Pensione APE sociale

Il Decreto Fiscale collegato alla Manovra 2025 (D.L. n. 155/2024), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il 19 ottobre 2024, ha prorogato fino al 2028 la validità dell’Anticipo Pensionistico Sociale, senza ritoccarne i criteri d'accesso

Tra i vari provvedimenti – per il cui dettagli rimandiamo all'articolo dedicato – la Legge di Bilancio 2025 ha prorogato il periodo di sperimentazione dell’APE Sociale fino alle fine del 2028.

COS’È L’APE SOCIALE

L’Anticipo Pensionistico Sociale – meglio conosciuto come APE Sociale – è, appunto, un sussidio economico introdotto dai commi 179-186 dell’Art. 1 della Legge 232/2016 (Legge di bilancio 2017) che accompagna al raggiungimento della pensione di vecchiaia. L’APE Sociale prevede un'indennità a carico dello Stato erogata dall'INPS e corrisposta, a domanda, fino al raggiungimento dell'età prevista per la pensione di vecchiaia, ovvero fino al conseguimento della pensione anticipata o di un trattamento conseguito anticipatamente rispetto all'età per la vecchiaia di cui all'articolo 24, comma 6, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 (cosiddetta legge Monti-Fornero).

La misura è stata introdotta, in via sperimentale, per il periodo dal 1° maggio 2017 al 31 dicembre 2019, per poi essere rifinanziata dalla Legge n. 145 del 30 dicembre 2018 e dalla Legge n. 160 del 27 dicembre 2019. E ancora, il comma 339 dell’Art. 1 della Legge n. 178 del 30 dicembre 2020 (Legge Bilancio 2021) ha incrementato l’autorizzazione di spesa per la sperimentazione del beneficio, consentendo la proroga per tutto il 2021. Il comma 91 dell'Art. 1 della Legge n. 234 del 30 dicembre 2021 (Legge di Bilancio 2022) ha incrementato l'autorizzazione di spesa per questa misura di 141,4 milioni di euro per l'anno 2022, consentendo la proroga anche a tutto il 2022.

La Legge di Bilancio 2023 ha previsto l'estensione al 31 dicembre 2023 per poter accedere al trattamento erogato dall'INPS (sino al raggiungimento dell'età pensionabile) per i soggetti in specifiche condizioni che abbiano almeno 63 anni d'età e non siano già titolari di pensione diretta. L'indennità è concessa a lavoratori che svolgono mansioni gravose, invalidi civili al 74%, lavoratori dipendenti in stato di disoccupazione che abbiano esaurito il trattamento di NASpI (o equivalente) e i cosiddetti caregivers.

Anche la Manovra di Bilancio 2024 ha provveduto a una proroga del provvedimento, rendendolo operativo fino al 31 dicembre 2024.

Il Decreto Fiscale collegato alla Manovra 2025 (D.L. n. 155/2024), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il 19 ottobre 2024, ha prorogato fino al 2028 la validità dell’Anticipo Pensionistico Sociale, senza ritoccarne i criteri d'accesso.

CHI NE HA DIRITTO

Per ottenere l'indennità è necessario che i soggetti abbiano, al momento della domanda di accesso, i seguenti requisiti: 

  • almeno 63 anni e 5 mesi di età;
  • almeno 30 anni di anzianità contributiva; per i lavoratori che svolgono le attività cosiddette gravose (elenco inserito più avanti) l'anzianità contributiva minima richiesta è di 36 anni. Ai fini del riconoscimento dell'indennità, i requisiti contributivi richiesti sono ridotti, per le donne, di 12 mesi per ogni figlio, nel limite massimo di due anni;
  • non essere titolari di alcuna pensione diretta.

L'accesso al beneficio, inoltre, è subordinato alla cessazione di attività di lavoro dipendente, autonomo e parasubordinato svolta in Italia o all'estero.

Possono fare richiesta di APE Sociale tutti lavoratori dipendenti (del settore pubblico o privato), i lavoratori autonomi o i parasubordinati iscritti alla Gestione Separata INPS i quali:

  1. si trovano in stato di disoccupazione (licenziamento subito, concordato oppure per giusta causa) e che hanno concluso integralmente la prestazione per la disoccupazione loro spettante da almeno 3 mesi;
  2. assistono, al momento della richiesta e da almeno 6 mesi, il coniuge o un parente di primo grado convivente con handicap in situazione di gravità ai sensi del comma 3 dell’Art. 3 della Legge 104/92, oppure un parente o un affine di secondo grado convivente qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i 70 anni di età oppure siano anch'essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti;
  3. hanno una riduzione della capacità lavorativa, accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell'invalidità civile, superiore o uguale al 74%;
  4. sono lavoratori dipendenti, al momento della decorrenza dell'indennità, in possesso di almeno 36 anni di anzianità contributiva e che abbiano svolto da almeno 7 anni negli ultimi 10 (oppure almeno 6 anni negli ultimi 7) una o più delle seguenti attività (cosiddette gravose):
    • operai dell'industria estrattiva, dell'edilizia e della manutenzione degli edifici;
    • conduttori di gru o di macchinari mobili per la perforazione nelle costruzioni;
    • conciatori di pelli e di pellicce;
    • conduttori di convogli ferroviari e personale viaggiante;
    • conduttori di mezzi pesanti e camion;
    • personale delle professioni sanitarie infermieristiche ed ostetriche ospedaliere con lavoro organizzato in turni;
    • addetti all'assistenza personale di persone in condizioni di non autosufficienza;
    • insegnanti della scuola dell'infanzia e educatori degli asili nido;
    • facchini, addetti allo spostamento merci e assimilati;
    • personale non qualificato addetto ai servizi di pulizia;
    • operatori ecologici e altri raccoglitori e separatori di rifiuti;
    • operai dell'agricoltura, della zootecnia e della pesca;
    • pescatori della pesca costiera, in acque interne, in alto mare, dipendenti o soci di cooperative;
    • lavoratori del settore siderurgico di prima e seconda fusione e lavoratori del vetro addetti a lavori ad alte temperature non già ricompresi nella normativa del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67;
    • marittimi imbarcati a bordo e personale viaggiante dei trasporti marini e in acque interne.

DECORRENZA E DURATA

L'indennità decorre dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda di accesso al beneficio ove a tale data sussistano tutti i requisiti e le condizioni previste dalla legge, compresa la cessazione dell’attività lavorativa.

L’APE sociale è corrisposta ogni mese per 12 mensilità nell'anno, fino all'età prevista per il conseguimento della pensione di vecchiaia, oppure fino al conseguimento di un trattamento pensionistico diretto anticipato o conseguito anticipatamente rispetto all’età per la vecchiaia.

QUANTO SPETTA

L'indennità è pari all'importo della rata mensile di pensione calcolata al momento dell'accesso alla prestazione (se inferiore a 1.500 euro) o pari a 1.500 euro (se la pensione è pari o maggiore di detto importo). L'importo dell'indennità non è rivalutato, né integrato al trattamento minimo.

Nel caso di soggetto con contribuzione versata o accreditata a qualsiasi titolo presso più gestioni, tra quelle interessate dall’APE Sociale, il calcolo della rata mensile di pensione è effettuato pro quota per ciascuna gestione in rapporto ai rispettivi periodi di iscrizione maturati, secondo le regole di calcolo previste da ciascun ordinamento e sulla base delle rispettive retribuzioni di riferimento.

L'indennità non è compatibile con i trattamenti di sostegno al reddito connessi allo stato di disoccupazione involontaria, con l'assegno di disoccupazione (ASDI), nonché con l'indennizzo per la cessazione dell'attività commerciale.

Durante il godimento dell’indennità non spetta contribuzione figurativa. Il trattamento di APE sociale cessa in caso di decesso del titolare e non è reversibile ai superstiti. Ai beneficiari non spettano gli assegni al nucleo familiare.

L’APE Sociale è invece compatibile con lo svolgimento di attività lavorativa dipendente o parasubordinata soltanto nel caso in cui i relativi redditi non superino gli 8mila euro lordi annui e con lo svolgimento di attività di lavoro autonomo nel limite di reddito di 4.800 euro lordi annui. Nelle ipotesi di superamento del limite annuo così determinato, il soggetto decade dall'APE Sociale, l'indennità percepita nel corso dell'anno in cui il superamento si è verificato diviene indebita e la Sede INPS procede al relativo recupero.

COME FARE DOMANDA

I soggetti che entro il 31 dicembre 2024 si trovino o potrebbero venire a trovarsi nelle condizioni previste dalla legge devono, preliminarmente alla domanda di prestazione, presentare domanda di riconoscimento delle condizioni di accesso al beneficio. Il termine per la presentazione della domanda preliminare verrà chiarito a breve dallo stesso INPS.

Contestualmente o nel corso dell’iter di approvazione della domanda di riconoscimento delle condizioni di accesso all'APE sociale, il soggetto già in possesso di tutti i requisiti previsti, compresa la cessazione dell'attività lavorativa, può presentare la domanda di accesso alla prestazione.

Entrambe le domande devono essere presentate per via telematica, attraverso l’area dei servizi online INPS, accessibile dalla pagina dedicata alla prestazione, raggiungibile dal portale web dell’ente (Prestazioni e Servizi > APE Sociale ‑ Anticipo pensionistico), cliccando su “Accedi al servizio”.

L’Istituto comunicherà poi ai richiedenti l’esito dell’istruttoria delle domande con diverse scadenze, in base al periodo di presentazione delle istanze.

Per maggiore dettaglio si rimanda anche alla pagina del sito INPS dedicata, mentre per approfondire le diverse tipologie di anticipo pensionistico riservate ai disabili è possibile consultare la FAQ dello Sportello Legale OMaR “Invalidità e prepensionamento: cosa prevede la legge?

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