Art. 1, che riconosce, in maniera indiretta, il diritto del medico all'obiezione di coscienza. Sulla base di quanto stabilito, il medico non ha obblighi professionali nell'eventualità che un malato richieda la sospensione di cure vitali, come nutrizione e idratazione, o l'interruzione di macchinari necessari alla sopravvivenza. In simili casi, il medico può astenersi dell'adempiere alla decisione del paziente, come stabilito dal codice deontologico, ma deve comunque continuare a farsi carico delle cure del malato finché non arrivi un collega a sostituirlo.

Tutti gli istituti ospedalieri sono tenuti a rispettare la legge.
L'articolo 1 del ddl sul biotestamento stabilisce che ogni struttura sanitaria, pubblica o privata, debba garantire la piena e corretta attuazione dei principi della legge, bilanciando, in un certo modo, il diritto di obiezione di coscienza riservato ai medici. Agli istituti sanitari privati convenzionati non è stato riconosciuto alcun trattamento speciale. La Camera ha infatti bocciato un emendamento che avrebbe consentito ai vari centri privati, in particolare a quelli d'ispirazione cattolica, di poter essere esonerati dall'applicazione della legge nel caso in cui questo fosse stato giudicato non rispondente ai propri valori fondanti.

Divieto di accanimento terapeutico.
La norma è contenuta nell'Articolo 1-bis, che è stato aggiunto al ddl con 240 voti favorevoli, 4 voti contrari e 93 astensioni. L'articolo recita che: “Il medico, avvalendosi di mezzi appropriati allo stato del paziente, deve adoperarsi per alleviarne le sofferenze, anche in caso di rifiuto o di revoca del consenso al trattamento sanitario indicato dal medico. A tal fine, è sempre garantita un'appropriata terapia del dolore, con il coinvolgimento del medico di medicina generale e l'erogazione delle cure palliative di cui alla legge 15 marzo 2010, n. 38. Nel caso di paziente con prognosi infausta a breve termine o di imminenza di morte, il medico deve astenersi da ogni ostinazione irragionevole nella somministrazione delle cure e dal ricorso a trattamenti inutili o sproporzionati. In presenza di sofferenze refrattarie ai trattamenti sanitari, il medico può ricorrere alla sedazione palliativa profonda continua in associazione con la terapia del dolore, con il consenso del paziente. Il ricorso alla sedazione palliativa profonda continua o il rifiuto della stessa sono motivati e sono annotati nella cartella clinica e nel fascicolo sanitario elettronico”.

Diritto al consenso informato per i minori.
La Camera ha anche approvato, con 376 voti a favore, 22 contrari e 4 astenuti, l'articolo 2 del disegno di legge, che prevede le norme sul consenso informato per i pazienti minorenni, incapaci, interdetti o inabilitati.

Con la votazione di mercoledì scorso “è stata codificata l'umanizzazione del morire, perché è stato introdotto il principio del fine vita ed è stato codificato l'accompagnamento del fine vita, compresa la sedazione palliativa continua profonda”, ha dichiarato a Repubblica Mario Marazziti, presidente della commissione sul Biotestamento. L'esame della proposta di legge sul testamento biologico è iniziato ad aprile, con numerose interruzioni. Prima che i tempi per intervenire si esauriscano, rimangono da votare ancora un centinaio di emendamenti.

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