Sportello Legale OMAR - Rubrica di Consulenza legale dedicata alle malattie rare
LoSportello Legale OMAR - Dalla Partedei Rari è una rubrica di consulenza legale dedicato alle malattie rare a cura di Roberta Venturi, avvocato e ricercatore di OSSFOR e Ilaria Vacca, caporedattore di OMAR. #DallaPartedeiRari
L’assistenza sanitaria agli stranieri privi di un permesso di soggiorno viene erogata attraverso il rilascio di un tesserino con un codice regionale individuale STP/ENI (Straniero Temporaneamente Presente/ Europeo Non Iscritto) che identifica l’assistito per tutte le prestazioni erogabili.
Il sistema sanitario assicura nei presidi pubblici e accreditati le cure ambulatoriali ed ospedaliere urgenti, essenziali e continuative, per malattia e infortunio.
È inoltre possibile accedere ai programmi di medicina preventiva e salvaguardia della salute individuale e collettiva.
Su Osservatorio Malattie Rare il documento scaricabile
Quali gli aiuti alle famiglie colpite dall'emergenza COVID-19? Quali gli interventi a sostegno del reddito e dell'occupazione? Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali risponde ai quesiti più frequenti dei cittadini attraverso una brochure in cui sintetizza tutte le misure previste dal Decreto Rilancio.
Entro 48 ore dall'ingresso in Italia, è necessario effettuare un tampone nasofaringeo per SARS-CoV-2.
In caso di tampone negativo, per i maggiori di 6 anni, è obbligatorio indossare una mascherina FFP2 per 5 giorni. In caso di tampone positivo si applica l'isolamento obbligatorio.
Si invita a recarsi tempestivamente, e comunque preferibilmente entro 5 giorni dall’arrivo in Italia, presso uno dei centri hotspot del territorio per ricevere i servizi previsti:
per minori, donne in stato di gravidanza e coloro che hanno un visto rilasciato in area Schengen, ottenere l’iscrizione al Servizio Sanitario Regionale (SSR), con il rilascio di una tessera sanitaria cartacea provvisoria. Con tale tessera sanitaria è possibile rivolgersi gratuitamente a qualsiasi Medico di Medicina Generale (MMG) / Pediatra di Libera Scelta (PLS) del territorio, anche per la prescrizione di farmaci o di accertamenti diagnostici;
per gli altri profughi ucraini, ricevere il codice STP (Straniero Temporaneamente Presente), necessario per poter ottenere prestazioni sanitarie e prescrizioni anche di farmaci a carico del SSR da parte del personale sanitario ospedaliero. Il Medico di Medicina Generale (MMG) e il Pediatra di Libera Scelta (PLS) non prescrivono con STP;
per i profughi che hanno già attivato le procedure per la protezione internazionale e sono in possesso del permesso provvisorio, iscrizione al SSN per la durata del permesso di soggiorno stesso, con assegnazione del Medico di Medicina Generale (MMG) e/o Pediatra di Libera Scelta (PLS).
La Regione del Veneto ha fornito le prime indicazioni alle Aziende Sanitarie ULSS territorialmente competenti al fine di fornire una presa in carico sanitaria per le persone provenienti dall’Ucraina.
Nello specifico le indicazioni per le persone provenienti dall’Ucraina nel contesto della crisi internazionale prevedono:
test antigenico rapido obbligatorio entro le 24 h dall'arrivo, indipendentemente dallo status vaccinale e alla comparsa di sintomi;
Auto-sorveglianza obbligatoria nei 5 giorni successivi al test, con obbligo di indossare mascherina di tipo FFP2;
verifica della situazione vaccinale raccomandata in base all’età (es. COVID19, difterite, poliomielite, morbillo, tetano) con particolare attenzione per i bambini.
Risponde l’avvocato Roberta Venturi dello Sportello Legale OMaR
Il Decreto “Cura Italia” prevede all’articolo 26, comma 2, che fino al 30 aprile (prorogato con il Decreto “Rilancio” fino al 31 luglio) per i lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n.104, nonché i lavoratori in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, ai sensi dell’articolo 3, comma 1, della medesima legge n. 104 del 1992, il periodo di assenza dal servizio prescritto dalle competenti autorità sanitarie, sia equiparato al ricovero ospedaliero (non è computabile ai fini del comporto).
La differenza con l’assegno di invalidità civile e le opportunità che offre ai malati rari invalidi ma che vogliono continuare a lavorare
Filippo scrive allo Sportello Legale di OMaR per chiedere chiarimenti circa la possibilità di ottenere l’assegno ordinario di invalidità. "Ho 50 anni, da oltre 20 anni mi è stato diagnosticato il Rene Policistico. Nel 2015 mi è stata riconosciuta invalidità del 79% (soffro anche di scoliosi). Vorrei provare a richiedere l'assegno ordinario di invalidità. Ho visto che l'Inps di solito per questi assegni considera la riduzione di capacità lavorativa, che non sempre coincide con l'invalidità civile. Nel mio verbale del 2015 c'è scritto: INVALIDO con riduzione permanente della capacità lavorativa dal 74% al 99% (art. 2 e 13 L.118/71 e art 9 DL 509/88). Pensate che io possa averne diritto?"
La denuncia dello Sportello Legale OMaR: 25 milioni l’anno destinati ai familiari dei malati rari che necessitano di assistenza continua ma nessuna procedura operativa per l’assegnazione
Il comma 483 dell’Art. 1 della Legge n. 145 del 30 dicembre 2018 “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021” recita il “Fondo per il sostegno del ruolo di cura e di assistenza del caregiver familiare, di cui all’articolo 1, comma 254, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, è incrementato di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021”. Lo Sportello Legale OMaR ha ricevuto numerose richieste sul tema, per capire in cosa si traduce tutto ciò per i malati rari e le loro famiglie?
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