Scuola

Risponde l’avvocato Valentina Lemma, del team dello Sportello Legale di OMaR

La riapertura delle scuole ha destato grande preoccupazione nei lavoratori e nelle lavoratrici fragili che trascorrono parte della propria giornata negli ambienti scolastici e che, ogni giorno, entrano in contatto con molte persone. Già dalla scorsa settimana, infatti, stiamo ricevendo diverse richieste da parte di molti docenti affetti da malattie rare che si rivolgono a noi per capire come fronteggiare il rischio di contagio da COVID-19 nell’ambiente scolastico.

In riferimento alla circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali d’intesa con il Ministero della Salute n°28877 del 04.09.2020, riguardante le modalità per il riconoscimento di eventuali situazioni di maggiore fragilità rispetto al rischio di contagio da SARS-CoV-2, che aggiorna la procedura indicata dal DPCM 26.04.2020, il Ministero dell'Istruzione ha emesso la nota n. 1585 dell’11.09.2020 contenente “Indicazioni operative relative alle procedure di competenza del dirigente scolastico riguardo ai lavoratori fragili con contratto a tempo determinato ed indeterminato”, che fornisce istruzioni per i lavoratori fragili in ambito scolastico.

In primo luogo, la nota chiarisce il concetto di fragilità individuandolo “in quelle condizioni dello stato di salute del lavoratore rispetto alle patologie preesistenti che potrebbero determinare, in caso di infezione, un esito più grave o infausto e può evolversi sulla base di nuove conoscenze scientifiche sia di tipo epidemiologico sia di tipo clinico”. In proposito nel testo è specificato che il parametro dell’età, da solo, non costituisce elemento sufficiente per definire uno stato di fragilità. La nota disciplina la posizione del personale docente sia con contratto a tempo indeterminato, sia con contratto a tempo determinato nonché la posizione di tutto il personale ATA.

Si legge che, su richiesta del lavoratore fragile, il datore di lavoro può attivare la sorveglianza sanitaria presso enti competenti quali INAIL, ASL, Dipartimenti di medicina legale e di medicina del lavoro delle Università. Per l’attivazione della sorveglianza sanitaria, il lavoratore, che si considera fragile, deve presentare al Dirigente scolastico la richiesta di essere sottoposto a visita e deve fornire al medico competente, al momento della visita medesima, la documentazione medica relativa alle pregresse patologie diagnosticate, a supporto della valutazione del medico stesso.

Da qui si attiva l’iter procedurale, la cui durata non è specificata nella nota, che può avere tre esiti differenti “ai fini dei consequenziali provvedimenti datoriali per il personale a tempo indeterminato ovvero in periodo di formazione e di prova”: idoneità; idoneità con prescrizioni; inidoneità temporanea del lavoratore fragile in relazione al contagio.

L’inidoneità temporanea può essere intesa come impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa nel contesto dato oppure solo relativamente alla specifica mansione svolta. Se all’esito del procedimento di idoneità il lavoratore viene dichiarato temporaneamente inidoneo a svolgere la mansione, questi ha diritto di chiedere di essere adibito ad altre mansioni, prioritariamente nell’ambito del settore scuola, tenendo conto della preparazione culturale e dell’esperienza professionale maturata. Se il lavoratore non richiede di essere utilizzato per altri compiti, si procederà a collocarlo in malattia, fino al termine indicato dal giudizio di inidoneità temporanea, ai sensi delle disposizioni contrattuali vigenti.

Per quanto concerne l’assenza per malattia valgono le regole dettate dai commi 1 e 2 dell’articolo 17 del CCNL 29 novembre 2007. Con riguardo sempre al periodo di assenza per malattia non è chiaro se il lavoratore dichiarato temporaneamente idoneo sia o meno soggetto a visita fiscale in quanto l’Inps non ha ancora espresso determinazioni in merito.

Idoneità con prescrizioni - Per alcuni profili di personale ATA, il medico potrebbe individuare un’idoneità a svolgere soltanto alcune mansioni del profilo. In tal caso il Dirigente scolastico avrà cura di disporre la presa di servizio individuando, tra quelle previste, le mansioni che più aderiscono alle indicazioni sanitarie prescritte del profilo professionale di cui trattasi. La nota del Ministero è dunque volta alla creazione di uno strumento di tutela dei lavoratori della scuola che sono più a rischio contagio, dando loro la possibilità di attivare un procedimento attraverso il quale viene valutata l’idoneità o la non idoneità a svolgere le ordinarie mansioni lavorative in questo particolare periodo di emergenza sanitaria.

Seguici sui Social

Iscriviti alla Newsletter

Iscriviti alla Newsletter per ricevere Informazioni, News e Appuntamenti di Osservatorio Malattie Rare.

Sportello Legale OMaR

Tumori pediatrici: dove curarli

Tutti i diritti dei talassemici

Le nostre pubblicazioni

Malattie rare e sibling

30 giorni sanità

Speciale Testo Unico Malattie Rare

Guida alle esenzioni per le malattie rare

Partner Scientifici

Media Partner


Questo sito utilizza cookies per il suo funzionamento. Maggiori informazioni