Ecco l’iter per il riconoscimento dell’invalidità civile oncologica e l’elenco delle prestazioni economiche relative (pensioni, assegni e indennità)
Le necessità di cura e assistenza del malato di tumore non si limitano ai trattamenti medici salva vita. La condizione di fragilità determinata da una patologia oncologica rara comporta anche particolari esigenze di tipo sociale ed economico che è necessario tutelare attraverso specifiche prescrizioni giuridiche e benefici economici che consentano al malato e alla sua famiglia di continuare a vivere dignitosamente, nonostante la malattia e le terapie.
Così come ogni altro malato raro, anche una persona affetta da tumore raro ha la possibilità di avviare la procedura di richiesta di invalidità civile.
ACCERTAMENTO DELL’INVALIDITÀ CIVILE ONCOLOGICA
In generale, il riconoscimento dello stato di invalidità civile avviene nei casi in cui il malato:
- non sia in grado di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore;
- non sia in grado di compiere gli atti quotidiani della vita senza assistenza continua;
- sia affetto da malattia neoplastica in atto;
- sia affetto da patologia grave;
- sussistano controindicazioni mediche che ne rendono rischioso o pericoloso lo spostamento dal domicilio.
I malati di cancro, a seconda del tipo di invalidità riconosciuta, possono aver diritto a una o più delle seguenti prestazioni:
- pensione di inabilità;
- assegno di invalidità;
- indennità di accompagnamento;
- indennità di frequenza.
In caso di aggravamento della patologia, poi, l’interessato può richiedere l’accertamento dell’aggravamento dello stato di salute, seguendo il medesimo iter previsto per la domanda di accertamento iniziale. In fase di invio della domanda sarà necessario allegare tutta la documentazione necessaria ad attestante il peggioramento del tumore raro per la quale sono stati richiesti l’invalidità e l’handicap.
PENSIONE DI INABILITÀ E ASSEGNO DI INVALIDITÀ CIVILE
Lo Stato assiste i malati oncologici rari, a prescindere da qualunque requisito assicurativo o contributivo, attraverso il riconoscimento dell'invalidità civile, con percentuale variabile in base alla gravità della malattia e alla prognosi:
- 11%: prognosi favorevole con modesta compromissione funzionale;
- 70%: prognosi favorevole con grave compromissione funzionale;
- 100%: prognosi probabilmente sfavorevole nonostante l'asportazione del tumore.
La pensione di inabilità (prevista nel caso di patologia incompatibile col lavoro) o l'assegno di invalidità (previsto nel caso di concomitanza con una posizione lavorativa) spettano dal mese successivo alla presentazione della domanda all’INPS, salvo diversa indicazione da parte della Commissione Medica. I benefici sociali e/o economici dipendono dal grado di invalidità riconosciuto e dal reddito.
Per un’invalidità civile compresa tra il 74% e il 99%, un malato in età lavorativa (da 18 anni a 65 anni e 7 mesi) ha diritto:
- all'assegno di invalidità, erogato per 13 mensilità (€ 286,81 al mese), qualora il reddito annuo personale non sia superiore a € 4.906,72.
- all’esenzione dal ticket per farmaci (diversa tra Regione e Regione) e prestazioni sanitarie legate alla patologia (cod. C03, specifico e alternativo al generico codice d’esenzione 048).
In caso di invalidità civile del 100%, un malato in età lavorativa ha diritto invece:
- alla pensione di inabilità, erogata per 13 mensilità, con limite di reddito annuo personale fissato a € 16.814,34.
- all’esenzione dal ticket per farmaci (diversa tra Regione e Regione) e prestazioni sanitarie di qualsiasi natura (cod. C01, specifico e alternativo al generico codice d’esenzione 048).
In generale, il malato di tumore ha sempre diritto all’esenzione dal pagamento del ticket per farmaci, visite ed esami appropriati per la cura della patologia da cui è affetto e delle eventuali complicanze, per la riabilitazione e per la prevenzione degli ulteriori aggravamenti. Il riconoscimento di un'invalidità civile del 100% dà invece diritto all’esenzione totale dal pagamento del ticket per farmaci e visite per qualsiasi patologia.
Sono coperti interamente dal Servizio Sanitario Nazionale anche eventuali costi da sostenersi per ausili, ortesi e protesi in caso di patologia oncologica con invalidità civile superiore al 33%, mastectomia, amputazione d’arto, stomizzazione e laringectomia.
INDENNITÀ DI ACCOMPAGNAMENTO
L'indennità di accompagnamento viene riconosciuta ai malati che presentano una condizione d'invalidità del 100% e che necessitano di assistenza continua poiché non sono autonomi nello svolgimento delle normali attività della vita quotidiana o non sono in grado di deambulare autonomamente. Tuttavia, l’indennità di accompagnamento è compatibile con lo svolgimento di un’attività lavorativa.
I malati di tumore raro con invalidità riconosciuta del 100% percepiranno l’indennità di accompagnamento per 12 mensilità l’anno, a partire dal mese successivo alla presentazione della domanda, se non altrimenti stabilito dalla Commissione.
L’importo mensile dell’indennità è pari a € 520,29 mensili, non è vincolato da limiti di reddito e non è reversibile. L’erogazione del contributo è sospesa in caso di ricovero in un istituto con pagamento della retta a carico di un ente pubblico.
INDENNITÀ DI FREQUENZA
Ai minori affetti da patologie tumorali rare che presentino difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età e che siano iscritti o frequentino scuole di ogni ordine e grado (compresi gli asili nido), centri terapeutici, di riabilitazione, di formazione o di addestramento professionale viene riconosciuta l’indennità di frequenza.
L’indennità, per il 2020 di importo mensile pari a € 286,81 (con una soglia di reddito personale fissata a € 4.906,72), è erogata per la durata delle cure o la frequenza del corso fino a un massimo di 12 mesi.
Possono farne richiesta i minori le cui condizioni siano meno gravi di quelle che danno diritto all’indennità di accompagnamento poiché l’indennità di frequenza non è compatibile né con l’indennità di accompagnamento né con qualunque forma di ricovero.
Il certificato attestante che il minore è iscritto/frequenta centri terapeutici o riabilitativi, corsi scolastici o centri di formazione o addestramento professionale deve essere inviata ogni anno alla sede INPS di competenza. Al compimento del diciottesimo anno di età, l’indennità di frequenza cessa di essere erogata ed è necessario presentare una nuova domanda all’INPS nei sei mesi antecedenti il compimento della maggiore età, in tal modo, in attesa dei debiti accertamenti, vengono provvisoriamente erogate le prestazioni economiche per invalidità civile spettanti ai maggiorenni.
Leggi anche: “Tumori, quali agevolazioni e diritti sul lavoro per i malati oncologici?”
Scarica qui la Guida "Invalidità Civile e Legge 104, tutti i diritti dei malati rari".
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