Esenzione ticket per un anno per tutti coloro che hanno avuto il Covid e nuove agevolazioni fiscali per la ricerca medico-scientifica
La scorsa settimana è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Legge n. 73 del 25 maggio 2021 (cosiddetto Decreto Sostegni bis), intitolato "Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali", che espande e arricchisce le misure del primo Decreto Sostegni del Governo Draghi e contiene numerose disposizioni in favore di imprese, lavoratori e famiglie finalizzate alla ripartenza del Paese.
Dopo lo stallo sul blocco dei licenziamenti, non più prorogato per tutti fino al 28 agosto 2021 come previsto inizialmente, il testo definitivo approvato ci permette di analizzare le manovre dedicate a esenzioni ticket per i pazienti Covid, sostegno finanziario ai liberi professionisti con disabilità e agevolazioni fiscali per la ricerca medico-scientifica.
ESENZIONE PRESTAZIONI DI MONITORAGGIO PER PAZIENTI EX COVID – Art. 26
Al fine di garantire la presa in carico omogenea su tutto il territorio nazionale delle persone che hanno avuto un quadro clinico COVID-19 correlato, il Servizio sanitario nazionale garantisce, mediante un programma di monitoraggio dedicato, le prestazioni di specialistica ambulatoriale, comprese nei Livelli essenziali di assistenza, senza il pagamento del ticket per due anni dalla data di entrata in vigore del Decreto. La lista completa delle prestazioni è inserita all’interno della Tabella A allegata alla norma stessa.
Al termine del programma di monitoraggio, il Ministero della Salute effettuerà poi studi mirati dei dati raccolti in forma aggregata, con l’obiettivo di comprendere, analizzare e studiare gli esiti della malattia COVID-19.
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RICERCA E SVILUPPO DI VACCINI E FARMACI – Art. 31
Alle imprese che effettuano attività di ricerca e sviluppo per farmaci innovativi, inclusi i vaccini, spetta un credito d'imposta pari al 20% dei costi sostenuti dal 1° giugno 2021 al 31 dicembre 2030, fino a un importo massimo di 20 milioni di euro annui per ciascun beneficiario.
RINNOVATO IL REDDITO DI EMERGENZA – Art. 36
L'Art. 36 stabilisce che, per l’anno 2021 sono riconosciute, su domanda, ulteriori quattro quote di Reddito di Emergenza, relative alle mensilità di giugno, luglio, agosto e settembre, con le stesse modalità delle mensilità 2020. Con Comunicazione del 15 giugno 2021 l'INPS ha comunicato la ri-apertura delle domande - da eseguire sempre tramite procedura online - a partire dall'1 e fino al 31 luglio. Con successivo messaggio l’Istituto fornirà ulteriori chiarimenti sui requisiti e sulle incompatibilità con altri benefici.
REDDITO DI ULTIMA ISTANZA IN FAVORE DEI PROFESSIONISTI CON DISABILITÀ – Art. 37
Il comma 1-bis dell’Art. 31 del Decreto Cura Italia (Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020) aveva già stabilito la cumulabilità tra Reddito di Ultima Istanza e assegno ordinario d’invalidità. Ora, con l’aggiunta del comma 1-quater, viene aperta la possibilità di presentare domanda di RUI, entro il 31 luglio 2021, per tutti i lavoratori liberi professionisti (nello specifico, ai sensi della normativa: “gli iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103) e percettori di assegno d'invalidità che non abbiano ancora avuto accesso alla suddetta misura alla data di entrata in vigore del DL 73/2021.
L’indennità, stabilisce il comma 1-sexies, è erogata dai rispettivi enti di previdenza nel limite di spesa complessivo di 8,5 milioni di euro per l'anno 2021. Come ci è capitato di scrivere altre volte, dunque, anche in questo caso non c’è garanzia assoluta di accesso all’indennizzo ma vige il principio del “chi primo arriva meglio alloggia”. Per il dettaglio sulle procedure di presentazione della domanda è necessario fare riferimento al proprio istituto previdenziale.
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