Non esiste una risposta univoca a questa domanda. Il rapporto di lavoro dei lavoratori dipendenti è disciplinato dal Contratto Collettivo Nazionale di riferimento, al quale è demandata la disciplina delle assenze per malattia, dei permessi e dei congedi (ad eccezione dei permessi previsti ai sensi della L.104), con particolare riguardo alla determinazione del cosiddetto periodo di comporto, ossia del periodo durante il quale vige il divieto di licenziamento del lavoratore assente per malattia.
È sempre il CCNL a determinare il trattamento economico spettante al lavoratore durante l’assenza per malattia.
Sono sempre più numerosi i contratti collettivi ad aver previsto una apposita disciplina relativa al periodo di comporto per patologie gravi richiedenti terapie salvavita, stabilendo che dal computo dei giorni di assenza per malattia siano esclusi i giorni di ricovero ospedaliero o di day-hospital ed i giorni di assenza dovuti alle terapie, purché debitamente certificati.[1]
Alcuni contratti nazionali hanno espressamente prolungato il periodo di comporto per particolari situazioni patologiche, come ad esempio la talassemia.[2]
Più in generale i contratti collettivi possono prevedere, in caso di malattia di durata superiore al periodo di comporto, la possibilità per il lavoratore di richiedere un ulteriore periodo di aspettativa non retribuita. In questo caso il rapporto di lavoro si considera temporaneamente sospeso e può essere riattivato normalmente al termine dell’assenza, limitando il rischio di licenziamento per superamento del periodo di comporto ai sensi dell’art. 2110 del Codice Civile.
Alcuni contratti collettivi hanno invece introdotto agevolazioni per il passaggio al part-time temporaneo per malattia o gravi emergenze familiari e ulteriori agevolazioni nel successivo passaggio a tempo pieno. Altri contratti hanno stabilito particolari agevolazioni dedicate ai genitori di bambini con disabilità.
Attenzione però: è importante tenere a mente che ogni CCNL è diverso ed è sempre opportuna la verifica da parte del lavoratore di quanto previsto dalla contrattazione collettiva, non solo per quanto riguarda il periodo di comporto e il relativo trattamento economico ma anche per ciò che concerne la possibilità di particolari coperture economiche e sanitarie in casi di malattie croniche (long term care).
I contratti collettivi nazionali sono disponibile per la consultazione online sul sito del CNEL. Nel caso in cui il lavoratore non fosse in grado di reperire da solo le informazioni relative alla contrattazione collettiva può fare riferimento al sindacato di competenza o a servizi quali patronati e CAF (previa verifica della disponibilità all'erogazione della consulenza) con costi variabili (alcuni servizi possono essere gratuiti).
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A titolo esemplificativo, il CCNL commercio, prevede:
Conservazione del posto: per 180 giorni nell'anno solare, più eventuali 120 giorni di aspettativa e ulteriori 12 mesi per gravi patologie.
Trattamento economico: Integrazione dell'indennità Inps fino a concorrenza delle seguenti aliquote della retribuzione netta di fatto (la quota giornaliera va calcolata con i criteri adottati dall'INPS): 100%, dal 1° al 3° giorno, 75% dal 4° al 20°, 100% dal 21°.
L'integrazione dal 1° al 3° giorno è corrisposta nella misura del 100% per i primi 2 eventi morbosi, del 66% per il 3° evento e del 50% per il 4° evento e cessa di essere corrisposta a partire dal 5° evento.
Cosa si intende per gravi patologie ai fini del periodo di comporto?
Le gravi patologie sono definite quelle malattie che definite dalle Linee guida in attuazione del Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro della Salute, 11 gennaio 2016, previsto dall’art. 25 del d. Lgs. 14 settembre 2015, n. 151 comportano:
- un vulnus funzionale intenso e inconsueto rispetto la casistica più frequente di malattia e tale da necessitare di contestuale somministrazione di terapie “estreme” ben debitamente certificate
- una malattia temporanea determinata o connessa alla menomazione che, valutata in sede medico legale pluricratica, abbia visto assegnarsi una percentuale pari o superiore ai due terzi (67%) di invalidità permanente.
A rendere più complesso il quadro, rileva che non esiste né una normativa specifica né un’elencazione statuita delle gravi patologie ovvero delle terapie con la qualificazione di “salvavita”.
La normativa che disciplina specificamente le assenze per gravi patologie (comma 9, dell’art. 17 – e art. 19 comma 15 per il personale a TD – del CCNL Comparto Scuola), per le quali, come si è detto, è prevista la retribuzione intera e l’esclusione dal consueto computo dei limiti massimi di assenza per malattia, non definisce con esattezza le “gravi patologie”, lasciandone nel generico la dizione nell’affermare che si deve trattare di gravi patologie.
Certificazione e terapie
Gli unici i periodi che danno diritto all’applicazione dei benefici sono :
- periodi di assenza per i giorni necessari all’applicazione dei trattamenti terapeutici temporaneamente e/o parzialmente invalidanti (es.: giorni di ricovero ospedaliero o day hospital);
- periodi di assenza dovuti ai postumi diretti delle cure (temporanee e/o parziali invalidità dovute a conseguenze certificate dalle terapie effettuate).
Preventivamente deve essere stata accertata e certificata dalla competente ASL la grave patologia.
Nella certificazione che il lavoratore deve esibire, non solo deve essere espressamente dichiarato che si tratta di una grave patologia, ma deve essere anche specificato il tipo di terapia adottato. Tale certificazione deve essere rilasciata da medici dell’ASL, che si tratti del medico di famiglia o dello specialista che opera presso gli ambulatori ASL: non è idonea, invece, la certificazione rilasciata dal medico specialista al di fuori del Servizio Sanitario Nazionale.
[1] CFR Ccnl del 16.2.1999 comparto Ministeri, Ccnl 26.5.1999 settore Scuola, Ccnl 14.9.2000 Enti Locali, Ccnl 2001 comparto Sanità, Ccnl 2001 Enti Pubblici non Economici, Ccnl 2.7.2002 Cassa Depositi e Prestiti, Ccnl 2004 Agenzie fiscali, Ccnl 22.09.2009 Industria Alimentare, Ccnl 18.12.2009 Industria Chimica.
[2] A titolo esemplificativo citiamo il Ccnl 20.02.16 Ottici, che ha aumentato il periodo di comporto da 13 a 15 mesi specificamente per alcune patologie tra cui la talassemia e le emopatie sistemiche.
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