1) Sono un docente di scienze motorie. Siccome soffro di sofferenze muscolo cardiache come mi devo comportare? Se mi infettassi i rischi sarebbero alti? Mi conviene chiedere il congedo o l’esonero dal lavoro? Ho paura.

Vito

2) Sono un’insegnante di sostegno splenectomizzata, quindi più vulnerabile alle infezioni batteriche. Vorrei sapere, considerato il lavoro che svolgo, quali rischi corro e quali precauzioni prendere nell'ambito dell’attuale situazione di emergenza determinata dalla diffusione del nuovo Coronavirus. Sarebbe rischioso continuare a lavorare? Resto in atteso attesa di ulteriori chiarimenti e suggerimenti.

Caterina

Risponde l'avv. Valentina Lemma, Sportello legale OMAR

Gentilissimi, il Ministero dell’Istruzione ha emesso la nota n. 1585 dell’11.09.2020 contenente ‘Indicazioni operative relative alle procedure di competenza del dirigente scolastico riguardo ai lavoratori fragili con contratto a tempo determinato ed indeterminato’ che fornisce istruzioni per i lavoratori fragili in ambito scolastico. In primo luogo la nota chiarisce il concetto di fragilità individuandolo “in quelle condizioni dello stato di salute del lavoratore rispetto alle patologie preesistenti che potrebbero determinare, in caso di infezione, un esito più grave o infausto e può evolversi sulla base di nuove conoscenze scientifiche sia di tipo epidemiologico sia di tipo clinico”. Il parametro dell’età, da solo, non costituisce elemento sufficiente per definire uno stato di fragilità. La nota disciplina la posizione dei docenti sia con contratto a tempo indeterminato, sia con contratto a tempo determinato. In base a quanto disposto da detta nota, su richiesta del lavoratore fragile, il datore di lavoro può attivare la sorveglianza sanitaria presso enti competenti quali INAIL, ASL, Dipartimenti di medicina legale e di medicina del lavoro delle Università. Il lavoratore deve presentare la richiesta di essere sottoposto a sorveglianza sanitaria al Dirigente scolastico.

Da qui si attiva l’iter procedurale che può avere tre esiti differenti:

1. Idoneità;
2. Idoneità con prescrizioni;
3. Inidoneità temporanea del lavoratore fragile in relazione al contagio (può essere intesa come impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa nel contesto dato oppure solo relativamente alla specifica mansione svolta).

Se all’esito del procedimento il lavoratore viene dichiarato temporaneamente inidoneo a svolgere la mansione, questi ha diritto di chiedere di essere adibito ad altre mansioni, prioritariamente nell’ambito del settore scuola, tenendo conto della preparazione culturale e dell’esperienza professionale maturata. Se il lavoratore non richiede di essere utilizzato per altri compiti, si procederà a collocare il lavoratore medesimo in malattia, fino al termine indicato dal giudizio di inidoneità temporanea, ai sensi delle disposizioni contrattuali vigenti.

Vi suggerisco quindi di consultare il vostro medico di fiducia sottoponendogli la nota ministeriale in questione e valutando magari con lui se nel suo caso potrebbero sussistere i presupposti per la richiesta di attivazione di sorveglianza sanitaria al Dirigente scolastico. Cordiali Saluti.

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