Diritto alla trasformazione del contratto di lavoro full time in contratto di lavoro part time
L’articolo 8, comma 3, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 (Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183) prevede il diritto a trasformare il proprio rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo part time “per i lavoratori del settore pubblico e del settore privato affetti da patologie oncologiche nonché da gravi patologie cronico-degenerative ingravescenti, per i quali residui una ridotta capacità lavorativa, eventualmente anche a causa degli effetti invalidanti di terapie salvavita, accertata da una commissione medica istituita presso l'azienda unità sanitaria locale territorialmente competente”.
Tale diritto era già previsto e riconosciuto per i pazienti affetti da patologie oncologiche (art. 12 bis, d. lgs 61/2000) e, con il sopra citato decreto legislativo, è stato riconosciuto anche ai pazienti affetti da gravi patologie cronico-degenerative ingravescenti.
Il lavoratore in possesso dei requisiti previsti dall’art. 8, comma 3, D.Lgs n. 81 del 2015, è dunque titolare di un vero e proprio diritto alla trasformazione del contratto di lavoro da tempo pieno a tempo part-time. Trattandosi di una previsione di legge posta a tutela della salute del lavoratore, il datore di lavoro non può negare la richiesta adducendovi esigenze aziendali ma deve limitarsi ad accordarsi con il lavoratore sulla quantificazione dell’orario di lavoro ridotto e sulla scelta tra contratto part time orizzontale o verticale.
Infine, sempre a norma dell’art. 8, comma 3, del D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81 “a richiesta del lavoratore il rapporto di lavoro a tempo parziale è trasformato nuovamente in rapporto di lavoro a tempo pieno”.
Anche in questo caso, la ri-trasformazione del contratto di lavoro da part-time a contratto di lavoro a tempo pieno è un diritto del lavoratore che questi può esercitare in qualsiasi momento, più probabilmente in conseguenza di un miglioramento delle condizioni di salute.
Priorità alla trasformazione del contratto di lavoro full time in contratto di lavoro part time
L’articolo 8, comma 4, del D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81 (Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183) prevede la priorità nella trasformazione del contratto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale “in caso di patologie oncologiche o gravi patologie cronico-degenerative ingravescenti riguardanti il coniuge, i figli o i genitori del lavoratore o della lavoratrice, nonché nel caso in cui il lavoratore o la lavoratrice assista una persona convivente con totale e permanente inabilità lavorativa con connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, che abbia necessità di assistenza continua in quanto non in grado di compiere gli atti quotidiani della vita”.
La priorità nella trasformazione del contratto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale è prevista, sempre dall’articolo 8 del sopra citato decreto legislativo, al comma 5, anche “in caso di richiesta del lavoratore o della lavoratrice, con figlio convivente di età non superiore a tredici anni o con figlio convivente portatore di handicap ai sensi dell'articolo 3 della legge n. 104 del 1992”.
Con riguardo a quest’ultimo, si evidenzia che non è richiesta la gravità indicata dal comma 3 dell’articolo citato.
In sintesi, le categorie di lavoratori che hanno la priorità di trasformare il proprio contratto di lavoro a tempo pieno in contratto di lavoro a tempo part time sono:
- il lavoratore/lavoratrice il cui coniuge, figlio o genitore, sia affetto da patologie oncologiche o gravi malattie cronico-degenerative;
- il lavoratore/lavoratrice che assiste una persona convivente con handicap grave ai sensi dell’art. 3, comma 3, legge. n. 104/1992 che abbia bisogno di assistenza continua in quanto non in grado di compiere gli atti quotidiani della vita;
- il lavoratore/lavoratrice con figlio convivente di età non superiore a 13 anni o con figlio convivente portatore di handicap ai sensi dell’art. 3 Legge. n. 104/1992.
Infine è bene sottolineare che, in presenza dei requisiti appena esposti, il lavoratore ha soltanto la priorità di chiedere la trasformazione del contratto di lavoro da full time a part time e non è quindi titolare di un diritto soggettivo vero e proprio.
Congedi parentali e contratto di lavoro part time
L’articolo 8, comma 7, del decreto legislativo del 15 giugno 2015, n. 81 (Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183) prevede infine la possibilità per il lavoratore di chiedere “per una sola volta, in luogo del congedo parentale od entro i limiti del congedo ancora spettante ai sensi del Capo V del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto a tempo parziale, purché con una riduzione d'orario non superiore al 50 per cento. Il datore di lavoro è tenuto a dar corso alla trasformazione entro quindici giorni dalla richiesta”.
Dunque il lavoratore, invece di usufruire dei congedi può chiedere il passaggio dal contratto di lavoro full time al contratto di lavoro part time per la stessa durata del congedo. Quindi la trasformazione del rapporto di lavoro in part-time è a termine. Finito il periodo pari al massimo a quello previsto per il congedo parentale, il rapporto torna ad essere full-time.
Si tratta di una facoltà concessa dalla legge al lavoratore e non di un diritto soggettivo vero e proprio.
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