Indennità di accompagnamento

Un'ordinanza della Cassazione stabilisce che la necessità di un controllo costante per l'alto rischio di cadute equivale all'impossibilità di deambulare da soli

L'indennità di accompagnamento spetta anche a chi, pur essendo teoricamente in grado di muovere i propri passi, necessita di una "supervisione continua" e di un aiuto permanente per il concreto rischio di cadute. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con l'ordinanza n. 28212 pubblicata il 23 ottobre 2025.

La Suprema Corte ha accolto il ricorso degli eredi di un paziente a cui l'INPS aveva negato la prestazione, chiarendo la corretta interpretazione dei requisiti sanitari stabiliti dalla legge n. 18/1980. Si tratta di una decisione di fondamentale importanza per le persone affette da patologie neurodegenerative, croniche o rare, nelle quali la perdita di autonomia non si manifesta necessariamente con una totale immobilità, ma con una fragilità tale da richiedere la presenza costante di un assistente per prevenire incidenti gravi.

IL CASO: IL DINIEGO BASATO SU UNA DEAMBULAZIONE PARZIALE

La vicenda giudiziaria trae origine dal ricorso promosso dai familiari di un uomo affetto da gravi patologie, il quale presentava un'andatura a piccoli passi e un elevato rischio di cadute, tanto che i medici avevano raccomandato "supervisione/aiuto in tutte le attività della vita quotidiana che prevedano spostamenti e trasferimenti". Nonostante una perizia tecnica avesse accertato che nel corso delle visite la deambulazione avveniva soltanto "con l'aiuto di appoggi e supervisione continua", il Tribunale di Macerata aveva rigettato la domanda in sede di rinvio. Secondo i giudici di merito, infatti, questa condizione non integrava il requisito della "impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore" richiesto dalla legge, a causa della mancanza di una totale e assoluta incapacità fisica di muoversi autonomamente.

La Cassazione ha ribaltato questa interpretazione, evidenziando come la "supervisione continua" sia di fatto sovrapponibile alla necessità di aiuto permanente. Se un soggetto necessita di un controllo costante per compiere un'azione, significa che l'attività in questione non può essere compiuta in autonomia e in condizioni di sicurezza.

IL PRINCIPIO DI DIRITTO: LA VIGILANZA È UN AIUTO PERMANENTE

L'ordinanza della Suprema Corte fissa due paletti giuridici fondamentali per l'accesso ai diritti assistenziali:

  • autonomia e sicurezza: la deambulazione non deve essere intesa come la mera capacità motoria di spostarsi nello spazio. Se l'atto motorio espone la persona a un pericolo costante per l'incolumità fisica (come il rischio di caduta), la presenza di un accompagnatore che vigili e sostenga il paziente non è un supporto episodico, ma un requisito essenziale e continuo per la mobilità;
  • indipendenza dei requisiti: la capacità residua del paziente nelle funzioni quotidiane (spesso misurata nelle perizie medico-legali attraverso strumenti come la "scala di Barthel") non può essere utilizzata per negare l'accompagnamento se è accertata l'impossibilità di camminare da soli. L'ordinanza ribadisce infatti che la legge n. 18/1980 prevede due requisiti alternativi: l'impossibilità di deambulare senza l'aiuto di un accompagnatore oppure l'incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita. Soddisfare anche uno solo di questi criteri è sufficiente per ottenere il beneficio.

COSA CAMBIA PER I MALATI CRONICI E RARI

Per la comunità dei pazienti affetti da malattie rare o croniche complesse, questa pronuncia rappresenta uno scudo contro le interpretazioni eccessivamente restrittive delle commissioni medico-legali. Molte patologie sistemiche o neurologiche compromettono l'equilibrio, la coordinazione o la stabilità emotivo-cognitiva, lasciando intatta la forza muscolare ma rendendo i movimenti estremamente pericolosi se non vigilati.

L'ordinanza n. 28212/2025 mette nero su bianco che "supervisione" significa mancanza di autonomia. Chi assiste un familiare che rischia di cadere a ogni passo non sta svolgendo un compito di semplice cortesia o comfort, ma sta prestando quell'aiuto permanente e continuativo che la legge tutela attraverso l'indennità di accompagnamento.

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