Tra le misure previste anche redditi di emergenza e di ultima istanza
Ammonta a circa 800 milioni di euro il totale dei fondi destinati nel 2020 per interventi in favore delle persone con disabilità, a seguito degli incrementi previsti dall’Art. 104 del Decreto Legge n.34 del 19 maggio 2020 (c.d. Decreto Rilancio). Secondo quanto prescritto dal comma 1, infatti, è incrementato di 90 milioni di euro, rispetto a quanto originariamente previsto dalla legge di bilancio, il Fondo per le non autosufficienze, che raggiunge così uno stanziamento complessivo, per l’anno 2020, di 661 milioni di euro.
Di questi 90 milioni, in base a quanto stabilito dal comma 2, 20 milioni saranno destinati al Fondo per l’assistenza alle persone con disabilità grave prive di sostegno familiare – altrimenti detto Fondo per il dopo di noi – con l’obiettivo di metterle nella condizione di raggiungere il più alto livello di autonomia possibile. Il Fondo raggiunge in questo incremento la quota complessiva di stanziamento, per il 2020, di 78 milioni di euro.
Al fine di garantire misure di sostegno alle strutture semiresidenziali, infine, il comma 3 istituisce uno specifico Fondo di sostegno per le strutture semiresidenziali per persone con disabilità, volto a garantire il riconoscimento di una indennità agli enti gestori delle medesime strutture […] con una dotazione finanziaria di 40 milioni di euro per l’anno 2020.
Come è possibile dunque ottenere l’accesso a questi fondi?
Dalle modalità di rendicontazione, contenute all’Art. 89 del DL, si deduce che gli importi destinati al Fondo per le non autosufficienze e al Fondo per l’assistenza alle persone con disabilità prive di sostegno familiare, come sopra descritti, vengono affidati alla gestione da parte di Regioni, ambiti territoriali e Comuni, che potranno farne richiesta solo a condizione di essere in regola con la rendicontazione dei 2/3 delle attività del 2018. Agli enti territoriali, quindi, sarà affidato il vaglio dei progetti da finanziare e la misura in cui questo potrà essere fatto.
Oltre a questi stanziamenti indiretti, il Decreto Rilancio, per buona parte in linea con quanto già previsto dal Decreto Cura Italia, ha stanziato anche alcuni sostegni economici diretti ai lavoratori delle categorie più fragili e maggiormente penalizzati dal lockdown e delle loro famiglie. Si tratta di due misure che invece comportano un’erogazione di denaro direttamente ai cittadini.
REDDITO DI ULTIMA ISTANZA – 600 euro al mese anche per aprile e maggio
L’Art. 78 del DL interviene sul contenuto dell’Art. 44 del precedente Decreto Cura Italia dedicato all’istituzione di un Fondo per il reddito di ultima istanza a favore dei lavoratori danneggiati da COVID-19.
Il fondo, che con lo stanziamento più recente ammonterà a 1.150 milioni complessivi, servirà a finanziare le indennità di sostegno destinate a tutti i professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria che, a causa dell’emergenza Coronavirus, abbiano cessato (di almeno il 33%), ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro.
In particolare, l’Art. 44 disciplinava l’erogazione e le condizioni di accesso all’indennità, riconosciuta nella misura di 600 euro per il mese di marzo e ora l’Art. 78 stabilisce lo stesso provvedimento per i mesi di aprile e maggio 2020.
I beneficiari del reddito di ultima istanza sono stati individuati dal decreto in professionisti iscritti a un Albo professionale (architetti, commercialisti, ingegneri, consulenti del lavoro, geometri ecc.) e lavoratori autonomi non iscritti all’INPS ma alle rispettive casse private di previdenza obbligatoria. In altri termini, si tratta di un’indennità per le professioni ordinistiche con cassa, riconosciuta soltanto a coloro che non risultano iscritti ad altre forme di trattamento pensionistico.
Oltre alla citata riduzione dell’attività, è condizione necessaria per l’assegnazione dell’indennità un reddito complessivo non superiore a 35mila euro nell’anno di imposta 2018.
Una precisazione importante sul reddito di ultima istanza arriva dall’Art. 86, che specifica che il percepimento delle indennità previste dall’Art. 78 è cumulabile con l’assegno ordinario d’invalidità.
REDDITO DI EMERGENZA per le famiglie in seria difficoltà
Attenzione: si segnala che con il Decreto Sostegni sono state introdotte alcune novità normative sul tema del Reddito di Emergenza. Vi invitiamo ad approfondire qui DL sostegni: per i fragili assenza da lavoro giustificata fino al 30 giugno. Ecco tutte le novità.
L’Art. 82 stabilisce invece lo stanziamento di un sostegno al reddito straordinario per i nuclei familiari in condizioni di necessità economica in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19: il REM-Reddito di Emergenza.
Il REM, si legge, è riconosciuto ai nuclei familiari in possesso cumulativamente, al momento della domanda, dei seguenti requisiti:
a) residenza in Italia, verificata con riferimento al componente richiedente il beneficio;
b) un valore del reddito familiare, nel mese di aprile 2020, inferiore ad una soglia pari all'ammontare di cui al comma 5;
c) un valore del patrimonio mobiliare familiare con riferimento all'anno 2019 inferiore a una soglia di euro 10.000, accresciuta di euro 5.000 per ogni componente successivo al primo e fino a un massimo di euro 20.000. Il predetto massimale è incrementato di 5.000 euro in caso di presenza nel nucleo familiare di un componente in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza come definite ai fini dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE);
d) un valore dell'ISEE inferiore ad euro 15.000.
Il comma 5 – citato alla lettera b) – stabilisce che l’importo del REM è pari a 400 euro moltiplicati per lo stesso parametro di equivalenza già visto per il Reddito di Cittadinanza: 1 per il primo componente del nucleo familiare, incrementato di 0,4 per ogni ulteriore componente di età maggiore di anni 18 e di 0,2 per ogni ulteriore componente minorenne. A differenza dell’RDC, per il REM il coefficiente di moltiplicazione massimo è fissato a 2 (ovvero 800 euro di contributo), tranne nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti componenti in condizioni di disabilità grave o non autosufficienza come definite ai fini ISEE, per cui può raggiungere il valore di 2,1 (ovvero 840 euro di contributo).
Il REM – precisa il comma 3 – non è compatibile con la presenza nel nucleo familiare di componenti che percepiscono o hanno percepito una delle indennità di cui agli articoli 27, 28, 29, 30 e 38 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, […], ovvero di una delle indennità disciplinate in attuazione dell'articolo 44 del medesimo decreto-legge ovvero di una delle indennità di cui agli articoli 84 e 85 del presente decreto-legge.
Il REM è incompatibile anche con la presenza nel nucleo familiare di componenti che siano al momento della domanda in una delle seguenti condizioni: titolari di pensione diretta o indiretta a eccezione dell'assegno ordinario di invalidità, titolari di un rapporto di lavoro dipendente la cui retribuzione lorda sia superiore agli importi di cui al citato comma 5, percettori di reddito di cittadinanza.
Il REM – specifica il comma 7 – è riconosciuto ed erogato dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) previa richiesta tramite modello di domanda predisposto dal medesimo Istituto e presentato secondo le modalità stabilite dallo stesso, disponibili a questo link. Le richieste possono essere presentate anche presso i centri di assistenza fiscale o presso gli istituti di patronato. Tutti i dettagli sui requisiti e le modalità operative per inoltrare la richiesta sono state richiamate dall'INPS anche nella recente Circolare n. 69 del 3 giugno, che posticipa anche il termine per la presentazione delle domande dal 30 giugno al 31 luglio.
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