come funziona il congedo per cure disabili

In base a quanto previsto dall’Art. 7 del Decreto Legislativo 119/2011, i lavoratori con disabilità che necessitano di cure hanno diritto a richiedere un congedo lavorativo ulteriore a quelli previsti dalla Legge 104, nonché svincolato dal riconoscimento di handicap ai sensi della medesima Norma.

CHI NE HA DIRITTO

I lavoratori mutilati e invalidi civili cui sia stata riconosciuta una riduzione della capacità lavorativa superiore al 50% possono fruire ogni anno, anche in maniera frazionata, di un congedo per cure per un periodo non superiore a 30 giorni.

COME FARE RICHIESTA

La richiesta deve essere effettuata dal lavoratore direttamente al datore di lavoro e deve essere accompagnata dalla richiesta del medico convenzionato con il Servizio sanitario nazionale, o appartenente a una struttura sanitaria pubblica, dalla quale risulti la necessità di una cura direttamente correlata alla patologia (o alle patologie) per cui è stata riconosciuta l’invalidità. Il lavoratore è poi tenuto – secondo quanto previsto dal comma 3 – a documentare in maniera idonea l'avvenuta sottoposizione alle cure. In caso di lavoratore sottoposto a trattamenti terapeutici continuativi, a giustificazione dell'assenza può essere prodotta anche attestazione cumulativa.  

COME SI CONFIGURA IL CONGEDO

Il periodo di congedo, sia esso fruito interamente o parzialmente, in maniera continuata o frazionata, non va a incidere sul calcolo del periodo di comporto. Durante i giorni di congedo il dipendente ha diritto a percepire il proprio stipendio secondo il regime economico delle assenze per malattia. Il testo del D.Lgs. non precisa a chi resta a carico la retribuzione delle giornate di congedo. Tuttavia, secondo quanto si legge nella risposta della Direzione Generale per l'Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale a un interpello della Confartigianato di Prato in data 5 dicembre 2006, il congedo per cure non è indennizzabile dall'INPS e rimane a carico del datore di lavoro. Analoga interpretazione si può ricavare dalla risposta della direzione generale del Ministero del Lavoro all'interpello n. 10/2013, quesito posto dal consiglio nazionale dell'ordine dei consulenti del lavoro.

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